P.Q.M. Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, Ritenuta d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente infondata. Solleva questione di legittimita' costituzionale degli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1 e 2, decreto-legge n. 14/2017, come convertito, per violazione dell'art. 16 e dell'art. 3 della Costituzione, nonche' dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2 del prot. n. 4 CEDU. Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti. ex art. 148, comma 5 del codice di procedura penale. Firenze, 30 gennaio 2023 Il Giudice: Attina'