P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva,
nei   termini   dianzi   indicati,    questione    di    legittimita'
costituzionale: 
        dell'art. 214, comma 8, del decreto legislativo n.  285/1992,
come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, lettera b),  decreto-legge
4 ottobre 2018, n. 113, art.  23-bis  -  Modifiche  al  codice  della
strada, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018,
n. 132,  nella  parte  in  cui  prevede  «Si  applicano  le  sanzioni
amministrative accessorie della revoca della patente  [...]», per  la
violazione dell'art. 3 della Costituzione; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei  ministri  e  che  sia  anche
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Forli' in data 12 maggio 2023. 
 
                                         Il Giudice di pace: Giuliano