P. Q. M. La corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria non definitivamente pronunziando nel giudizio n. 23060 cosi' provvede; Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento agli articoli 3, 117 e 103 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007, prospettate nei termini di cui in motivazione; Ordina la sospensione del giudizio; Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere: all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al pubblico ministero ed al presidente della giunta regionale della Calabria; alla comunicazione della presente ordinanza al presidente del consiglio regionale della Calabria; ad ogni altro adempimento di competenza. Spese del giudizio al definitivo. Catanzaro, 8 febbraio 2022 Il Presidente estensore: Cirillo