Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12,  contro  la  Regione
Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,
con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123  Venezia,  per  la
declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10  della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 recante «Legge di  stabilita'
regionale 2023», pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  del Veneto  23
dicembre 2022, n. 157, come da delibera del Consiglio dei ministri in
data 16 febbraio 2023. 
    Sul B.U.R. Veneto n. 157 del 23 dicembre 2022 e' stata pubblicata
la legge  regionale  23  dicembre  2022,  n.  30  recante  «Legge  di
stabilita' regionale 2023». 
    All'art.  10  («Disposizioni  tributarie»)  la  legge   regionale
dispone che: 
        1. Al comma 1, dell'art. 3, della legge regionale 17 dicembre
2007, n. 36 «Disposizioni in materia di tributi regionali»,  dopo  le
parole:  «contenzioso  tributario»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
nonche'  da  ravvedimento  operoso  (totale  o  parziale)  a  seguito
dell'attivita'  di  controllo  sostanziale  da  parte  degli   organi
dell'amministrazione finanziaria,». 
        2. Al comma 1, dell'art. 3, della legge  regionale  18  marzo
2011, n. 7 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio  2011»,  dopo
le parole: «contenzioso tributario» sono  inserite  le  seguenti:  «,
nonche'  da  ravvedimento  operoso  (totale  o  parziale)  a  seguito
dell'attivita'  di  controllo  sostanziale  da  parte  degli   organi
dell'amministrazione finanziaria,». 
    Per effetto delle intervenute modifiche,  entrate  in  vigore  ai
sensi dell'art. 11, comma 1 della legge regionale Veneto  n.  30/2022
il giorno stesso della pubblicazione della medesima: 
        l'art. 3 della  legge  regionale  17  dicembre  2007,  n.  36
«Disposizioni in materia  di  tributi  regionali»  risulta  oggi  del
seguente tenore: 
          Art. 3 (Riscossione diretta dei proventi IRAP da  controllo
fiscale). - 1. A decorrere dal 2008, in coerenza con il principio  di
territorialita' delle risorse fiscali affermato dall'art.  119  della
Costituzione e in conformita' all'art. 24 del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446,  la  convenzione  eventualmente  stipulata  ai
sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n.
29 «Disposizioni in materia di tributi regionali» deve prevedere  che
i proventi derivanti dalle attivita' di controllo, liquidazione delle
dichiarazioni   e   accertamento,    accertamento    con    adesione,
conciliazione  giudiziale  e  contenzioso  tributario,   nonche'   da
ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attivita'  di
controllo sostanziale  da  parte  degli  organi  dell'amministrazione
finanziaria,  concernenti   l'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive (IRAP) siano riversati direttamente in uno specifico conto
corrente acceso presso la tesoreria regionale. 
          2. Le somme di cui  al  comma  1  comprendono  gli  importi
dovuti  a  titolo  d'imposta  regionale,  interessi  e  sanzioni  con
esclusione di quelle applicate in  caso  di  concorso  formale  e  di
violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale  e  di
altri tributi erariali»; 
        l'art. 3 della legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011  «Legge
finanziaria  regionale  per  l'esercizio  2011»,  risulta  oggi   del
seguente tenore: 
          Art. 3 (Riversamento diretto dei proventi  dell'addizionale
regionale al reddito delle persone  fisiche  derivanti  da  controllo
fiscale). - 1. A decorrere dal 2011, in coerenza con il principio  di
territorialita' delle risorse fiscali affermato dall'art.  119  della
Costituzione,  la  convenzione  eventualmente  stipulata   ai   sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2004,  n.  29
«Disposizioni in materia di tributi regionali» deve  anche  prevedere
che i proventi derivanti dalle attivita' di  controllo,  liquidazione
delle  dichiarazioni  e  accertamento,  accertamento  con   adesione,
conciliazione  giudiziale  e  contenzioso  tributario,   nonche'   da
ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito dell'attivita'  di
controllo sostanziale  da  parte  degli  organi  dell'amministrazione
finanziaria,  concernenti  l'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  di  cui  all'art.  50  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  «Istituzione  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF  e  istituzione  di  una
addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'   riordino   della
disciplina dei tributi locali» siano riversati  direttamente  in  uno
specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 
          2. Le somme di cui  al  comma  1  comprendono  gli  importi
dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni. 
    Cio'  premesso,  il  Presidente  del  Consiglio  ritiene  che  le
disposizioni sopra riportate, alla luce  delle  modifiche  introdotte
dall'art.  10  della  legge  regionale  n.  30/2022,  si  pongano  in
contrasto con l'art. 117, comma 2,  lettera  e)  Cost.  in  relazione
all'art. 9 del decreto  legislativo  n.  68/2011  (norma  interposta)
nonche' con l'art. 81 Cost. 
    Propone pertanto  questione  di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Illegittimita' dell'art. 10, legge regionale Veneto n. 30/2022 per
violazione dell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera e),  sotto  il
profilo della violazione  delle  competenze  statali  in  materia  di
«sistema tributario» nonche' in relazione agli articoli  13,  decreto
legislativo n. 472/1997 e 9, decreto legislativo  n.  68/2011  (norme
interposte). 
    Come si e' visto, la legge regionale n. 30/2022  con  l'art.  10,
comma 1, amplia il perimetro applicativo dell'art. 3, comma  1  della
legge regionale n. 36/2007, in materia di  riversamento  diretto  dei
proventi dell'IRAP derivanti da controllo fiscale. 
    In particolare, viene previsto che, tra i proventi  derivanti  da
attivita' di  controllo,  liquidazione,  accertamento  con  adesione,
oggetto di riversamento  diretto  in  uno  specifico  conto  corrente
acceso presso la tesoreria  regionale,  siano  inclusi  anche  quelli
derivanti da ravvedimento operoso  (totale  o  parziale),  a  seguito
dell'attivita'  di  controllo  sostanziale  da  parte  degli   organi
dell'Amministrazione finanziaria. 
    Analoga disposizione e' contenuta anche nel comma 2, che modifica
l'art. 3, comma 1, della legge regionale n.  7/2011,  in  materia  di
riversamento  diretto   dei   proventi   dell'addizionale   regionale
all'IRPEF derivanti da controllo fiscale. 
    Tali   previsioni   presentano    profili    di    illegittimita'
costituzionale per violazione  degli  articoli  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. in relazione al decreto legislativo n. 68 del  2011
(attuativo della legge n. 42 del 2009), recanti principi fondamentali
di finanza pubblica e che qui assumono valore  di  parametri  statali
interposti. 
    Il  ravvedimento  operoso  e'  un  istituto   che   consente   di
regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie in via spontanea,
con il versamento di  sanzioni  ridotte,  il  cui  importo  varia  in
relazione  alla  tempestivita'  del  ravvedimento  ed  al   tipo   di
violazioni commesse. 
    L'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 consente, al  comma
1,  di  avvalersi  dell'anzidetto  istituto  a  condizione   che   la
violazione non  sia  stata  gia'  constatata  e  non  siano  iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento delle
quali l'autore abbia avuto conoscenza. 
    Tuttavia, in deroga a tale principio, il  comma  1-ter  (1)   del
medesimo art. 13 consente, per i  tributi  amministrati  dall'Agenzia
delle entrate, di accedere  al  ravvedimento  operoso  nel  corso  di
controllo sostanziale, a meno che non  siano  gia'  stati  notificati
atti  formali  di  liquidazione  e  di  accertamento,   comprese   le
comunicazioni da controllo informatizzato (art.  36-bis  decreto  del
Presidente  della   Repubblica   n.   600/1973)   e   formale   delle
dichiarazioni (articoli  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 600/1973 e 54-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633/1972). 
    Al riguardo l'Agenzia delle entrate con  la  circolare  9  giugno
2015,  n.  23/E  ha  precisato  che  «tra  i   tributi   amministrati
dall'Agenzia delle entrate, rientrano anche l'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) e le  addizionali  regionale  e  comunale
all'IRPEF la cui disciplina segue quella  del  tributo  erariale  cui
afferisce». 
    Riguardo invece al comma 1-ter la stessa circolare chiarisce che 
        «In  ossequio  alle  finalita'  e  ai  presupposti   fondanti
dell'istituto, rimane altresi' limite invalicabile alla  possibilita'
di ravvedere la violazione la circostanza  che  al  contribuente  sia
stato notificato formalmente, con riferimento a tale  violazione,  un
atto di liquidazione o di accertamento ovvero  che  lo  stesso  abbia
ricevuto una comunicazione di irregolarita' recante le  somme  dovute
ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni...». 
    Orbene, l'art. 9 (recante «Attribuzione alle regioni del  gettito
derivante dalla lotta all'evasione fiscale») del decreto  legislativo
n. 68/2011, al comma 1 prevede che 
        «E' assicurato  il  riversamento  diretto  alle  regioni,  in
coerenza con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c), numero
1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione  ai  principi  di
territorialita' di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  d),  della
medesima  legge  n.  42  del  2009,  dell'intero  gettito   derivante
dall'attivita'  di  recupero  fiscale  riferita  ai  tributi   propri
derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali
di cui al presente decreto». 
    La legge regionale impugnata ha ritenuto di  poter  ricomprendere
nel «gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale»  anche  le
somme versate a titolo di ravvedimento operoso. 
    Cio' premesso, con l'introduzione del  citato  comma  1-ter,  non
sussiste in generale un'incompatibilita' assoluta tra il ravvedimento
operoso e l'attivita' di controllo sostanziale. 
    Sussiste invece una oggettiva difficolta' di individuare - tra le
somme versate dai contribuenti in  sede  di  ravvedimento  operoso  -
quelle che possono ritenersi  derivare  «dall'attivita'  di  recupero
fiscale». 
    Occorrerebbe infatti valutare caso per caso, se il pagamento  sia
stato spontaneo ovvero  sia  stata  conseguenza  di  un'attivita'  di
recupero fiscale. 
    In particolare, da un punto di  vista  procedurale,  in  fase  di
acquisizione e ripartizione dei versamenti effettuali tramite modello
F24,  non  e'  possibile  individuare  puntualmente  il  gettito   da
accreditare direttamente al bilancio della regione. 
    Ad esempio, dovrebbero di certo essere  esclusi  i  pagamenti  su
ravvedimento effettuato in totale assenza di  attivita'  dell'Agenzia
delle entrate (come il caso di un contribuente che si avveda di avere
omesso di pagare un'imposta dovuta e il cui termine e' scaduto). 
    Ma una  volta  consentito  il  ravvedimento  anche  in  corso  di
attivita' accertativa degli uffici, come e' possibile  individuare  i
pagamenti «spontanei» rispetto a quelli «indotti»? 
    Anche per tale motivo s'impone una lettura  della  normativa  che
individua il gettito spettante  alla  regione  in  quanto  «derivante
dall'attivita' di recupero fiscale»  esclusivamente  in  quegli  atti
indicati nell'art. 13, comma 1-ter, e cioe' 
        «atti  di  liquidazione  e  di  accertamento,   comprese   le
comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli  36-bis
e 36-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni». 
    Si  tratta  all'evidenza   di   atti   formali   di   conclusione
dell'attivita' di controllo, dai quali scaturisce il recupero fiscale
di imposte non versate e accertate. 
    Pertanto, sino a che l'attivita'  di  controllo  della  posizione
fiscale del contribuente non si  conclude  con  un  atto  formale  di
rettifica, gli eventuali versamenti  che  il  contribuente  esegue  a
titolo di ravvedimento - anche in costanza di accesso  o  verifica  -
non possono considerarsi da recupero fiscale. 
    In altri termini, non  e'  possibile  assimilare  i  proventi  da
ravvedimento  a  quelli  da  recupero  fiscale,  in  quanto  i  primi
attengono ad una fase antecedente alla formalizzazione della  pretesa
fiscale da parte degli uffici finanziari. 
    Ne  deriva,  quindi,   che   l'assimilazione   del   gettito   da
ravvedimento operoso al gettito derivante da  attivita'  di  recupero
fiscale, compiuta dalla Regione Veneto, non e' condivisibile, con  la
conseguenza che il gettito derivante dal  suddetto  ravvedimento  non
puo' essere riversato direttamente sul conto corrente della regione. 
    La disposizione regionale va anche direttamente  ad  invadere  la
competenza statale in materia tributaria, tenuto conto che l'IRAP  e'
un tributo disciplinato da una norma statale, con la conseguenza  che
(anche) la destinazione del gettito e'  di  competenza  dello  Stato,
competenza che viene ad essere violata allorche' - come nel  caso  in
esame - si estende  indebitamente  la  portata  della  norma  statale
interposta (art. 9, decreto legislativo n. 68/2011). 
    La novella introdotta ex art.  10,  legge  regionale  n.  30/2022
contrasta quindi con l'art. 117, comma 2, lettera e)  Cost.  nei  cui
confronti l'art. 9  del  decreto  legislativo  n.  68/2011  funge  da
parametro interposto. 
2) Illegittimita' dell'art. 10, legge regionale Veneto n. 30/2022 per
violazione dell'art. 81, comma terzo, della Costituzione. 
    La   scelta   di   ricomprendere   il   gettito    dell'IRAP    e
dell'addizionale  regionale  all'IRPEF   derivante   dai   versamenti
effettuati a titolo di ravvedimento  operoso  tra  le  somme  da  far
affluire direttamente nel  bilancio  regionale,  anziche'  nel  fondo
destinato al finanziamento della spesa sanitaria nazionale,  comporta
anche la violazione dell'art. 81 Cost. 
    I gettiti fiscali che  affluiscono  allo  Stato  e  che  derivano
dall'applicazione delle aliquote base (sono escluse le  maggiorazioni
derivanti   dalle   manovre   fiscali    regionali)    dell'IRAP    e
dell'addizionale  regionale  all'IRPEF,  sono  infatti  destinati  al
finanziamento   corrente   del   Servizio   sanitario   nazionale   e
conseguentemente influenzano la quota del finanziamento sanitario che
deve essere assicurata dal bilancio statale (per le regioni a statuto
ordinario e per la Sicilia; diverso assetto finanziario  e'  previsto
per le altre autonomie speciali). 
    La  legge  nazionale  determina  il  livello  del   finanziamento
complessivo del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei LEA
(fabbisogno sanitario) in condizioni di efficienza  e  appropriatezza
(restando a carico dei bilanci regionali l'eventuale ulteriore  spesa
dovuta ad inefficienze gestionali, o alla scelta di garantire livelli
di assistenza piu' elevati rispetto alla  programmazione  nazionale);
tale finanziamento trova copertura nei predetti gettiti fiscali e nel
bilancio  statale  (una  quota  minima  residuale  e'  coperta  dalla
compartecipazione alla spesa dei cittadini sotto forma di ticket). 
    Pertanto  la  quota  del  fabbisogno   sanitario   che   non   e'
finanziariamente coperta dai predetti  gettiti  fiscali  deve  essere
garantita necessariamente dal bilancio statale:  in  sostanza,  se  i
gettiti stimati  subiscono  in  concreto  una  flessione,  allora  il
bilancio dello Stato deve integrare le  risorse  da  trasferire  alle
regioni a statuto ordinario e alla Sicilia, allo scopo di  assicurare
l'integrale copertura finanziaria del fabbisogno  sanitario  definito
dalla legge. 
    Orbene, la  disposizione  impugnata  -  che  gia'  prevede,  come
consentito dalla legislazione vigente, il  riversamento  diretto  dei
proventi derivanti dalle attivita' di contrasto all'evasione  fiscale
- viene a ricomprendervi anche il gettito da ravvedimento  operoso  a
seguito dell'attivita' di controllo sostanziale da parte degli organi
dell'Amministrazione finanziaria. 
    Tuttavia,  l'inclusione  delle  somme  in  questione  tra  quelle
oggetto di riversamento diretto nelle casse regionali -  per  effetto
dell'assimilazione  del  ravvedimento  operoso   in   argomento   con
l'attivita' di recupero fiscale  -  e'  suscettibile  di  determinare
minori entrate statali, nella misura in cui le stesse sono  destinate
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 
    In altri termini, la norma regionale potra'  avere  ripercussioni
sul valore dei gettiti che da  programmazione  finanziaria  nazionale
sono destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con
conseguente impatto negativo sul  bilancio  statale  e  dunque  sulla
finanza pubblica. Di qui, quindi, il contrasto anche con  l'art.  81,
comma terzo della Costituzione. 

(1) L'art. 13, comma 1-ter  decreto  legislativo  n.  472/1997  cosi'
    dispone: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  al
    presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia  delle
    entrate non opera  la  preclusione  di  cui  al  comma  1,  primo
    periodo, salva la  notifica  degli  atti  di  liquidazione  e  di
    accertamento, comprese le comunicazioni recanti le  somme  dovute
    ai  sensi  degli  articoli  36-bis  e  36-ter  del  decreto   del
    Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e
    successive modificazioni, e 54-bis  del  decreto  del  Presidente
    della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633,   e   successive
    modificazioni. La preclusione di cui al comma 1,  primo  periodo,
    salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di  accertamento,
    non opera  neanche  per  i  tributi  doganali  e  per  le  accise
    amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli».