P. Q. M. 
 
    Il giudice, letto l'art. 23 della legge n. 87/1953,  ritenuta  la
rilevanza e la  non  manifesta  infondatezza,  solleva  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 73 del decreto  legislativo  n.
159 del 6 settembre 2011  per  contrasto,  nei  termini  indicati  in
motivazione, con gli articoli 3, 25, secondo comma e 27, terzo  comma
della Costituzione; 
    Sospende  il  presente   procedimento   e   dispone   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Da' atto che l'ordinanza e' letta all'udienza del 04 ottobre 2022
alla presenza delle parti e che, ai sensi dell'art. 148, comma 5  del
codice di procedura penale, e' intesa come notificata  a  coloro  che
sono o devono considerarsi presenti. 
    Dispone la notifica, a cura  della  cancelleria,  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per   la
comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
      Terni, 4 ottobre 2022 
 
                     Il Giudice onorario: Ercoli