IL GIUDICE DI PACE DI FORLI' Il giudice di pace, nella persona dell'avv. Guglielmo Giuliano, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 28 aprile 2023; nel ricorso avverso l'ordinanza di revoca della patente di guida promosso da S. E. contro Prefettura di Forli-Cesena, ha pronunciato la seguente Ordinanza. Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di revoca della patente di guida fasc. ... Area ... prot. n. ... del ..., emessa dal Prefetto di Forli-Cesena in data in forza del verbale n. ... del ... con il quale la Polizia stradale di ... aveva accertato e contestato al ricorrente la violazione dell'art. 214, comma 8, c.d.s. dal momento che il ricorrente medesimo aveva consentito la circolazione del veicolo tg. .., di proprieta' del sig. A. A., nonostante detto veicolo, affidato in custodia al ricorrente, fosse stato sottoposto a fermo amministrativo con verbale n. ... del ... della Questura di ... Il ricorrente, impugnando l'ordinanza ingiunzione del Prefetto, sopra richiamata, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 214, comma 8, decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Si osserva che effettivamente l'art. 214, comma 8, citato prevede: «Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 ad euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis. Il veicolo e' trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per l'erario». Pertanto, l'autore della condotta descritta dalla norma e' soggetto alla sanzione pecuniaria, alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida e, inoltre, il veicolo di cui ha la custodia viene trasferito in proprieta' ad uno dei soggetti individuati dall'art. 214-bis c.d.s. Queste ultime conseguenze della violazione sono previste in via automatica. Cio' premesso si dubita della costituzionalita' della norma per il contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, se e' vero che la sanzione accessoria della revoca della patente e' prevista con finalita' preventiva e di deterrenza allo scopo di scongiurare il rischio della circolazione abusiva di un veicolo posto in fermo amministrativo, si ritiene tale sanzione eccessivamente afflittivi e sproporzionata rispetto all'effettiva offensivita' della fattispecie sanzionata e con riferimento alle condotte - per le quali e' prevista la sanzione accessoria della revoca della patente - che si presentano, almeno in astratto, molto piu' gravi per il pericolo che ne deriva alla sicurezza della circolazione e all'incolumita' dell'individuo. Va infatti tenuto presente che la ratio della norma di cui si chiede il sindacato di costituzionalita' risiede nella tutela dell'osservanza degli obblighi del custode a cui e' affidato il veicolo posto sotto sequestro. Quale tertium comparationis, valga il richiamo all'art. 186, comma 2, del codice della strada che nelle tre fattispecie ivi sanzionate a diverso livello (tutte da ritenersi piu' gravi di quella oggetto della presente controversia e, peraltro, le ipotesi di cui alla lettera b) ed alla lettera c) costituiscono fattispecie di reato), pur rappresentando degli obiettivi pregiudizi alla sicurezza della circolazione di gravita' crescente, sono punite con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Solo l'ipotesi piu' grave di cui alla lettera c), unitamente all'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale di cui al comma 2-bis o in caso di recidiva o per le qualita' soggettive del trasgressore (art. 186-bis), comporta la revoca della patente di guida. Pertanto, si puo' agevolmente concludere che, a fronte di fattispecie obiettivamente molto piu' gravi di quella oggetto di esame, cioe' aver contravvenuto all'obbligo di custodia mediante la messa in circolazione del veicolo sequestrato, ipotesi di ben piu' lieve gravita', e' prevista la piu' severa delle sanzioni accessorie quale e' la revoca della patente di guida, con la possibilita' di conseguirne una nuova solo dopo due anni. La sanzione della revoca deve ritenersi, inoltre, ancora piu' afflittiva laddove prevede un'applicazione assolutamente automatica, senza che il giudice possa valutare in concreto la condotta del trasgressore, consentendogli una graduazione della sanzione da applicare (sotto questo profilo, la sanzione della sospensione della patente di guida da un periodo minimo ad uno massimo risulterebbe idonea ad adeguare la fattispecie astratta al caso concreto da parte di chi ne deve curare l'applicazione). Del resto, nella fattispecie del rifiuto di assumere la custodia di cui allo stesso art. 214 c.d.s., al comma 1, e' prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Vi e', quindi, il dubbio che vi sia contrasto della norma di legge sottoposta al sindacato di legittimita' costituzionale con l'art. 3 della Costituzione. Come detto, la previsione dell'art. 214, comma 8, stabilisce l'applicazione automatica di una sanzione accessoria prevista per condotte affatto eterogenee e connotate da un maggiore disvalore. Cio' contrasta con il principio di uguaglianza che impone di trattare in modo diverso condotte o situazioni differenti, come innumerevoli pronunce della Corte costituzionale hanno stabilito. Ne deriva che la disposizione censurata (art. 214, comma 8, secondo periodo, «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente [..]») si presenta come irragionevole e sproporzionata nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in luogo della sospensione della patente di guida, o, in alternativa, ove la stessa non prevede il potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della gravita' del caso concreto, quella della sospensione della patente di guida. Un simile ragionamento e' stato effettuato dalla Corte costituzionale gia' con riferimento all'art. 222, comma 2, c.d.s. con la nota sentenza n. 88/2019, la quale, pur esprimendosi in materia di sanzione amministrativa della revoca della patente di guida conseguente a reati, ha ritenuto: «[...] Invece, per la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida vi e' un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparita' di trattamento e irragionevolezza intrinseca. In generale, questa Corte (sentenza n. 50 del 1980) ha affermato che «in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono ... in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale; ed il dubbio d'illegittimita' costituzionale potra' essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato». Piu' recentemente, tali principi sono stati ribaditi da questa Corte (sentenza n. 222 del 2018) che, con riferimento ai reati fallimentari, ha evidenziato che la gravita' dei fatti concreti, riconducibili alle fattispecie penali, puo' essere marcatamente differente, censurando proprio la «rigidita' applicativa» di una sanzione accessoria fissa. In particolare, un profilo di irragionevolezza e' gia' stato rilevato da questa Corte in un'ipotesi di automatismo della «revoca» amministrativa della patente di guida, prevista dall'art. 120, comma 2, codice della strada (sentenza n. 22 del 2018). Orbene, nell'art. 222 codice della strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarita' del caso, puo' giustificarsi solo per le piu' gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente piu' gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis del codice penale. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis del codice penale) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumita' delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicche' non e' compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalita' la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa piu' non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice. [...]». Il caso affrontato in detta sentenza puo' essere assimilato a quello di specie in relazione alle considerazioni in tema di automatismo della applicazione della sanzione della revoca della patente e di soluzione adottata dalla stessa Corte costituzionale (sentenza cd. «manipolativa» additiva). La Corte costituzionale, del resto, di recente, con la pronuncia n. 246/2022, sulla base dei principi sopra esposti, ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 213, comma 8, c.d.s., nella parte in cui questo dispone «si applica» la revoca della patente, anziche' «puo' essere applicata». Nella sentenza, in particolare, si rilevava che «Si ha quindi che, sul presupposto di una indifferenziata valutazione della condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la norma censurata vi ricollega, in modo uniforme e automatico, non graduabile secondo la gravita' del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida, pur in presenza di una possibile eterogeneita' di ragioni, sottese alla condotta integrante l'illecito amministrativo, senza che cio' possa essere valutato dall'organo preposto alla applicazione della sanzione accessoria medesima. Il denunciato automatismo preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessita' della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravita' della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianita', e del lavoro. Cio' costituisce violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalita' della sanzione amministrativa. La reductio ad legitimitatem, come soluzione costituzionalmente adeguata, non puo' che essere individuata - come nei precedenti citati (sentenze n. 22 del 2018, n. 24 e n. 99 del 2020) - nell'eliminazione dell'automatismo, si' che la revoca della patente «puo'», e non gia' necessariamente «deve», essere applicata come sanzione accessoria in aggiunta a quella principale. E' rimesso alla discrezionalita' del legislatore affinare la flessibilita' di questa sanzione accessoria, in ipotesi anche modulando maggiormente la durata nel tempo dell'inabilita' alla guida secondo la gravita' del fatto; durata che attualmente ha una modulazione temporale assai limitata (due e tre anni nelle ipotesi rispettivamente previste dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 219 del codice della strada). 12.- In conclusione, la sanzione accessoria della revoca della patente del custode che abbia posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, non puo' essere automatica conseguenza accessoria della sanzione principale, dovendo consentirsi all'autorita' amministrativa preposta di valutare le complessive circostanze del caso concreto, affinche' tale sanzione non risulti essere sproporzionata rispetto al fatto di cui all'art. 213, comma 8, del codice della strada». La norma di cui si solleva la questione di costituzionalita' e' sovrapponibile alla previsione di cui all'art. 213, comma 8, decreto legislativo n. 285/1992, riguardando entrambe le fattispecie previste dagli articoli 213 e 214 c.d.s. le sanzioni conseguenti alla violazione dei doveri di custodia del veicolo sottoposto rispettivamente a sequestro o a fermo amministrativo. La questione e' rilevante, giacche' dalla sua soluzione dipende evidentemente la decisione della controversia, non essendovi altre possibili soluzioni giuridiche adottabili neppure in via interpretativa. Invero, ritiene questo giudice che il ricorrente possa beneficiare di un trattamento sanzionatorio piu' favorevole con l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, atteso che egli non aveva direttamente posto in circolazione il veicolo ponendosi alla guida di esso e che occorre indagare, eventualmente, in merito al grado della colpa nel non aver adottato accorgimenti idonei ad evitare che il veicolo fosse messo in circolazione per mezzo di altri soggetti. Tali accertamenti in ordine alla rilevanza della condotta del ricorrente ed alla sua diligenza nell'adempimento dei suoi doveri di custodia e' impedito dalla norma che impone l'applicazione della revoca della patente di guida in via automatica e a prescindere dal concreto esprimersi della condotta dell'agente. La questione, inoltre, non e' manifestamente infondata per le ragioni sopra esposte.