P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, nei termini dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale: dell'art. 214, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, lettera b), decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, art. 23-bis - Modifiche al codice della strada, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui prevede «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente [...]», per la violazione dell'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Forli' in data 12 maggio 2023. Il Giudice di pace: Giuliano