P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n.  87/1953,  ritenuta
d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente infondata, 
    solleva questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  529
c.p.p. nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi,
non prevede la possibilita' per il giudice di  emettere  sentenza  di
non doversi procedere alloche' l'agente, in relazione alla  morte  di
un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta,  abbia  gia'
patito una sofferenza proporzionata alla gravita' del reato commesso,
per violazione degli articoli 3, 13 e 27 comma 3 della Costituzione. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
    Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23,  comma  4,  legge  n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza  e  che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 c.p.p. 
      Firenze, 20 febbraio 2023 
 
                         Il giudice: Attina'