P. Q. M.
Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, ritenuta
d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente infondata,
solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 529
c.p.p. nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi,
non prevede la possibilita' per il giudice di emettere sentenza di
non doversi procedere alloche' l'agente, in relazione alla morte di
un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia gia'
patito una sofferenza proporzionata alla gravita' del reato commesso,
per violazione degli articoli 3, 13 e 27 comma 3 della Costituzione.
Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale.
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte costituzionale.
Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che,
pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 c.p.p.
Firenze, 20 febbraio 2023
Il giudice: Attina'