P. Q. M.
Il giudice, letto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenuta la
rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo n.
159 del 6 settembre 2011 per contrasto, nei termini indicati in
motivazione, con gli articoli 3, 25, secondo comma e 27, terzo comma
della Costituzione;
Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Da' atto che l'ordinanza e' letta all'udienza del 04 ottobre 2022
alla presenza delle parti e che, ai sensi dell'art. 148, comma 5 del
codice di procedura penale, e' intesa come notificata a coloro che
sono o devono considerarsi presenti.
Dispone la notifica, a cura della cancelleria, della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la
comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Terni, 4 ottobre 2022
Il Giudice onorario: Ercoli