P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, 
    Ritenuta d'ufficio la questione rilevante  e  non  manifestamente
infondata. 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale  degli  articoli
9, comma 1 e  10,  comma  1  e  2,  decreto-legge  n.  14/2017,  come
convertito,  per  violazione  dell'art.  16  e  dell'art.   3   della
Costituzione, nonche' dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2 del
prot. n. 4 CEDU. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
    Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23,  comma  4,  legge  n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza  e  che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono
considerarsi presenti. ex art. 148, comma 5 del codice  di  procedura
penale. 
        Firenze, 30 gennaio 2023 
 
                        Il Giudice: Attina'