P. Q. M. 
 
    La corte dei conti  -  Sezione  giurisdizionale  per  la  Regione
Calabria non definitivamente pronunziando nel giudizio n. 23060 cosi'
provvede; 
    Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento
agli articoli 3, 117  e  103  della  Costituzione,  le  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 8  della  legge  della  Regione
Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007, prospettate nei termini di cui  in
motivazione; 
    Ordina la sospensione del giudizio; 
    Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere: 
        all'immediata   trasmissione   degli    atti    alla    Corte
costituzionale; 
        alla notificazione della presente  ordinanza  alle  parti  in
causa, al pubblico ministero ed al presidente della giunta  regionale
della Calabria; 
        alla comunicazione della presente ordinanza al presidente del
consiglio regionale della Calabria; 
        ad ogni altro adempimento di competenza. 
    Spese del giudizio al definitivo. 
      Catanzaro, 8 febbraio 2022 
 
                  Il Presidente estensore: Cirillo