IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
 
 
                           Sezione Quarta 
 
ha pronunciato la presente: 
 
                              Sentenza 
 
    I) sul ricorso N.R.G. 1453  del  2022,  proposto  da  Strada  dei
Parchi S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata  e
difesa dagli avvocati Arturo  Cancrini,  Sara  Di  Cunzolo,  Vincenzo
Fortunato,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
giustizia e domicilio eletto presso lo  studio  dell'avvocato  Arturo
Cancrini, in Roma, alla piazza di San Bernardo, n. 101; 
 
                               contro 
 
    Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  in
persona del Ministro pro tempore,  ex  lege  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e'  domiciliato
in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; 
    II) sul ricorso N.R.G. 8175 del  2022,  proposto  da  Strada  dei
Parchi S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata  e
difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Fabrizio  Criscuolo,  Vincenzo
Fortunato, Massimo Luciani, Romano Vaccarella, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e  domicilio  eletto  presso  lo
studio dell'avvocato Arturo Cancrini, in Roma,  alla  piazza  di  San
Bernardo, n. 101; 
 
                               contro 
 
    Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
    Ministero dell'economia e delle finanze; 
    Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti,   ex   lege
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello  Stato,  presso
la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12; 
 
                            nei confronti 
 
    ANAS Gruppo FS Italiane, in persona  del  legale  rappresentante,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello  Stato,  presso
la quale e' domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; 
 
                        e con l'intervento di 
 
    ad adiuvandum 
    Altea SPV s.r.l., nella persona del legale rappresentante p.t. di
Prelios Credit  Servicing  S.p.a.,  in  qualita'  di  mandataria  con
rappresentanza di Altea SPV S.r.l.; 
    Dexia Crediop S.p.a., in persona dell'amministratore  delegato  e
legale rappresentante; 
    Dexia Credit Local, in persona del procuratore speciale e  legale
rappresentante; 
    UniCredit S.p.a., in persona del procuratore  speciale  e  legale
rappresentante; 
    ING Belgium SA/NV, in persona del legale rappresentante; 
    ING Bank N.V., Milan Branch (Succursale di  Milano),  in  persona
del legale rappresentante; 
    Societe' Generale S.A., in persona del legale rappresentante; 
    Societe' Generale S.A., Succursale  di  Milano,  in  persona  del
legale rappresentante; 
    MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., in persona  del
legale rappresentante; 
    Cassa  Depositi  e  Prestiti  S.p.a.,  in  persona   del   legale
rappresentante; 
    Intesa San Paolo S.p.a., in persona del legale rappresentante; 
    rappresentate e difese, tutte, dagli avvocati Giovanni  Scirocco,
Alessandro Botto, Filippo Pacciani  e  Ada  Esposito,  con  domicilio
eletto presso il loro studio (Legance - Avvocati associati), in Roma,
alla via di San Nicola da Tolentino n. 67 e domicilio  digitale  come
da PEC da Registri di giustizia; 
    Toto  S.p.a.  Costruzioni  Generali,  in   persona   del   legale
rappresentante; 
    Toto Holding S.p.a. e Concessioni Autostradali S.p.a., in persona
dei rispettivi legali rappresentanti; rappresentate  e  difese  dagli
avvocati Arturo Cancrini,  Fabrizio  Criscuolo,  Vincenzo  Fortunato,
Massimo Luciani, Romano Vaccarella, con domicilio  digitale  come  da
PEC da Registri di Giustizia e  domicilio  eletto  presso  lo  studio
dell'avvocato Arturo Cancrini, in Roma, alla piazza di San  Bernardo,
n. 101; 
    G T , D B , F T , M F , R R e M C  R  ,  rappresentati  e  difesi
dall'avvocato Claudia Molino, presso la  quale  sono  domiciliati  in
Roma, alla via Po, n. 9,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da
Registri di giustizia; 
    ad opponendum: 
    CODACONS  -  Coordinamento  di   associazioni   per   la   tutela
dell'ambiente  e  dei  diritti  dei  consumatori  e  degli  utenti  e
Associazione utenti autostrade,  in  persona  dei  rispettivi  legali
rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi  e
Gino Giuliano, elettivamente domiciliati  in  Roma  presso  l'Ufficio
Legale Nazionale del Codacons, viale  Giuseppe  Mazzini  n.  73,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia 
 
                         per l'annullamento 
 
    I) Ricorso N.R.G. 1453 del 2022: 
    I.1) quanto all'atto introduttivo: 
        del provvedimento  prot.  33797  del  28  dicembre  2021  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  avente
ad oggetto «Contestazione afferente il  rapporto  concessorio.  Grave
inadempimento»; 
        di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque  connesso
rispetto a quelli impugnati; 
    I.2) quanto ai motivi aggiunti, depositati il 24 febbraio 2022: 
        del  provvedimento  prot.  1779  del  28  gennaio  2022   del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  avente
ad  oggetto  «Contestazione  afferente   il   rapporto   concessorio.
Relazione della Commissione per la verifica  tecnico-giuridica  sulla
concessione autostradale di Strada dei  Parchi  S.p.a.  Richiesta  di
adeguamento termine per controdeduzioni difensive»; 
    I.3) quanto ai motivi aggiunti, depositati il 3 marzo 2022: 
        del  provvedimento  prot.  5092  del  28  febbraio  2022  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  avente
ad  oggetto  «Contestazione  afferente   il   rapporto   concessorio.
Relazione della Commissione per la verifica  tecnico-giuridica  sulla
concessione autostradale di Strada dei  Parchi  S.p.a.  Richiesta  di
adeguamento termine per controdeduzioni difensive»,  nella  parte  in
cui dispone  che  «il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
controdeduzioni   alla   contestazione   di    inadempimento    viene
rideterminato al 15 marzo p.v.»; 
    II) Ricorso N.R.G. 8175 del 2022: 
    II.1) quanto all'atto introduttivo: 
        del decreto della Direzione  generale  per  le  strade  e  le
autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture  stradali  e  la
vigilanza sui contratti concessori autostradali del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  n.  29  del  14  giugno
2022, approvato con il - parimenti impugnato - decreto  del  Ministro
delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  adottato,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  in  data  7
luglio 2022, a tutt'oggi non  notificati  ne'  altrimenti  comunicati
alla Societa' ricorrente  e  da  questa  conosciuti  solo  in  quanto
menzionati nell'art. 2 del decreto-legge n. 85 del 2022; 
        di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque  connesso
rispetto a quelli impugnati; 
    II.2) quanto ai motivi aggiunti, depositati il 22 luglio 2022: 
        del decreto della Direzione  generale  per  le  strade  e  le
autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture  stradali  e  la
vigilanza sui contratti concessori autostradali del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  n.  29  del  14  giugno
2022, approvato con il  -  qui  parimenti  impugnato  -  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili adottato,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data  7
luglio 2022 non notificati alla Societa' ricorrente; 
        di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque  connesso
rispetto a quelli impugnati; 
    II.3) quanto ai motivi aggiunti, depositati  in  data  22  agosto
2022: 
        della «Relazione sulle controdeduzioni contenute  nella  nota
prot. 5796 del 15/03/2022 della Societa'  Concessionaria  Strada  dei
Parchi, alle contestazioni  di  grave  inadempimento  del  Concedente
formalizzate con note prot. 33797  del  28/12/2021,  prot.  1179  del
28/01/2022 e prot. 5092 del 28/02/2022» depositata in giudizio  dalle
amministrazioni in data 23 luglio 2022; 
        ancora, dei medesimi provvedimenti impugnati con  il  ricorso
introduttivo sia in quanto motivati per  relationem  con  riferimento
alla predetta «relazione» che per ulteriori vizi propri; 
        della nota ANAS prot. 476729 dell'8 luglio 2022 e della  nota
ANAS prot. 543649 del 2 agosto 2022, con cui ANAS  ha  comunicato  il
subentro all'odierna ricorrente  nella  concessione  per  l'esercizio
delle  Autostrade  A24  e  A25,  nonche'  degli  antecedenti  e   non
conosciuti (anche impliciti) provvedimenti del MIMS coi quali  si  e'
disposto il subentro di ANAS nella Concessione per l'esercizio  delle
Autostrade A24 e A25; 
        di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque  connesso
rispetto a quelli impugnati, 
        e per l'accoglimento, ex art. 116, comma 2, c.p.a. 
        dell'istanza di accesso formulata da Strada dei Parchi S.p.a.
in data  9  luglio  2022,  rimasta  a  tutt'oggi  priva  di  positivo
riscontro. 
    Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle  amministrazioni
intimate; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in   giudizio   delle   parti
suindicate, nella qualita' di interventrici  ad  adiuvandum,  vel  ad
opponendum; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatori nell'udienza pubblica del  giorno  7  dicembre  2022  il
dott. Angelo Fanizza ed il dott. Roberto Politi; uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                                Fatto 
 
    Evidenzia, in primo luogo, il Collegio la presenza di ragioni  di
connessione, rilevanti sia sotto il profilo soggettivo, che sotto  il
profilo oggettivo, suscettibili di condurre, ai  sensi  dell'art.  70
c.p.a., alla riunione degli  epigrafati  giudizi,  iscritti  al  R.G.
dell'anno 2022 con i numeri 1453 ed 8175. 
    E', al riguardo, sufficiente considerare che: 
        1) il provvedimento ministeriale prot. 33797 del 28  dicembre
2021,  avente  ad  oggetto  «Contestazione  afferente   il   rapporto
concessorio. Grave inadempimento», e' stato  impugnato  nel  giudizio
R.G. 1453/2022, ma e' richiamato nel decreto ministeriale  14  giugno
2022 e nel D.I. 7 luglio 2022, impugnati con il ricorso  iscritto  al
R.G. 8175/2022 quali atti presupposti; 
        2) il provvedimento ministeriale prot. 1779  del  28  gennaio
2022,  avente  ad  oggetto  «Contestazione  afferente   il   rapporto
concessorio.   Relazione   della   Commissione   per   la    verifica
tecnico-giuridica sulla concessione autostradale di Strada dei Parchi
S.p.a.  Richiesta  di   adeguamento   termine   per   controdeduzioni
difensive», e' stato impugnato nel giudizio  R.G.  1453/2022,  ma  e'
richiamato nel decreto ministeriale 14  giugno  2022  e  nel  D.I.  7
luglio 2022, impugnati con il  ricorso  iscritto  al  R.G.  8175/2022
quali atti presupposti; 
        3) il provvedimento ministeriale prot. 5092 del  28  febbraio
2022,  avente  ad  oggetto  «Contestazione  afferente   il   rapporto
concessorio.   Relazione   della   Commissione   per   la    verifica
tecnico-giuridica sulla concessione autostradale di Strada dei Parchi
S.p.a.  Richiesta  di   adeguamento   termine   per   controdeduzioni
difensive», e' stato impugnato nel giudizio R.G.  1453/2022,  ma  e',
anch'esso,  richiamato  nel  decreto  ministeriale  14  giugno  2022,
impugnato con il  ricorso  iscritto  al  R.G.  8175/2022  quale  atto
presupposto. In seconda battuta, occorre rilevare che  la  cognizione
relativa al giudizio iscritto al R.G. 1453/2022  investe  profili  di
legittimita' procedurale, la  cui  violazione  e'  stata  prospettata
dalla societa' ricorrente alla stregua di  un  essenziale  fondamento
dei provvedimenti impugnati nel giudizio iscritto al R.G.  8175/2022.
Alla luce di quanto disposto, dispone il Collegio la  riunione  degli
anzidetti ricorsi, i cui essenziali contenuti  vengono  separatamente
illustrati, ai seguenti punti I. e II., ai fini di  una  piu'  chiara
trattazione. 
    I. Ricorso N.R.G. 1453/2022 
    Con tale  gravame,  la  societa'  Strada  dei  Parchi  S.p.a.  ha
impugnato e chiesto l'annullamento del  provvedimento  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili prot. 33797 del 28
dicembre 2021 avente ad oggetto «Contestazione afferente il  rapporto
concessorio. Grave inadempimento»,  nonche'  ogni  atto  presupposto,
consequenziale o comunque connesso rispetto a  quelli  impugnati.  La
ricorrente, titolare della concessione della  tratta  autostradale  a
pedaggio Roma, l'Aquila, Teramo -  diramazione  per  Torano,  Pescara
(A24 / A25), ottenuta a seguito di procedura di gara dal 20  dicembre
2001, in applicazione della disciplina di cui all'art. 2, commi 82  e
seguenti del decreto-legge  n.  262/2006  ha  stipulato  in  data  18
novembre 2009 con  ANAS  S.p.a.  la  Convezione  Unica  disciplinante
«integralmente ed unitariamente il rapporto tra il Concedente  ed  il
Concessionario per la gestione della  rete  autostradale,  costituita
dalle Autostrade A24-A25»; e cio' con scadenza fissata al 31 dicembre
2030. 
    La Convenzione Unica e' stata  approvata  per  effetto  dell'art.
8-duodecies del decreto-legge  n.  59/2008  (essendosi  previsto,  al
comma 2, che «sono approvati tutti gli schemi di convenzione  con  la
societa' ANAS S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa'  concessionarie
autostradali alla data  del  31  luglio  2010,  a  condizione  che  i
suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere
del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza  di  effetti  sulla
finanza  pubblica,  fatti  salvi  gli  schemi  di  convenzione   gia'
approvati»). A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi: 
    I.1) violazione dell'art. 8-bis della Convenzione  Unica  del  18
novembre 2009; eccesso di potere per difetto  di  proporzionalita'  e
ingiustizia manifesta. 
    La  ricorrente  ha  contestato  la  violazione  dell'art.   8-bis
(rubricato «accertamento di gravi inadempimenti del  concessionario»,
in cui si prevede che «nel caso in cui il concedente accerti  che  si
sia  verificato  un  grave  inadempimento  afferente   gli   obblighi
riportati  al  successivo  art.  9  della  presente  Convenzione,  il
concedente   medesimo   provvede   a    comunicare    gli    elementi
dell'accertamento fissando un  congruo  termine  entro  il  quale  il
concessionario  dovra'  provvedere  in  ordine   agli   accertamenti,
adempiendo ovvero fornendo le propria giustificazioni.  Trascorso  il
termine cosi fissato, senza che il  concessionario  abbia  provveduto
ovvero presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultimo non
siano  state  accettate  dal  concedente,   quest'ultimo   avvia   il
procedimento di cui al successivo art. 9»), in rapporto al successivo
art. 9, che disciplina la decadenza della concessione, stigmatizzando
che sarebbe stato «incongruo e irragionevole il termine assegnato nel
provvedimento impugnato di soli 45 giorni (peraltro  in  buona  parte
rientranti in un periodo semifestivo), pari addirittura alla meta' di
quanto previsto dalla Convenzione  nell'ambito  del  procedimento  di
decadenza» (cfr. pag. 5). 
    I.2) Violazione dell'art. 3 della legge  n.  241/1990,  dell'art.
8-bis della Convenzione Unica del 18.11.2009; eccesso di  potere  per
sviamento,    difetto     d'istruttoria     e     di     motivazione,
contraddittorieta', ingiustizia manifesta. 
    Con tale motivo la ricorrente  ha  lamentato  che  nell'impugnato
provvedimento l'amministrazione concedente si sarebbe  limitata  alla
mera elencazione di  contestazioni  ed  ha,  inoltre,  contestato  il
rilievo relativo al mancato rispetto delle soglie  per  l'affidamento
dei lavori infragruppo, a tal fine sottolineando che la  sistemazione
della disciplina operata dall'art. 177  del  decreto  legislativo  n.
50/2016 sarebbe stata dichiarata costituzionalmente  illegittima  con
sentenza del giudice delle leggi n. 218/2021 e,  peraltro,  anche  il
Consiglio di Stato, nel parere del 28 aprile 2020,  n.  823,  avrebbe
«precisato che i concessionari che abbiano ottenuto la concessione  a
seguito di procedure ad evidenza pubblica in caso  di  affidamento  a
terzi, non sono neanche obbligati ad utilizzare  lo  strumento  della
gara  pubblica,  trattandosi  piuttosto,  nel  caso  di  specie,   di
subappalto, evidenziando ancora una volta che  l'esigenza  di  tutela
della concorrenza e' garantita e soddisfatta  a  monte,  mediante  la
procedura di gara con cui e' stata  affidata  la  concessione»  (cfr.
pag. 8). 
    Ha soggiunto che l'irrogazione di sanzioni  amministrative  e  di
penali ai sensi dell'allegato N della Convenzione, sarebbe generica e
tale da non  aver  consentito  neppure  l'esercizio  del  diritto  di
difesa, rivelandosi alla stregua di una  «inammissibile  integrazione
della motivazione (postuma)», senza contare  che,  in  ragione  delle
analisi condotte sul rapporto concessorio,  si  sarebbe  trattato  di
«provvedimenti o annullati in  sede  giurisdizionale,  o  ancora  sub
judice o finanche archiviati per  mano  della  stessa  concedente»  e
impregiudicata la considerazione che  «il  pagamento  della  sanzione
esaurisce l'effetto del provvedimento non ricorrendo,  nella  specie,
la circostanza che legittimerebbe  il  concedente  ad  agire  per  la
sospensione o la decadenza, ovvero l'aver  accumulato  per  due  anni
consecutivi sanzioni e penali di importo massimo previsto,  cioe'  il
10% del fatturato» (cfr. pag. 10). 
    Ha,  inoltre,  passato  in  rassegna  i  profili   specifici   di
contestazione  (la  rideterminazioni  dei  ribassi   applicabili   ai
contratti di lavori per affidamenti diretti; 
    la violazione degli adempimenti convenzionali stabiliti  all'art.
3 della Convenzione;  la  procedura  relativa  all'aggiornamento  del
rapporto concessorio: questione in ordine alla  quale  ha  contestato
che «il concedente (...) non ha ancora approvato il  nuovo  PEF,  con
conseguente impossibilita' per SdP di pianificare i nuovi  interventi
e  acquisire  la  garanzia   del-la   congrua   remunerazione   degli
investimenti effettuati», cfr. pag. 12; gli incrementi  tariffari,  a
proposito dei quali ha rimarcato «il gravissimo stallo in merito alle
variazioni tariffarie  richieste  dal  Concessionario  nel  2020  per
l'anno 2021 e nel 2021 per l'anno 2022, rispetto alle quali la  DGVCA
non  ha  ancora  trasmesso  le  relative  istruttorie  interne,   ne'
effettuato entro i termini previsti le comunicazioni dovute ai  sensi
dell'art. 10.1 della Convenzione Unica», cfr. pag. 15). 
    Ha, inoltre, censurato le modalita' procedurali  degli  impugnati
accertamenti, evidenziando  che  «l'UIT  Roma  ha  (...)  eseguito  e
verbalizzato, in contraddittorio con il concessionario, una serie  di
visite (tra settembre ed ottobre 2018) ispezionando n. 87 Viadotti  e
n. 2  frane,  avendo  individuato  i  viadotti  con  maggior  degrado
manutentivo  in  base  al   rapporto   dei   parametri   difettosita'
relativa/difettosita' assoluta definito da  uno  specifico  documento
"Criteri per l'individuazione delle  priorita'  degli  interventi  di
manutenzione ordinaria" sottoscritto  il  30  novembre  2017  con  il
Concessionario (unico caso in  Italia)»:  una  verifica  che  avrebbe
evidenziato  che  «il  totale  dei  viadotti  esistenti  (87  su  339
presenti) e' risultato pari a circa  il  26%  selezionati  secondo  i
criteri sopra riportati» e che, percio', sarebbero state  avviate  le
verifiche di sicurezza finalizzate a «garantire  la  sicurezza  della
circolazione che contempli anche la chiusura di tratte autostradali»:
una  procedura  nell'ambito  della  quale   la   ricorrente   avrebbe
presentato alcune, preliminari verifiche (7 settembre 2018; 4 ottobre
2018) «non condivise dall'UIT Roma» (cfr.  pag.  18)  ed  alle  quali
sarebbe, percio', seguito un supplemento di  attivita'  di  controllo
che  avrebbe  costituito  la  base  di  un'articolata  interlocuzione
tecnica connotata, pero', da un  atteggiamento  collaborativo,  tanto
che «le  indicazioni  del  MIT  relative  alla  regolamentazione  del
traffico  pesante,  per  spirito  di  servizio   e   rispetto   delle
istituzioni, sono state gia' recepite» e sarebbero  stati,  altresi',
«realizzati solo degli interventi con lo scopo di evitare, in caso di
eventuali terremoti, la creazione su  strada  di  pericolosi  gradini
(antiscalinamento); si  tratta  di  un  intervento  tampone  che  non
costituisce il vero e proprio adeguamento sismico che,  come  risulta
dalle analisi di vulnerabilita' effettuate, si e'  dimostrato  essere
urgente» (cfr. pag. 19). 
    Ha, ancora, dedotto - a  confutazione  dell'attendibilita'  delle
risultanze istruttorie che «che a partire dal novembre 2017»  sarebbe
stato «trovato un accordo con UIT Roma sui criteri da utilizzare  per
definire i lavori di manutenzione», il tutto con un «aumento dai 28,3
euro mln previsti nel  Piano  Finanziario  ai  circa  35  euro  mln»,
ulteriormente lievitato «con l'entrata in vigore  delle  Linee  guida
sui monitoraggi dei Viadotti e Gallerie (...) a circa  103  euro  mln
per l'anno 2022 e quindi non piu' sostenibile per il  concessionario»
(cfr. pag. 25). 
    Si e' costituito in giudizio il Ministero delle infrastrutture  e
delle mobilita' sostenibili (14 febbraio 2022). 
    I.3 Con motivi aggiunti,  depositati  il  24  febbraio  2022,  la
ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale prot. 1779  del
28 gennaio  2022,  avente  ad  oggetto  «Contestazione  afferente  il
rapporto concessorio. Relazione della  Commissione  per  la  verifica
tecnico-giuridica sulla concessione autostradale di Strada dei Parchi
S.p.a.  Richiesta  di   adeguamento   termine   per   controdeduzioni
difensive». 
    Tale provvedimento e'  stato  impugnato  per  gli  stessi  motivi
proposti con il ricorso principale, ma «anche per vizi propri, se  si
considera che il MIMS, non solo non  ha  concesso  l'adeguamento  del
termine  difensivo  che  Strada  dei  Parchi  aveva  quantificato  in
ulteriori 45 giorni, ma ha assegnato alla concessionaria  un  termine
di soli 30 giorni (dal  29.1.2022  al  28.2.2022)  per  controdedurre
anche alle contestazioni di  cui  alla  relazione  della  commissione
ministeriale» (cfr. pag. 27). 
    I.4 Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 3 marzo 2022, la
ricorrente  ha,  poi,   impugnato,   per   quanto   d'interesse,   il
provvedimento ministeriale prot. 5092 del 28 febbraio 2022, avente ad
oggetto «Contestazione afferente il rapporto  concessorio.  Relazione
della Commissione per la verifica tecnico-giuridica sulla concessione
autostradale di Strada dei Parchi  S.p.a.  Richiesta  di  adeguamento
termine per controdeduzioni difensive». 
    Tale provvedimento e'  stato  impugnato  per  gli  stessi  motivi
proposti con il ricorso principale, a  cio'  soggiungendosi  che  «il
MIMS ha esteso di soli 15 giorni il termine assegnato  per  formulare
adeguate difese rispetto alla contestazione formulata con l'avvio del
procedimento  prot.   33797/2021   e   a   quelle   contenute   nella
voluminosissima relazione della commissione ministeriale trasmessa il
28.1.2022.  Anche  il  nuovo  termine  assegnato  dal  MIMS   risulta
illegittimo e del tutto inadeguato in relazione sia al primo atto  di
contestazione  del  28.12.2021  sia   alla   Relazione   ministeriale
comunicata il 28.1.2022» (cfr. pag. 28). 
    I.5 Con ordinanza n. 2024  del  24  marzo  2022,  la  Sezione  ha
accolto la domanda cautelare con la seguente motivazione:  «rilevato:
che l'art. 8-bis della Convenzione Unica (rubricato "accertamento  di
gravi inadempimenti del concessionario") espressamente prevede che in
esito alla contestazione debba essere  fissato  "un  congruo  termine
entro il quale il concessionario dovra'  provvedere  in  ordine  agli
accertamenti, adempiendo ovvero fornendo le proprie giustificazioni",
soggiungendosi che "trascorso il termine cosi' fissato, senza che  il
concessionario  abbia  provveduto  ovvero   presentato   le   proprie
giustificazioni ovvero queste ultime non siano  state  accettate  dal
concedente, quest'ultimo avvia il procedimento di cui  al  successivo
art. 9»; che tale termine, pertanto, non  risulta  avere  una  durata
predefinita; che, nondimeno, ai sensi dell'art. 9  della  Convenzione
Unica (rubricato «decadenza della  concessione»),  il  concedente  e'
tenuto ad assegnare alla concessionaria un «congruo termine  comunque
non inferiore a 90 giorni» anche per «esercitare  i  diritti  di  cui
all'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche»
(cfr. art. 9.2); che  le  due  disposizioni  convenzionali  risultano
teleologicamente collegate; che la Direzione generale  del  Ministero
resistente, con nota prot. 1779 del 28 gennaio 2022, ha richiamato la
«contestazione di  inadempimento  formalizzata  da  questa  Direzione
Generale con nota prot. n. 33797  del  28  dicembre  2021»,  ma,  nel
contempo, ha fatto presente che «la Commissione ministeriale  per  la
verifica tecnico-giuridica sulla concessione autostradale  di  Strada
dei Parchi S.p.a. ha concluso i propri lavori  ed  ha  depositato  in
data 20 gennaio u.s. la  relazione  afferente  l'operato  di  codesta
societa' in relazione agli obblighi concessori»:  relazione  allegata
alla nota del 28 gennaio 2022, nella  quale  sono  stati  evidenziati
«ulteriori profili di inadempimento» della ricorrente «rispetto  agli
obblighi  concessori  sulla  base   degli   atti   ivi   puntualmente
richiamati»,  invitandosi  la  stessa  «a  controdedurre  anche  agli
specifici rilievi complessivamente risultanti dalla  relazione  della
predetta Commissione», e cio' entro  il  28  febbraio  2022;  che  la
ricorrente, con nota del 21 febbraio 2022, ha chiesto una proroga  di
tale termine al 29 aprile 2022:  istanza  solo  parzialmente  accolta
dall'amministrazione con nota prot. 5092 del 28  febbraio  2022,  con
cui il termine in questione e' stato prorogato fino al 15 marzo  2022
e per questo impugnata con motivi  aggiunti  depositati  il  3  marzo
2022;  che  i  profili  di  inadempimento  -  anche  suscettibili  di
comportare  la  decadenza  dalla  concessione  -  prospettati   nella
relazione  della  commissione   ministeriale   (ottantadue   pagine),
implicano  complesse  e  articolate  valutazioni  istruttorie;   che,
pertanto,  proprio  in  ragione  della  possibile  adozione   di   un
provvedimento di decadenza, profilato  nella  relazione  ministeriale
trasmessa alla ricorrente il  28  gennaio  2021,  la  congruita'  del
termine pare ragionevolmente doversi attestare sulla durata  prevista
dall'art. 9 della Convenzione Unica, il che giustifica, ad avviso del
Collegio, l'accoglimento della richiesta di proroga fino al 29 aprile
2022 per il deposito delle osservazioni disciplinate dall'art.  8-bis
della convenzione, senza ulteriore seguito». 
    La causa e' stata rinviata all'udienza pubblica  dell'11  ottobre
2022. 
    I.6 Prima di tale udienza, il Ministero resistente,  con  memoria
depositata il 9 settembre 2022, ha fatto presente che  l'art.  2  del
decreto-legge n.  85/2022  ha  disposto  «la  risoluzione  per  grave
inadempimento del  concessionario  della  Convenzione  Unica  del  18
novembre 2009 sottoscritta tra  ANAS  S.p.a.  (in  qualita'  di  ente
concedente, oggi il concedente  e'  il  MIMS)  e  Strada  dei  Parchi
S.p.a., e ha contestualmente affidato ad ANAS la gestione  temporanea
delle autostrade A 24 e A25» (cfr. pag. 10)  e  ha  dato  atto  della
proposizione  del  ricorso  iscritto  al  RG  n.  8175/2022   e   dei
provvedimenti giurisdizionali che hanno riguardato la fase  cautelare
di  tale  giudizio;  preliminarmente,  ha  eccepito  il  difetto   di
giurisdizione  del  giudice   amministrativo,   opponendo   che   «la
controversia  si  colloca  pacificamente  nella  fase  esecutiva  del
rapporto concessorio ed attiene all'accertamento dei presupposti  per
l'esercizio  del  potere  di  risoluzione  del  contratto  per  grave
inadempimento del concessionario (in  cui  si  contesta  testualmente
anche  la  "violazione  della  buona  fede  da  parte  del  Ministero
nell'esecuzione del contratto"). Appare dunque evidente che la stessa
ricade nella giurisdizione del giudice ordinario. L'eccezione  appare
dunque fondata e anche piu' coerente con il fatto che il Ministero, a
fronte della gravita'  e  irreparabilita'  dell'inadempimento,  abbia
azionato  il  rimedio  civilistico  della   risoluzione   per   grave
inadempimento cui agli articoli 1453 e seguenti  del  codice  civile,
norme richiamate anche nel  decreto  direttoriale»  (cfr.  pag.  20);
sempre in via preliminare ha eccepito l'improcedibilita' del  ricorso
per sopravvenuta carenza d'interesse, e  cio'  sull'assunto  che  «le
censure sollevate nell'ambito  del  giudizio  di  cui  al  numero  di
ricorso 8175/2022 (...) superano le doglianze mosse nei confronti  di
atti, non autonomamente lesivi,  quali  quelli  qui  impugnati  e  si
dirigono correttamente nei confronti  del  provvedimento  finale.  Ed
anzi, l'interesse perseguito da controparte e volto  ad  ottenere  un
termine  congruo   per   predisporre   le   proprie   controdeduzioni
nell'ambito  del  procedimento  in  itinere,  e'   stato   ampiamente
soddisfatto in forza dell'ordinanza cautelare di codesto  Tar»  (cfr.
pag. 21); nel merito ha chiesto il rigetto  dei  ricorso  e,  in  via
subordinata, ha chiesto «che il  presente  giudizio  sia  riunito  ai
sensi dell'art. 70 c.p.a. al ricorso  di  cui  al  numero  8175/2022,
pendente sempre innanzi a codesto  Collegio,  risultando  evidenti  i
profili di connessione» (cfr. pag. 32). 
    La ricorrente, nella memoria depositata il 10 settembre 2022,  ha
replicato che sarebbe evidente «l'interesse della concessionaria, sia
attuale che pregresso, ad impugnare tutti gli atti di  una  procedura
che fin dall'origine si e' dimostrata foriera di evidenti e madornali
criticita', che hanno condotto alle conseguenze gia' note  a  codesto
giudice. D'altro canto,  all'accertamento  dell'illegittimita'  degli
atti  della  procedura  di  contestazione  dei  gravi   inadempimenti
imputati alla concessionaria, sia dal punto di  vista  procedimentale
che  nel  merito,  non  potrebbe  che  conseguire   l'invalidita'   e
l'inefficacia degli ulteriori atti adottati  sulla  base  di  questi»
(cfr. pag. 2). 
    Il Ministero resistente, nella replica depositata il 19 settembre
2022, ha ribadito che «le note per  cui  oggi  e'  contenzioso  siano
prive  di  una  autonoma  efficacia  lesiva,  bensi'  debbano  essere
inquadrate all'interno della normale e proficua interlocuzione tra le
parti del rapporto contrattuale.  Le  note  in  questione,  pertanto,
assolvono alla  funzione  di  riassumere  i  suddetti  inadempimenti,
peraltro gia' segnalati alla societa' nei tempi e modi previsti dalla
convenzione, al fine di sollecitare, ove possibile, la controparte  a
porvi rimedio, ripristinando quella fiducia del  concedente  rispetto
alla capacita'  del  concessionario  di  provvedere  al  mantenimento
funzionale  del  bene  pubblico  concesso  ed  alla  sua  appropriata
custodia,   strumentale   alla   fruizione    delle    infrastrutture
autostradali da parte  degli  utenti»  (cfr.  pag.  3):  ha,  quindi,
insistito per  la  declaratoria  di  improcedibilita'  (e,  in  prima
battuta, di difetto di giurisdizione; in seconda battuta, ha  chiesto
la riunione e, solo in estremo subordine, il rigetto). 
    La societa' ricorrente, nella replica del 20 settembre  2022  ha,
invece, prefigurato che «in  data  07.07.2022  veniva  pubblicato  il
decreto-legge  n.  85/2022,  che  disponeva  la   risoluzione   della
concessione facendo espresso rinvio al decreto  MIMS  n.  29  del  14
giugno 2022, approvato con decreto interministeriale MIMS-MEF  del  7
luglio 2022, che avrebbe concluso il  procedimento  di  contestazione
del  grave   inadempimento   (senza   che   pero',   all'epoca   tale
provvedimento come la  pregressa  istruttoria,  fossero  stati  messi
nella  disponibilita'  della  ricorrente  e  tantomeno  alla   stessa
comunicati). Avverso il provvedimento del MIMS n. 29/2022,  pertanto,
la Concessionaria proponeva autonomo ricorso avanti codesto  giudice,
rubricato al R.G. n. 8175/2022»: la tesi sostenuta e' che «stante  la
palese illegittimita' della contestazione operata dal Ministero con i
provvedimenti impugnati in questa sede, sia  il  provvedimento  prot.
33797 del 28.12.2021 e sia il provvedimento prot. 1779 del 28.1.2022,
all'annullamento   di   questi   non   potra'   che   seguire   anche
l'annullamento del decreto n. 29/2022, con ogni ulteriore conseguenza
di legge, anche rispetto al decreto-legge n. 85/2022. D'altro  canto,
l'annullamento del solo provvedimento conclusivo del procedimento non
sarebbe satisfattivo dell'interesse  della  ricorrente,  teso  a  far
acclarare l'illegittimita' dell'intero procedimento, anche al fine di
non vedersi reiterare un nuovo provvedimento  adottato  sempre  sulla
base delle medesime errate valutazioni  contenute  nei  provvedimenti
impugnati in questa sede». 
    Da ultimo, nella  memoria  depositata  il  4  novembre  2022,  la
ricorrente ha evidenziato che «appare evidente dalla semplice lettura
del provvedimento di risoluzione, che  richiamando  per  stralcio  la
relazione del Provveditore Interregionale per la Campania, il Molise,
la  Puglia  e  la  Basilicata,  non  porta  alcun  riferimento   alle
controdeduzioni della Concessionaria, ma  si  limita  a  ribadire  le
contestazioni inizialmente mosse dal concedente (...),  anche  quelle
superate dalla precedente relazione tecnico giuridica di gennaio 2022
(...), nella quale  gia'  venivano  esclusi  la  maggior  parte  deli
inadempimenti contestati con la nota di dicembre 2021 (...), come  ad
esempio la questione  degli  affidamenti  infragruppo,  che,  invece,
vengono  nuovamente  richiamati  nel  provvedimento  finale  e  nella
relazione ivi richiamata». 
    II. Ricorso N.R.G. 8175/2022 
    Con tale gravame, Strada dei Parchi ha contestato la  risoluzione
della Concessione per la gestione della rete autostradale  costituita
dalle Autostrade A24 e A25 (Roma - L'Aquila - Traforo del Gran  Sasso
-  Teramo  -con  diramazione  Torano  -  Pescara),  nonche'  per   la
progettazione e costruzione  della  seconda  carreggiata  nel  tratto
Villa Vomano - Teramo e dell'adeguamento  a  tre  corsie  del  tratto
della A24 tra la barriera di  Lunghezza  (Roma  Est)  e  Via  Palmiro
Togliatti. 
    II.1  Tale  risoluzione  e'   stata   disposta   attraverso   una
disposizione legislativa, contenuta nel decreto-legge n. 85 del 2022,
di  «legificazione»  di  un   provvedimento   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, il cui art. 2 evidenzia
il pregresso svolgimento di un procedimento di contestazione  avviato
dall'Autorita' ministeriale con nota  prot.  33797  del  28  dicembre
2021. 
    Nell'illustrare il complesso di vicende che hanno accompagnato  e
caratterizzato lo svolgimento del rapporto concessorio (costituito il
1° gennaio 2003), Strada dei Parchi  evidenzia  come  la  Convenzione
Unica,  disciplinante  tale  rapporto,  individui,  fra  l'altro,   i
parametri   e   i    criteri    preordinati    alla    determinazione
dell'aggiornamento  ed  eventuale  revisione  del   Piano   economico
finanziario  (PEF),  costituente  l'allegato   e   alla   Convenzione
medesima, nonche' la formula per l'adeguamento annuale delle  tariffe
di pedaggio (art. 15). 
    Nel sottolineare come la legge n. 228 del 2012, all'art. 1, comma
183,  abbia  previsto  misure   finalizzate   all'adeguamento   delle
Autostrade A24 e A25 da attuarsi previa valutazione  delle  autorita'
nazionali e comunitarie, parte ricorrente pone in luce  che  a  dieci
anni dall'approvazione di tale testo normativo, non e'  stato  ancora
approvato il un nuovo Piano economico-finanziario, come richiesto  da
previsioni di legge e convenzionali e dall'esigenza di adeguarlo alla
natura strategica dell'infrastruttura in concessione. 
    Pur a fronte della sentenza del Consiglio di Stato, n.  5022  del
13 giugno 2019, recante declaratoria dell'obbligo  del  Ministero  di
provvedere mediante l'adozione di un apposito provvedimento  espresso
da adottarsi entro il 30 ottobre 2019, permaneva  tuttavia  l'inerzia
dell'amministrazione,  ancorche'  intermediata  dalla  nomina  di  un
commissario ad acta a seguito di giudizio di ottemperanza dinanzi  al
medesimo Giudice d'appello. 
    Il ritardo nell'aggiornamento del PEF, poi definitivamente negato
per fatto unicamente imputabile  al  concedente,  ha  comportato  che
molti investimenti che avrebbero dovuto essere effettuati sulla  base
delle nuove norme applicabili, sono di fatto ancora sospesi,  con  la
conseguenza  che,   per   poter   assicurare   il   servizio,   ossia
l'utilizzabilita' dell'autostrada agli  utenti,  la  societa'  si  e'
trovata costretta a intervenire con misure tampone  di  manutenzione;
soggiungendosi  come  tale   situazione   di   pregiudizio   si   sia
ulteriormente aggravata in  quanto,  a  partire  dal  2015,  sia  con
provvedimenti amministrativi del Ministero, sia con atti  legislativi
del Governo e del Parlamento, sono state disposte  sospensioni  degli
incrementi tariffari spettanti, come da Convenzione Unica (art.  15),
alla Concessionaria. 
    Secondo la prospettazione di parte,  la  condotta  dell'Autorita'
sarebbe connotata da un triplice  ordine  di  condotte  asseritamente
scorrette, caratterizzate: 
        dalla mancata approvazione del PEF; 
        dal blocco degli aumenti tariffari; 
        nonche'  dalla  condotta,  sostanzialmente  qualificabile  in
termini di abuso del diritto, di ANAS; la quale,  nel  richiedere  il
pagamento del canone, ha preteso di  vanificare  le  eccezioni  della
Concessionaria - prima tra tutte quella per cui inadimplenti non  est
adimplendum, di cui all'art. 1460 del codice civile  -  maturate  nei
confronti del Ministero concedente, ma opponibili anche ad ANAS. 
    Se la successione di provvedimenti amministrativi  e  legislativi
non solo ha ridotto  autoritativamente  i  flussi  di  entrata  della
Concessionaria, ma ha altresi' rinviato al perfezionamento del  nuovo
PEF il recupero dei minori ricavi  da  pedaggio,  Strada  dei  Parchi
evidenzia di non aver potuto eccepire  in  compensazione,  di  fronte
alle pretese fatte valere da ANAS sui  ratei  concessori,  i  crediti
vantati nei confronti del Ministero in ragione del  divisato  mancato
adeguamento del canone e dell'omessa approvazione del PEF. 
    II.2 Con nota del 28 dicembre 2021, la Direzione generale per  le
strade e le  autostrade,  L'alta  sorveglianza  sulle  infrastrutture
stradali e la vigilanza sui  contratti  concessori  autostradali  del
MIMS,  notificava   alla   societa'   la   contestazione   di   grave
inadempimento alle obbligazioni della Convenzione Unica, assegnando a
quest'ultima un termine di quarantacinque  giorni  (con  dimezzamento
dei novanta giorni previsti dall'art. 9 della Convenzione Unica)  per
far pervenire le sue controdeduzioni. 
    Sulla   base   delle   indicazioni   ricevute   dal   Commissario
Straordinario  per  l'attuazione  degli  interventi  di   ripristino,
adeguamento e ammodernamento delle autostrade A24 e A25, nominato con
decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 206), Strada dei  Parchi  redigeva
la proposta di PEF «a zero investimenti», che veniva quindi trasmessa
all'Autorita' di regolazione dei trasporti (A.R.T.); la quale -  dopo
averericordato di essersi, gia' in data 31 luglio 2019, espressa  sul
PEF di S.d.P. (con il parere n. 8 del 2019, positivo, relativo ad  un
precedente schema di PEF) - denunciava l'impossibilita' di  procedere
all'istruttoria di propria competenza  a  causa  della  incompletezza
della documentazione trasmessa dal Commissario. 
    L'assenza   del   parere   obbligatorio   di   A.R.T.   e   della
indispensabile  documentazione,   non   ha   impedito   al   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile di  formulare  «parere  non  favorevole  in  ordine  alla
proposta di aggiornamento/revisione del Piano  Economico  Finanziario
(PEF) relativo alla concessione tra il Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili (concedente) e la Societa'  Strada  dei
Parchi S.p.a. (concessionaria) per le  tratte  autostradali  A24-A25,
presentata dal Commissario ad Acta». 
    II.3  A  fronte  dei  reiterati  inadempimenti   perpetrati   dal
concedente, specie in relazione al diniego  di  adozione  degli  atti
(revisione del PEF e aggiornamenti tariffari)  che,  soli,  avrebbero
consentito alla Societa'  di  acquisire  sul  mercato  creditizio  la
provvista  finanziaria  indispensabile  per  la   realizzazione   dei
numerosi  interventi   necessari   al   mantenimento   in   sicurezza
dell'infrastruttura  viaria,  Strada  dei  Parchi  ha  esercitato  il
recesso dalla Convenzione Unica con atto notificato al  Ministero  in
data 12 maggio 2022. Interveniva, quindi,  l'avvio  del  procedimento
preordinato   all'adozione   del   gravato    decreto    ministeriale
(contestazione del 29 dicembre 2021), recante risoluzione  per  grave
inadempimento della concessione in essere con l'odierna ricorrente. 
    L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 luglio  2022,  n.  85,  ha
quindi disposto che  «La  Convenzione  Unica  del  18  novembre  2009
sottoscritta tra ANAS S.p.a.  e  Strada  dei  Parchi  S.p.a.  per  la
gestione in concessione  della  rete  autostradale  costituita  dalle
autostrade  A24  e  A25  e'  risolta  per  grave  inadempimento   del
concessionario,  Strada  dei  Parchi   S.p.a.,   sulla   base   delle
motivazioni del decreto della Direzione generale per le strade  e  le
autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture  stradali  e  la
vigilanza sui contratti concessori autostradali del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  n.  29  del  14  giugno
2022, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita'  sostenibili  adottato,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, in data 7 luglio 2022. Con la presente
disposizione, il citato decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e' reso immediatamente e definitivamente efficace». 
    Al  comma  2,  la  medesima  disposizione   statuisce   che   «in
considerazione della retrocessione al Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili in qualita' di  concedente  della  rete
autostradale, costituita alle autostrade A24 e A25 e nelle  more  del
trasferimento della  titolarita'  della  concessione  di  detta  rete
autostradale, alla societa' in-house  di  cui  all'art.  2,  comma  2
-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque,  non
oltre la data del 31 dicembre 2023, ANAS S.p.a. assume,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  al  fine  di
assicurare  la  continuita'  della  circolazione  in  condizione   di
sicurezza, la gestione delle autostrade A24 e A25». 
    II.4 Con il presente ricorso N.R.G. 8175  del  2022,  Strada  dei
Parchi ha impugnato il decreto MIMS n. 29 del 14  giugno  2022  e  il
successivo decreto interministeriale (di approvazione  del  primo)  7
luglio 2022 (poi oggetto di «legificazione» ad opera dell'art. 2  del
decreto-legge n. 85 del 2022), assumendone l'illegittimita' per: 
        violazione del diritto eurounitario; 
        nonche'  per  illegittimita'   derivata   dall'illegittimita'
eurounitaria e costituzionale del decreto-legge  n.  85  del  2022  e
dell'art. 35 del decreto-legge n. 162 del 2019. 
    II.4.1 Lamenta, innanzi tutto, Strada dei  Parchi  la  violazione
dell'art. 2-quinquies, par. 1, alinea, della direttiva n.  92/13/CEE,
per come modificata dalla direttiva n. 2007/66/CE, che dispone che la
privazione  degli  effetti  di  un  contratto  puo'  essere  disposta
esclusivamente   da    «un    organo    di    ricorso    indipendente
dall'amministrazione aggiudicatrice» (ovvero, da un  giudice  terzo),
mentre «la  privazione  di  effetti  della  Concessione  ...  per  le
Autostrade  A24  e  A25  e'  avvenuta  a  opera   dell'art.   2   del
decreto-legge 7 luglio 222, n. 85, e percio' non per decisione di  un
organo   "indipendente   dall'amministrazione   aggiudicatrice"    ma
addirittura del legislatore». 
    La  risoluzione/revoca  del  rapporto  concessorio  si  porrebbe,
inoltre, in violazione del «diritto eurounitario anche per il profilo
della carenza assoluta di motivazione della legge-provvedimento»;  ed
in  violazione  degli  articoli  3  e  31   della   dir.   2014/23/UE
sull'aggiudicazione  delle  concessioni,  perche'   «l'art.   2   del
decreto-legge n. 85/2022 attribuisce direttamente ad ANAS la gestione
(ancorche'  provvisoria)  dell'infrastruttura  ...  per  il  semplice
motivo che ANAS costituisce un concorrente dell'odierna ricorrente (e
degli altri operatori economici del settore), sicche'  l'attribuzione
alla stessa di un evidente  vantaggio  economico  e'  illegittima  (e
comunque e' intervenuta  in  difetto  delle  condizioni  di  parita',
trasparenza e non discriminazione)». 
    II.4.2 Con riferimento alla  violazione  e/o  falsa  applicazione
degli articoli 9, 9-bis, 11 della Convenzione Unica del  18  novembre
2009 e dell'art. 176 del decreto legislativo n. 50 del 2016, denuncia
la ricorrente eccesso di potere per  difetto  di  proporzionalita'  e
ingiustizia manifesta, atteso che avrebbe  carattere  pretestuoso  la
contestazione  relativa  alla  violazione  degli  obblighi   relativi
all'affidamento a terzi di lavori,  servizi  e  forniture  attesa  la
incostituzionalita'  -  e,  comunque,  la  non  applicabilita'   alla
Societa' - dell'art. 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016, (che
e'  stato  espunto  dall'ordinamento   con   sentenza   della   Corte
costituzionale, n. 218 del 2021; e che comunque si applicava ai  soli
concessionari autostradali non aggiudicatari di gara, imponendo  loro
di appaltare a terzi i lavori riferibili all'oggetto di  concessione,
al fine di colmare «a valle» il deficit di  concorrenza  che  vi  era
stato «a monte»). Quanto alla contestazione relativa agli adempimenti
convenzionali (mancato pagamento ad ANAS dei ratei concessori 2019  e
2020), ribadisce Strada  dei  Parchi  assenza  di  buona  fede  nella
condotta delle controparti, atteso che a fronte  dell'incremento,  da
parte del Ministero, degli  oneri  di  manutenzione  ordinaria,  sono
state bloccate le tariffe  ed  il  PEF,  mentre  ANAS  ha  agito  per
l'immediato e integrale pagamento dei canoni. 
    II.4.3 I gravati decreti sarebbero, poi, illegittimi per mancanza
del presupposto del grave inadempimento (e,  conseguentemente,  della
risoluzione).  La  censurata  la  legge-provvedimento  (di   cui   al
decreto-legge n. 85 del 2022)  rivelerebbe  un  tempismo  «sospetto»,
essendo stata licenziata dal Consiglio dei ministri  esattamente  una
settimana  dopo  l'avvenuta  notifica  dell'atto  di   citazione   al
Ministero, diretto ad accertare la legittimita' del recesso di Strada
dei Parchi alla  luce  della  condotta  complessivamente  serbata  da
quest'ultimo, e  del  correlato  diritto  all'indennizzo/risarcimento
previsto dall'art. 9-bis della Convenzione Unica. 
    II.4.4 Solleva poi Strada dei Parchi la questione di legittimita'
costituzionale del decreto-legge n. 85 del 2022,  per  contrasto  con
gli articoli 3, 4, 10, 24, 25, 28, 36, 41, 42, 43, 77, 97, 100,  102,
103, 111, 113,  117,  comma  1,  della  Costituzione,  lamentando  la
violazione: 
        dell'art. 77, per mancanza dei presupposti  di  straordinaria
necessita' e di urgenza in  quanto  nella  fattispecie  l'urgenza  si
configurerebbe come «auto procurata, giacche' e' il  Concedente  che,
del tutto pretestuosamente e in assenza dei doverosi presupposti,  ha
risolto la Convenzione»; 
        degli  articoli  3,  24,  25,  102,  103,  111  e  113,   con
riferimento all'art. 47 della CDFUE, e dell'art. 117, comma 1,  della
Costituzione, con riferimento agli articoli 6 e 13 della  Convenzione
EDU (e cio', in quanto  il  decreto-legge  avrebbe  «vanificato»  gli
effetti dell'azione civile promossa  da  Strada  dei  Parchi  per  il
recesso dal contratto e «tutti i giudizi incardinati  da  Strada  dei
Parchi nei confronti del Concedente e di ANAS»; 
        dell'art. 3, perche' «la norma primaria  opera  una  plateale
disparita' di trattamento fra parte pubblica e parte privata», e  per
il profilo «dell'illegittima legificazione di atti amministrativi»; 
        degli articoli 24, 101 e 111, «perche'  interferisce  con  la
funzione giurisdizionale»; 
        del principio del legittimo affidamento ex  art.  3,  perche'
«la Convenzione Unica del 2009 prevedeva una disciplina  ad  hoc  per
l'ipotesi di grave inadempimento del concessionario, che  individuava
i presupposti, il  procedimento  di  accertamento  e  le  conseguenze
giuridiche ed economiche dell'estinzione del rapporto  che  il  grave
inadempimento comportava (v. articoli 8-bis e 9)»; 
        degli articoli 3, 41, 42 e 97, nonche' dell'art.  117,  comma
1, in riferimento all'art. 1,  prot.  1,  della  Convenzione  EDU,  a
fronte dell'operato svuotamento della liberta' d'impresa, dal momento
che  «il  legislatore  non  solo  ha  risolto  (illegittimamente)  la
Convenzione Unica per la gestione delle autostrade A24 e A25,  ma  si
e' anche appropriato del complesso aziendale  di  Strada  dei  Parchi
S.p.a.  e,  addirittura,  di  altre  imprese  estranee  al   rapporto
concessorio». Sotto  tale  profilo,  secondo  parte  ricorrente,  «la
formula impiegata dal legislatore, del tutto  generica,  e'  tale  da
consentire   non   solo   l'acquisizione   dei   beni    strettamente
indispensabili all'esercizio della concessione, ma  anche  di  quelli
che la Concessionaria ha acquistato, valorizzato e utilizzato per sua
libera scelta imprenditoriale. Si realizza cosi'  una  espropriazione
senza indennizzo, che, per soprammercato, e'  imposta  in  danno  non
solo della Concessionaria, ma addirittura  di  societa'  estranee  al
rapporto di concessione, senza che sia prevista -  appunto  -  alcuna
forma di ristoro per il proprietario»; 
        degli articoli 3, 4, 36, 41  e  97,  nonche'  dell'art.  117,
comma 1, in riferimento all'art. 4 della Convenzione EDU, atteso  che
l'art. 2, comma 3, lettera a),  del  decreto-legge  n.  85  del  2022
(relativo alla possibilita' per ANAS di avvalersi del personale della
ex concessionaria e di altre due imprese che a questa forniscono beni
e servizi), ha facoltizzato ANAS ad assumere (a regime) il  personale
gia' in forza alle tre societa' anzidette, altresi' obbligando  detto
personale a prestare la sua opera al servizio di quest'ultima; 
        degli articoli 28, 100  e  103,  in  quanto  «il  legislatore
governativo,     avvedutosi     (facilmente...)      della      grave
incostituzionalita' delle norme adottate, ha costruito un artificioso
meccanismo  di  tutela  rafforzata  riguardo   alla   responsabilita'
erariale dei soggetti coinvolti nella risoluzione  della  Convenzione
relativa alle autostrade A24 e A25». 
    La questione di legittimita'  costituzionale  viene  dalla  parte
sollevata  anche  nei  confronti   dell'art.   35,   comma   1,   del
decreto-legge n. 162 del 2019, atteso che: 
        tale  normativa  sarebbe  operativa  soltanto   «qualora   si
verifichino presupposti assolutamente eccezionali, di entita'  almeno
pari a quelli che secondo la Corte costituzionale hanno  giustificato
l'intervento normativo successivo al crollo del viadotto Polcevera»; 
        lo  stesso  art.  35  «favorisce  ANAS  rispetto  agli  altri
operatori commerciali, con conseguente violazione  del  principio  di
tutela della concorrenza e di parita' di trattamento, tutelati  dagli
articoli 3 e 41 Cost. e dagli articoli 101 sgg. TFUE». 
    II.5  Con  motivi  aggiunti,  notificati   alle   controparti   e
depositati in atti alla data del 22 luglio 2022, parte ricorrente  ha
gravato  i  medesimi   provvedimenti   impugnati   con   il   ricorso
introduttivo,  frattanto  conosciuti  in   occasione   del   deposito
documentale effettuato dalle amministrazioni in data 13 luglio 2022. 
    Nel riportarsi alle argomentazioni gia' esposte con  l'originario
ricorso, Strada dei Parchi assume che tali atti siano viziati sotto i
seguenti profili: 
        II.5.1 Violazione e falsa applicazione degli articoli 8-bis e
9 della Convenzione Unica.  Violazione  e  falsa  applicazione  degli
articoli 3, 7, 10, della legge n. 241 del 1990. Incompetenza. Eccesso
di potere  per  sviamento,  difetto  di  istruttoria  e  perplessita'
dell'azione amministrativa. 
        Nell'osservare come il combinato  disposto  delle  epigrafate
norme convenzionali individui un articolato procedimento,  nel  quale
il grave inadempimento accertato ai sensi dell'art. 8-bis rappresenta
una premessa ai fini della eventuale declaratoria di decadenza e/o di
risoluzione  della  concessione  di  cui  all'art.  9,  rileva  parte
ricorrente  che   il   Concedente   ha   adottato   direttamente   il
provvedimento di risoluzione: 
senza comunicarlo alla Concessionaria; 
senza  aver   contestato   a   Strada   dei   Parchi   il   perdurare
dell'inadempimento con le modalita' di cui all'art. 7 della legge  n.
241 del 1990 (art. 9.2, primo periodo, prima parte); 
senza aver diffidato Strada dei Parchi a adempiere entro  un  termine
non inferiore a 90 giorni (art. 9.2, primo periodo, seconda parte); 
senza aver consentito a Strada dei Parchi di esercitare i diritti  di
cui all'art. 10,  della  stessa  legge  n.  241  (art.  9.2,  secondo
periodo); 
conseguentemente,  senza  avere   potuto   esaminare   le   ulteriori
controdeduzioni  che  Strada  dei  Parchi  avrebbe  avuto  diritto  a
presentare (art. 9.2, terzo periodo, prima parte); 
senza aver assegnato a Strada dei Parchi  un  ulteriore  termine  non
inferiore a sessanta giorni per adempiere (art. 9.2,  terzo  periodo,
seconda parte); 
venendo, quindi, in considerazione l'illegittima pretermissione delle
garanzie partecipative e  difensive  previste  dalla  legge  e  dalla
Convenzione Unica. 
    Inoltre, il gravato decreto interministeriale si sarebbe limitato
ad approvare  le  conclusioni  tecniche  raggiunte  dalla  competente
Direzione generale del  MIMS  all'esito  dell'attivita'  istruttoria,
senza alcuna valutazione  in  ordine  all'impatto  che  la  decisione
contenuta nel decreto direttoriale viene  ad  avere  sugli  interessi
«primari»  attribuiti  alla  cura  dei   dicasteri   coinvolti,   con
riveniente violazione dell'obbligo di motivazione  dei  provvedimenti
amministrativi di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 
    II.5.2 Violazione e falsa applicazione degli articoli 8-bis  e  9
della  Convenzione  Unica.  Eccesso  di  potere   per   difetto   dei
presupposti. 
    L'impugnato decreto n. 29/2022, con il quale e' stata disposta la
risoluzione,  non  avrebbe  illustrato   analiticamente   i   profili
dell'asserito inadempimento accertato nei  confronti  di  Strada  dei
Parchi.  Illustra  in  proposito  parte   ricorrente   le   doglianze
riguardanti  i  cinque  capitoli  di   contestazione   trattati   nel
provvedimento, oggetto  di  dettagliata  ed  analitica  confutazione,
relativi: 
        1) agli inadempimenti di manutenzione e gestionali: 
a) manutenzione ed investimenti; 
b) visita ANSFISA 2021; 
c) esodo e controesodo; 
d) operazioni invernali; 
e) indicatori qualita'; 
        2) alle criticita' post verifica settembre 2018; 
        3) alla sicurezza delle opere; 
        4) alla relazione Commissione ministeriale; 
        5) alla relazione finale Migliorino (verifiche straordinarie;
assenza interventi manutentivi; esito sopralluoghi gallerie); 
        6) riferimento alla pendenza di procedimenti penali. 
    II.5.3 Eccesso di potere  per  sviamento  dalla  causa  tipica  e
travisamento dei presupposti di fatto e di diritto 
    Sostiene parte ricorrente che la valutazione relativa all'epilogo
del rapporto concessorio non sia stata condotta con riferimento  alle
cause, quanto, piuttosto, agli effetti che l'una o l'altra  soluzione
avrebbe potuto avere sulla finanza pubblica. La scelta  di  ricorrere
alla risoluzione per grave inadempimento, anziche'  alla  risoluzione
consensuale che pure era all'esame  del  confronto  coordinato  dalla
Presidenza del Consiglio tra MIMS, MEF e Ragioneria dello  Stato,  e'
stata motivata, secondo quanto si legge nella nota informativa del 28
giugno 2022 redatta dal direttore generale strade  e  autostrade  del
MIMS, dalla «necessita'  espressa  dalla  Ragioneria  generale  dello
Stato di reperire, a valere sulle risorse  pubbliche,  il  fabbisogno
finanziario atto a consentire l'attuazione dei provvedimenti». 
    II.5.4  Eccesso  di  potere   per   manifesta   irragionevolezza,
illogicita' e travisamento dei presupposti  di  fatto  e  di  diritto
violazione e/o falsa applicazione degli  articoli  9  e  9-bis  della
Convenzione unica. Violazione degli  articoli  1418-1419  del  codice
civile 
    Il decreto gravato sarebbe, poi, illegittimo anche nella parte in
cui statuisce l'inapplicabilita' della previsione  convenzionale  che
subordina il trasferimento della concessione al  pagamento  da  parte
del concedente delle somme dovute al concessionario in attuazione del
rapporto. 
    II.5.5  Eccesso  di  potere   per   manifesta   irragionevolezza,
illogicita' e travisamento dei presupposti di  fatto  e  di  diritto.
Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 9bis e  11.11  della
Convenzione unica 
    Il decreto  direttoriale  impugnato  sarebbe  illegittimo,  anche
laddove  afferma  doversi  respingere,  alla  luce   della   disposta
risoluzione del  rapporto  per  grave  inadempimento  e  malgrado  le
previsioni della Convenzione Unica (artt. 9-bis e  11.11),  l'istanza
di recesso presentata in data 12 maggio 2022 da Strada dei  Parchi  e
oggetto del giudizio ordinario  da  questa  introdotto  con  atto  di
citazione ritualmente notificato al MIMS in data 30 giugno  2022,  in
quanto, stando al decreto gravato, peraltro, nessuna norma  di  legge
attribuirebbe al Concessionario il diritto di recesso. 
    Ribadisce poi parte ricorrente le argomentazioni a sostegno delle
questioni di compatibilita' con il diritto eurounitario,  nonche'  di
illegittimita' costituzionale, gia' articolate nell'atto introduttivo
del giudizio. 
    II.6 Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 22 agosto 2022,
Strada dei Parchi ha impugnato: 
        la «Relazione  sulle  controdeduzioni  contenute  nella  nota
prot. 5796 del 15 marzo 2022 della Societa' Concessionaria Strada dei
Parchi, alle contestazioni  di  grave  inadempimento  del  Concedente
formalizzate con note prot. 33797 del 28 dicembre  2021,  prot.  1179
del 28 gennaio 2022 e prot. 5092 del 28 febbraio 2022», depositata in
giudizio dalle amministrazioni in data 23 luglio 2022; 
        i   medesimi   provvedimenti   impugnati   con   il   ricorso
introduttivo sia in quanto motivati per  relationem  con  riferimento
alla predetta «relazione» che per ulteriori vizi propri; 
        la nota ANAS prot. 476729 dell'8 luglio 2022 e la  nota  ANAS
prot. 543649 del 2  agosto  2022,  con  cui  ANAS  ha  comunicato  il
subentro all'odierna ricorrente  nella  Concessione  per  l'esercizio
delle  Autostrade  A24  e  A25,  nonche'  degli  antecedenti  e   non
conosciuti (anche impliciti) provvedimenti del MIMS coi quali  si  e'
disposto il subentro di ANAS nella Concessione per l'esercizio  delle
Autostrade A24 e A25. 
    Nel denunciare l'illegittimita', in via derivata, della Relazione
finale per gli stessi vizi dedotti nel  ricorso  introduttivo  e  nel
primo   ricorso   per   motivi   aggiunti,   parte   ricorrente   ha,
ulteriormente, sostenuto la presenza dei seguenti profili inficianti: 
        eccesso di potere per  difetto  di  istruttoria,  carenza  di
motivazione e difetto di proporzionalita'. Violazione degli  articoli
3, 7, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 e degli articoli  8-bis
e 9 della Convenzione sia per l'assoluta carenza di  motivazione  del
decreto direttoriale n. 29 del 14 giugno 2022, acriticamente conforme
ai contenuti della Relazione finale, sia per l'omessa valutazione, in
sede  di  adozione  del  provvedimento  finale,  delle  articolate  e
documentate controdeduzioni fornite in sede procedimentale da  Strada
dei Parchi, valutazione  qualificata  come  necessaria  dalla  stessa
relazione finale, sia,  infine,  per  la  violazione  delle  garanzie
procedimentali previste dalla Convenzione  in  tutte  le  ipotesi  di
scioglimento anticipato  del  rapporto  (articoli  8-bis  e  9  della
Convenzione Unica); 
        eccesso di potere per  travisamento  dei  fatti,  ingiustizia
manifesta, perplessita' dell'azione amministrativa e  violazione  e/o
falsa applicazione dell'art. 18 della Convenzione Unica,  laddove  il
Ministero concedente ha contestato presunte, ma inesistenti,  carenze
manutentive   dell'infrastruttura   viaria,   smentite   sia    dalle
determinazioni  dello  stesso  MIMS  (che  in  sede  di   adeguamento
tariffario mai ha contestato gravi inadempimenti manutentivi ostativi
all'aggiornamento dei pedaggi), sia nel corso dei  vari  procedimenti
giudiziari definiti e pendenti su tale specifico  profilo,  anche  da
plurimi accertamenti peritali, che sempre hanno appurato  l'idoneita'
dell'attivita' manutentiva svolta nel tempo da Strada dei Parchi e le
condizioni di assoluta sicurezza di esercizio dei  viadotti  e  degli
altri elementi costitutivi dell'infrastruttura; 
        difetto  di   motivazione   e   violazione   delle   garanzie
partecipative di Strada dei Parchi, laddove la  Relazione  finale  ha
arricchito e integrato i generici profili  di  contestazione  elevati
dalla DGVCA nelle due note del 28 dicembre  2021  e  del  28  gennaio
2022, ledendo in tal modo le prerogative difensive della  ricorrente,
che  non  e'  stata  posta  in  condizione  di   controdedurre,   nel
procedimento, su temi e rilievi emersi soltanto dall'esame  «postumo»
della relazione finale; 
        eccesso  di  potere  per  erroneita'  dei  presupposti,   con
riferimento a due temi di contestazione  sviluppati  nella  relazione
finale in relazione ai c.d. affidamenti infragruppo: da un  lato,  la
insussistente violazione  dell'obbligo  di  affidamento  a  terzi  di
lavori, servizi e forniture, ripetutamente ritenuto  inapplicabile  a
Strada  dei  Parchi  dalla  giurisprudenza  amministrativa  e  infine
dichiarato incostituzionale dalla Consulta anche  nei  confronti  dei
concessionari autostradali non selezionati con procedure di  evidenza
pubblica (come invece e' stato per Strada dei Parchi), dall'altro, la
pretesa erroneita' della determinazione dei  ribassi  applicabili  ai
contratti di lavori eseguiti tramite affidamento infragruppo, oggetto
di un ampio contenzioso amministrativo sovente  risoltosi  in  favore
del concessionario; 
        eccesso   di   potere   per   erroneita'   dei   presupposti,
confutandosi  le  infondate  e  pretestuose   osservazioni   tecniche
contenute nella Relazione finale; 
        ulteriori  profili  di  incostituzionalita'  correlati   alle
asserite anomalie registratesi nell'iter di conversione  delle  norme
introdotte con  il  decreto-legge  n.  85  del  2022,  confluite  nel
decreto-legge n. 68 del 2022, gia' in fase di  avanzato  esame  delle
Camere, poi convertito con legge n. 108 del 2022. 
    Sotto tale ultimo profilo, sostiene  Strada  dei  Parchi  che  il
decreto-legge n. 68 del 2022 era stato emanato quasi  un  mese  prima
del decreto n. 85, sicche' si  trovava  in  una  fase  gia'  avanzata
dell'iter parlamentare di conversione; e grazie  al  transito  in  un
veicolo normativo gia' «in moto», le norme di quest'ultimo n.  85  si
sono trovate a giovarsi del trattamento di quello, con la conseguenza
che la conversione in legge e' intervenuta nel tempo record  di  soli
ventinove giorni (con  affermato  «aggiramento»  dell'art.  77  della
Costituzione). 
    Nell'osservare come, in sede parlamentare, sia stato soppresso il
riferimento alla non necessita' della registrazione della  Corte  dei
conti, originariamente prevista dal decreto-legge n. 85, rileva parte
ricorrente che non e' affatto venuta meno la previsione, secondo  cui
al decreto interministeriale oggetto dell'impugnazione  proposta  col
ricorso  principale  e'  stato  praticato  un  trattamento  speciale,
rimanendo inalterata la previsione,  secondo  cui  «Con  la  presente
disposizione, il citato decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e' reso immediatamente  e  definitivamente  efficace»
(comma 1, secondo periodo). 
    II.7 Conclude parte ricorrente  chiedendo,  in  accoglimento  del
ricorso introduttivo e dei motivi  aggiunti,  previa  disapplicazione
delle disposizioni di «legge provvedimento» di cui agli articoli 1  e
2, del decreto-legge n. 85 del 2022 e 7-bis e 7ter, del decreto-legge
decreto-legge  n.  68  del  2022,  ovvero  previa  rimessione   della
controversia  alla  Corte  costituzionale  in  considerazione   delle
formulate eccezioni di  legittimita'  costituzionale,  l'annullamento
dei provvedimenti gravati e degli  atti  presupposti,  conseguenti  e
consequenziali. 
    II.8.  Si  sono  costituiti  in  giudizio  il   Ministero   delle
infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; i  quali,  con  memorie  depositate  il  23  luglio,  il  3
settembre, il 9 settembre, il 2  novembre,  il  15  novembre  2022  -
assistite da un imponente deposito documentale, che  ha  accompagnato
l'intero  svolgimento  della  controversia  -  hanno   analiticamente
controdedotto alle doglianze articolate con  i  suindicati  mezzi  di
tutela, preliminarmente eccependo: 
        l'inammissibilita' del ricorso, per difetto di  giurisdizione
dell'adito giudice amministrativo; 
        l'inammissibilita' del ricorso,  in  quanto  surrettiziamente
volto a introdurre un'azione diretta di  legittimita'  costituzionale
delle disposizioni del decreto-legge n. 85 del 2022; 
        l'inammissibilita' dei dispiegati interventi ad adiuvandum. 
    II.9 Quanto all'ultimo profilo sopra indicato, si sono costituiti
in giudizio, appunto nella qualita' di interventori ad adiuvandum: 
        Altea SPV S.r.l.; 
        Dexia Crediop S.p.a.; 
        Dexia Credit Local; 
        UniCredit S.p.a.; 
        ING Belgium SA/NV; 
        ING Bank N.V., Milan Branch (Succursale di Milano); 
        Societe' Generale S.A.; 
        Societe' Generale S.A., Succursale di Milano; 
        MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a.; 
        Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.; 
        Intesa San Paolo S.p.a.; 
        Toto S.p.a. Costruzioni Generali; 
        Toto Holding S.p.a. e Concessioni Autostradali S.p.a. 
    A dire dei suindicati enti finanziatori, gli atti gravati in  via
principale   da   Strada   dei   Parchi    riverberano    conseguenze
pregiudizievoli sulla posizione dai medesimi vantata, in quanto: 
        non contemplano alcun meccanismo  inteso  a  salvaguardare  i
rapporti  finanziari  in  essere  tra  Strada  dei  Parchi  ed   enti
finanziatori, traducendosi nella arbitraria spoliazione  del  diritto
degli enti finanziatori a contare su un debitore dotato degli  asset,
delle risorse (anche umane) e del  flusso  di  cassa  rivenienti  dal
pagamento  dei  pedaggi  indispensabili  all'adempimento  dei  propri
obblighi restitutori; 
        l'immediata attribuzione dell'infrastruttura al  Governo  (e,
per esso, ad ANAS) determina  il  rischio  di  un  immediato  default
finanziario di  Strada  dei  Parchi,  rimasta  debitrice  degli  enti
finanziatori; 
        la risoluzione  della  concessione  per  inadempimento  della
concessionaria vanifica il  credito  della  concessionaria  verso  il
MIMS, credito che, come sopra ricordato, la concessionaria ha  ceduto
in garanzia agli stessi enti finanziatori (non soltanto, infatti,  il
quarto periodo del comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge n. 162  del
2019 determina il relativo  importo  nella  sola  voce  di  cui  alla
lettera a)  dell'art.  176,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.
50/2016, escludendo che l'efficacia del provvedimento di  risoluzione
sia sottoposta alla condizione  del  relativo  pagamento;  ma,  sullo
stesso ammontare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge  n.
85 del 2022, il MIMS e' autorizzato a trattenere il  credito  vantato
da ANAS a  titolo  di  prezzo  di  concessione  nei  confronti  della
concessionaria, in particolare una somma  corrispondente  all'entita'
delle rate di  corrispettivo  «dovute  e  non  ancora  versate  dalla
concessionaria  alla  data   dell'8   luglio   2022»:   il   che   fa
sostanzialmente  sfumare  il  contenuto  della  garanzia  degli  enti
finanziatori; 
        la risoluzione  della  concessione  per  inadempimento  della
concessionaria potrebbe determinare l'escussione  della  Garanzia  di
buona esecuzione, traducendosi in ulteriore profilo di danno a carico
di tutti gli enti finanziatori, atteso che, in quanto la Garanzia  di
buona esecuzione e' emessa a valere sul Contratto  di  finanziamento,
il diritto di regresso dell'ente finanziatore emittente nei confronti
di Strada dei Parchi andrebbe a concorrere con i diritti di tutti gli
altri enti finanziatori, i quali  vedrebbero  pertanto  ulteriormente
ridotte le proprie chances di essere rimborsati poiche', a parita' di
massa   attiva,   le   passivita'   da   soddisfare    risulterebbero
incrementate. 
    Identicamente, gli enti  finanziatori  intervenuti  nel  presente
giudizio hanno rimesso a questo Organo giudicante la valutazione se: 
        essi siano titolari di un interesse riflesso, di mero  fatto,
e come tale «spendibile» con un intervento ad adiuvandum; 
        o, piuttosto, di un  interesse  diretto  all'impugnativa  dei
medesimi atti gravati da Strada dei Parchi; in tale  ultima  ipotesi,
formulando istanza di conversione del presente intervento in  ricorso
autonomo, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. 
    II.10 Si sono, ulteriormente, costituiti ad adiuvandum i  sigg.ri
G T , D B , F T , M F , R R e M C R - dirigenti, tutti, di Strada dei
Parchi - i quali: 
        nell'osservare che,  in  virtu'  della  previsione  contenuta
nell'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto-legge  n.  85/2022,  il
comparto dirigenziale di Strada  dei  Parchi  e'  stato  escluso  dal
novero del personale di cui ANAS puo'  avvalersi  per  assicurare  la
gestione  della  concessione,  conseguentemente  privando  i  singoli
dirigenti di competenze, strutture e processi  di  cui  sino  a  quel
momento erano responsabili  e  con  evidenti  ripercussioni  di  tipo
curriculare  ed  economico,  anche  connesso  al  raggiungimento   di
performance e obiettivi; 
        hanno altresi' posto in luce che, stante la risoluzione della
concessione e il conseguente venir meno  dell'oggetto  sociale  della
societa', in conseguenza dell'impossibilita'  di  essere  riassorbiti
dal  nuovo  concessionario,  andranno  incontro  ad  una  prevedibile
interruzione del rapporto  di  lavoro,  non  rivestendo  piu'  alcuna
utilita' nella risultante compagine. 
    II.11 Ad  opponendum,  si  sono  invece  costituiti  in  giudizio
CODACONS - Coordinamento di associazioni per la tutela  dell'ambiente
e dei diritti dei consumatori e degli utenti  e  Associazione  Utenti
Autostrade; i quali, esplicitata la rivestita posizione nel  giudizio
de quo ed il sottostante interesse, hanno insistito per la  reiezione
del gravame. 
    II.12 Con ordinanza n. 4809 del 28 luglio 2022, questa Sezione ha
accolto l'istanza  cautelare  dalla  parte  ricorrente  proposta  con
l'atto introduttivo del giudizio e con i  primi  motivi  aggiunti,  a
fronte: 
        della  valutata  esigenza  -  interinalmente,  rispetto  alla
definizione della controversia - di assicurare continuita' gestionale
delle infrastrutture in discorso; 
        e della, parimenti apprezzata, necessita'  di  «preservazione
della fondamentale esigenza di assicurare l'indispensabile  sicurezza
della circolazione autostradale», ritenuta  suscettibile  di  «essere
assicurata mediante attribuzione  al  ...  commissario  straordinario
istituito con l'art. 206 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con legge 17 luglio 2020, n.  77  ...  delle  funzioni  di
costante supervisione e diretta ed assidua vigilanza in  ordine  alla
attivita' gestionale interinalmente posta in  essere  da  Strada  dei
Parchi». 
    L'appello cautelare proposto dalle amministrazioni in prime  cure
resistenti e' stato  accolto  dal  giudice  d'appello,  dapprima  con
decreto ex art. 56 c.p.a. n. 3917 del 1°  agosto  2022,  quindi,  con
ordinanza della Sezione V del Consiglio di  Stato,  n.  4086  del  26
agosto 2022. 
    In particolare, il provvedimento collegiale da ultimo indicato: 
        preso atto che, «pur nella doverosa considerazione  di  tutti
gli interessi coinvolti nel presente contenzioso,  ...  debba  essere
data prevalenza - avuto riguardo alla circostanza che le  concessioni
di servizi su beni pubblici, quale la concessione autostradale di cui
all'odierno   contenzioso,    vengono    rilasciate    nell'interesse
dell'utenza - al pregiudizio alla sicurezza stradale che si e' inteso
scongiurare   con   l'adozione   degli   atti   gravati»;    dovendo,
conseguentemente, «darsi preminenza alle esigenze di sicurezza  della
circolazione rispetto al pur rilevante  interesse  economico  di  cui
sono portatori gli imprenditori del settore,  alla  luce  dei  canoni
costituzionali di salvaguardia dell'integrita' fisica e della  salute
degli individui, recedendo il valore dell'iniziativa  economica,  nel
giudizio di  bilanciamento  con  il  valore  superiore  della  salute
individuale  e  collettiva,  al  quale  e'   garantita   la   massima
protezione»; 
        e rilevato che «la situazione determinatasi per effetto della
insufficiente spesa per manutenzione da parte di  Strada  dei  Parchi
S.p.a. ha reso necessaria l'adozione di provvedimenti di  limitazione
dell'infrastruttura, volti a garantire  l'esercizio  autostradale  in
condizioni di sicurezza e che la stessa concessionaria  ha  segnalato
la  propria  limitata  capacita'  di  finanziamento,  e  al  fine  di
assicurare l'esecuzione di interventi considerati  improrogabili,  ha
richiesto l'acquisizione di risorse pubbliche ovvero, in alternativa,
la possibilita' di impiegare  le  risorse  assegnate  al  Commissario
straordinario ex art. 206 del decreto-legge n. 34/2020»;  e  che  «lo
stato di  decozione  di  Strada  dei  Parchi  S.p.a.,  a  prescindere
dall'indagine sulle sue cause,  da  accertarsi  nelle  sedi  all'uopo
deputate, in ragione del vasto contenzioso esistente  tra  le  parti,
appare evincibile anche dalla presentazione da parte  di  Strada  dei
Parchi S.p.a. del ricorso per concordato,  sia  pure  in  continuita'
aziendale»; 
    ha ritenuto: 
        dal momento che, «in caso di  permanenza  della  gestione  in
capo a Strada dei Parchi S.p.a., la stessa non sarebbe ...  in  grado
di  assicurare  la   regolare   prosecuzione   delle   attivita'   di
manutenzione  ordinaria,  con  cio'   determinando   il   progressivo
deterioramento dell'infrastruttura e l'esigenza di assumere crescenti
misure di limitazione  della  stessa,  a  pregiudizio  degli  utenti,
peraltro onerati, al ricorrere di tale ipotesi, dal pagamento  di  un
pedaggio non ragionevolmente proporzionato al servizio assicurato»; 
        e «che il pregiudizio alla sicurezza della circolazione possa
ravvisarsi quanto meno pro futuro, in ipotesi  di  sospensione  degli
effetti degli atti gravati in prime cure, anche in eventuale  assenza
all'attualita' del pericolo di crolli strutturali, avuto riguardo  al
progressivo     ed     inevitabile      ulteriore      deterioramento
dell'infrastruttura, in assenza dei necessari interventi manutentivi;
cio' a prescindere dalla disamina nella sede di merito dello stato di
degrado all'attualita' e delle sue cause»; 
        accoglibile    l'appello    cautelare,    «avuto     riguardo
all'incapacita' di  Strada  dei  Parchi  di  assolvere  ai  necessari
obblighi  manutentivi  dell'infrastruttura,  con  ulteriore  aggravio
delle condizioni della stessa e connesso pregiudizio  alla  sicurezza
della circolazione». 
    III. I ricorsi in epigrafe vengono, entrambi, trattenuti  per  la
decisione alla pubblica udienza del 7 dicembre 2022. 
 
                               Diritto 
 
    I. Vanno, preliminarmente, ribadite le considerazioni -  espresse
in inizio della narrativa in fatto - che hanno condotto il  Collegio,
ravvisati profili di connessione oggettiva e soggettiva,  a  disporre
la riunione degli epigrafati  ricorsi.  I  sopra  indicati  elementi,
unitamente alla inequivoca consecuzione e  connessione  di  carattere
procedimentale intercorrente fra gli atti  impugnati  con  i  ricorsi
all'esame, rende infatti imprescindibile, ai fini di una  complessiva
comprensione della  vicenda  controversia,  procedere  alla  riunione
delle impugnative all'esame, con  conseguente  unitaria  trattazione,
nei limiti e con le precisazioni che il Collegio avra'  cura,  infra,
di precisare, delle questioni con tali gravami sottoposte a sindacato
giurisdizionale. 
    II. Quanto al ricorso N.R.G.  8175  del  2022,  viene,  in  primo
luogo, in considerazione l'eccezione, dalla difesa erariale formulata
con memoria depositata in atti il 23 luglio 2002 (e, quindi, ribadita
con gli ulteriori scritti difensivi), con la quale viene sostenuta la
carenza di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo. 
    II.1 Muove, tale eccezione, dal rilievo, per cui: 
        se «il  ricorso  proposto  da  Strada  dei  Parchi  si  fonda
sull'asserita violazione «della buona fede  da  parte  del  Ministero
nell'esecuzione del contratto  -  Convenzione  Unica,  in  violazione
degli obblighi di solidarieta' e correttezza, richiamati nell'art.  2
Cost. e negli articoli 1175  e  1375  del  codice  civile,  cui  deve
improntarsi il comportamento reciproco delle parti  nella  esecuzione
del  contratto,  attraverso  la  cooperazione   di   ciascuna   nella
realizzazione  dell'interesse  dell'altra,  entro  i  limiti  di   un
apprezzabile sacrificio. I fatti sopra narrati danno la misura di  un
contegno la cui illegittimita' va ben oltre l'inadempimento,  perche'
in dispregio degli obblighi costituzionali  e  legislativi  di  buona
fede contrattuale»; 
        e se «la ricorrente contesta ... che  il  Concedente  avrebbe
violato  gli  obblighi  convenzionali,   avendo   proceduto   a   una
risoluzione  anticipata  del  rapporto  concessorio  in  assenza  dei
relativi  presupposti»;  allora,  «la  consistenza  della   posizione
giuridica vantata da Strada dei Parchi - in quanto tesa  a  censurare
una illegittima condotta del Concedente nella fase di esecuzione  del
rapporto concessorio - va ...  ricondotta  allo  schema  del  diritto
soggettivo». 
    Corrobora tale convincimento, secondo  quanto  argomentato  dalle
resistenti amministrazioni, anche l'orientamento delle Sezioni  Unite
della Corte di cassazione (8 luglio 2019,  n.  18267  e  27  novembre
2019, n. 31029), secondo cui «ogni controversia concernente  la  fase
esecutiva della  concessione,  ivi  comprese  le  questioni  inerenti
all'adempimento  della  stessa,  e'   devoluta   alla   giurisdizione
ordinaria, poiche' in  tale  fase  l'amministrazione  concedente  non
esercita i propri poteri pubblicistici, ma i diritti  e  le  facolta'
che le spettano nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti». 
    II.1.1  Proprio  il  riferimento,   come   da   ultimo   operato,
all'esercizio di poteri pubblicistici, induce il Collegio a  ritenere
che la presente controversia rientri nel perimetro cognitorio rimesso
all'adito giudice amministrativo. E' ben vero che  anche  il  giudice
d'appello (cfr. Sez. III, 13 ottobre 2020, n.  6181)  ha  escluso  la
configurabilita' dell'esercizio di un  potere  autoritativo  «quando,
esaurita la fase pubblicistica della scelta del  concessionario,  sia
sorto  il  "vincolo"  contrattuale  e  siano  in   contestazione   la
delimitazione del  contenuto  del  rapporto,  gli  adempimenti  delle
obbligazioni  contrattuali  e  i  relativi  effetti  sul  piano   del
rapporto,   salvo   che   l'amministrazione   intervenga   con   atti
autoritativi  che  incidono  direttamente,  seppure   successivamente
all'aggiudicazione, sulla procedura di affidamento mediante esercizio
del  potere  di  annullamento  d'ufficio  o,  comunque,  nella   fase
esecutiva mediante altri poteri riconosciuti dalla legge». 
    Tale conclusione trova conferma, secondo  quanto  indicato  nella
pronunzia in rassegna, nell'art. 133, comma 1,  lettera  c),  c.p.a.,
«che, oltre a richiamare ad excludendum le  controversie  concernenti
"indennita', canoni e altri corrispettivi", tipizza  le  controversie
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice  amministrativo  in
quelle  che  costituiscono  espressione  dell'esercizio   di   poteri
autoritativi  (inerenti  sia  alla  fase  anteriore  che   a   quella
successiva  alla  stipulazione  del  contratto),  quali  sono  quelle
"relative a provvedimenti adottati dalla pubblica  amministrazione  o
dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo
disciplinato dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  ovvero  ancora
relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e
controllo nei confronti del gestore". Conseguentemente, "per radicare
la giurisdizione esclusiva non e' sufficiente la mera attinenza della
controversia con una determinata materia, occorrendo pur  sempre  che
la controversia abbia ad oggetto,  in  concreto,  la  valutazione  di
legittimita' di provvedimenti amministrativi che siano espressione di
pubblici poteri (Cass. SU 25 febbraio 2011, n. 4614)". 
    Pertanto, «le controversie nelle quali il petitum sostanziale  e'
l'accertamento dell'adempimento o dell'inadempimento delle parti alle
obbligazioni  assunte  nell'ambito  del  rapporto  concessorio,   non
coinvolgono sotto  alcun  profilo  un  controllo  sull'esercizio  del
potere  pubblico,  in  relazione   ai   parametri   di   legittimita'
dell'azione amministrativa provvedimentale», in quanto «al giudice di
merito e' chiesto di valutare la corrispondenza al vero dei fatti  di
inadempimento dedotti a fondamento delle pretese  e  di  qualificarli
giuridicamente, per trarne le  conseguenze  sul  piano  privatistico,
vertendosi in tema di diritti  soggettivi  vantati  in  posizione  di
parita' dal privato nei confronti dell'ente pubblico o parificato». 
    II.1.2  Lo  stesso  giudice  d'appello,  con  sentenza  di   poco
successiva, rispetto a quella  precedentemente  citata  (Sez.  V,  17
dicembre 2020, n. 8100): 
        nel rammentare come, a mente dell'art. 133, comma 1,  lettera
b), c.p.a., le controversie «aventi ad oggetto atti e  provvedimenti»
relative  alle  concessioni  di  beni  pubblici  sono  devolute  alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, in via di
«eccezione»,  sono  rimesse  al  giudice  ordinario  le  controversie
«concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi»; 
        ha  ritenuto  che  «la  concentrazione  davanti  al   giudice
amministrativo delle controversie concernenti le concessioni di  beni
pubblici e' ... derogata per le ipotesi  dichiaratamente  eccezionali
da essa previste e pertanto da interpretare in conformita' al  canone
enunciato dall'art. 14 delle preleggi,  secondo  cui  le  leggi  «che
fanno eccezione a regole generali (...) non si applicano oltre i casi
(...) in esse considerati», 
        conseguentemente,  valorizzando   «la   concezione,   tuttora
valida, secondo cui la concessione di beni pubblici e' un istituto in
cui e' immanente  l'interesse  dell'amministrazione  ad  un  corretto
utilizzo e gestione del bene affidato  in  uso  speciale  al  privato
concessionario», in ragione del fatto che e' «nel potere  unilaterale
di    affidamento    dell'uso    del    bene    pubblico    spettante
all'amministrazione che va individuata la genesi  della  concessione,
con  regolamentazione  dei  profili  di  carattere  patrimoniale,  in
funzione accessiva  del  presupposto  provvedimento  di  concessione,
mediante lo strumento contrattuale». 
    Nell'osservare     come     il     fondamento      giustificativo
dell'orientamento ora in  rassegna  ben  possa  essere  omogeneamente
predicato anche a proposito delle concessioni autostradali  (anzi,  a
fortiori,  non  soltanto  in  ragione  della  rilevanza  «strategica»
assunta dalla gestione delle comunicazioni  viarie,  ma  anche  dalla
molteplicita' di interessi, molti  dei  quali  a  diretta  protezione
costituzionale, da esse coinvolti), ancorche' connotate da  carattere
«misto» (risolvendosi esse nella concessione non soltanto di beni, ma
anche del complesso di  attivita'  che  assistono  lo  svolgimento  e
l'attuazione delle prerogative gestorie), non puo' non convenirsi con
quanto  sostenuto  nella  sentenza  da  ultimo   richiamata,   quanto
all'immanenza in capo all'amministrazione concedente, anche nel corso
del  rapporto  concessorio,  di  «poteri  autoritativi  necessari  ad
assicurare che la gestione privata del bene rimanga coerente  con  il
superiore interesse pubblico ed a ricondurla ad esso ogniqualvolta se
ne sia verificata una deviazione, sino  al  punto  di  porre  termine
all'uso speciale e cosi' riacquisire il bene alla sfera pubblica»: di
talche',   «alla   posizione   di    supremazia    cosi'    mantenuta
dall'amministrazione  fa  riscontro   la   soggezione   del   privato
concessionario, al quale e'  riconosciuto  l'interesse  legittimo  al
corretto esercizio dei poteri autoritativi spettanti alla prima». 
    II.1.3  Se,  come  visto,  la  giurisprudenza  piu'  recente   ha
ripartito la giurisdizione  sulle  controversie  relative  alla  fase
esecutiva di una concessione nel senso di attribuirla: 
        al giudice ordinario, quando hanno a oggetto l'adempimento  e
la  correlata   determinazione   dei   diritti   e   degli   obblighi
dell'amministrazione e del concessionario, nonche' la valutazione «in
via  incidentale,  [del]la  legittimita'  degli  atti  amministrativi
incidenti sulla determinazione del corrispettivo» 
        e   al   giudice   amministrativo,   nei    casi    in    cui
l'amministrazione,  successivamente  all'aggiudicazione   definitiva,
intervenga  con  atti  autoritativi  incidenti   direttamente   sulla
procedura  di  affidamento,  mediante   esercizio   del   potere   di
annullamento d'ufficio, o comunque adotti  atti  autoritativi  in  un
procedimento amministrativo disciplinato  dalla  legge  n.  241/1990,
oltre che nei casi previsti dalla legge (Cass. civ., SS.UU., 8 luglio
2019, n. 18267 e 18 dicembre 2018, n. 32728); e cio',  in  quanto  il
potere autoritativo «non e' ravvisabile in linea di principio quando,
esaurita la fase pubblicistica della scelta del  concessionario,  sia
sorto  il  "vincolo"  contrattuale  e  siano  in   contestazione   la
delimitazione del  contenuto  del  rapporto,  gli  adempimenti  delle
obbligazioni  contrattuali  e  i  relativi  effetti  sul  piano   del
rapporto,   salvo   che   l'amministrazione   intervenga   con   atti
autoritativi  che  incidono  direttamente,  seppure   successivamente
all'aggiudicazione, sulla procedura di affidamento mediante esercizio
del potere di annullamento d'ufficio o comunque nella fase  esecutiva
mediante altri poteri riconosciuti dalla  legge»,  la  giurisprudenza
amministrativa e'  orientata  nel  senso  che  la  giurisdizione  del
giudice ordinario e' ancorata alle questioni inerenti l'adempimento e
l'inadempimento della concessione stessa,  nonche'  alle  conseguenze
risarcitorie, relativi ai  rapporti  paritetici,  ferma  restando  la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei  casi  in  cui
l'amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla  legge
(Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2020, n. 2348, emessa  in  materia  di
giurisdizione sulla determina di un ente territoriale di  risoluzione
per grave inadempimento di un contratto di affidamento  del  servizio
di  gestione  parcheggi).  Si  tratta  quindi   di   esaminare,   con
riferimento  alla  sottoposta  controversia,   se   i   provvedimenti
impugnati costituiscano esercizio di pubblico poterem  nel  senso  di
cui alla giurisprudenza della Corte costituzionale («la  materia  dei
pubblici servizi puo' essere oggetto di giurisdizione  esclusiva  del
giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione  agisce
esercitando il suo potere autoritativo»: cfr. Corte  Cost.  6  luglio
2004, n. 204). 
    II.2 La Convenzione unica del 18 novembre 2009  prevede,  invero,
che: 
        possa intervenire la decadenza della  concessione  (art.  9),
laddove, esperito l'accertamento di gravi inadempimenti da parte  del
concessionario  (art.  8-bis),  perduri  la  grave  inadempienza  del
concessionario agli obblighi di cui  all'art.  3,  comma  0,  nonche'
comma 2, lettera a), b), c), g), h), i), j), k), l), m), n), p),  q),
r), t), u), w), y), z), dd1) e dd2) e di cui all'art. 5-ter; 
        ovvero  (art.  9-bis)  «fermo  restando  quanto  previsto  al
precedente art. 9, il concessionario avra' diritto, nel rispetto  del
principio dell'affidamento, ad un indennizzo / risarcimento a  carico
del concedente in ogni caso di recesso, revoca per motivi di pubblico
interesse,  risoluzione  per  inadempimento   del   concedente,   e/o
cessazione anticipata del rapporto di  convenzione,  pur  indotto  da
atti e/o fatti estranei alla volonta' del concedente, anche di natura
straordinaria o imprevedibile, ivi inclusi mutamenti sostanziali  del
quadro legislativo o regolatorio». 
    Con ogni evidenza, le due previsioni si rivolgono  a  fattispecie
differenti. 
    La prima, evoca la previsione di cui  all'art.  1454  del  codice
civile, avendo di mira i fatti di inadempimento a obbligazioni aventi
contenuto patrimoniale contenute nella medesima convenzione. 
    La seconda, invece, intende sanzionare  quei  comportamenti  che,
pur non concretizzandosi nella violazione di una  delle  obbligazioni
contenute nella convenzione,  impediscono  il  pieno  soddisfacimento
degli interessi ai quali quella convenzione e' finalizzata. 
    Il   mantenimento   dell'equilibrio   economico-finanziario   non
costituisce, infatti, l'oggetto di una delle obbligazioni di cui alla
convenzione. Lo stesso codice dei contratti pubblici  stabilisce  che
il Piano economico Finanziario (PEF), volto a dimostrare la  concreta
capacita' del concorrente di correttamente  eseguire  la  prestazione
per l'intero arco  temporale  prescelto  attraverso  la  responsabile
prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti
e connessa gestione, nonche' il rendimento per l'intero periodo,  «il
che consente all'amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza
dell'offerta  e  l'effettiva   realizzabilita'   dell'oggetto   della
concessione stessa» (Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 2018,  n.  2214),
rappresenta il presupposto per la corretta  allocazione  del  rischio
operativo (art. 165 del decreto legislativo n. 50 del 2016), non  una
delle  obbligazioni  del   concessionario.   Come   condivisibilmente
sostenuto da C.G.A.R.S. (sentenza  16  ottobre  2020,  n.  935),  «le
tematiche di sostenibilita' della concessione e di affidabilita'  del
contraente involgono non  le  mere  partite  corrispettive  derivanti
dall'accordo  ma  il  sottostante  (e  rilevante  nella   fattispecie
concessoria quale istituto di diritto  pubblico)  interesse  pubblico
sotteso, in quanto costituiscono  il  presupposto  della  continuita'
dell'erogazione del servizio, nonche' della qualita' con la quale  il
medesimo e' espletato»; di talche', allorquando  il  legislatore  del
2016 «ha inteso disciplinare la  risoluzione  per  inadempimento  del
concessionario ha fatto riferimento alla mancata  sottoscrizione  del
contratto  di  finanziamento  e   al   mancato   collocamento   delle
obbligazioni,  nonche'  al   piu'   generale   inadempimento   (delle
obbligazioni) del concessionario  (art.  165,  comma  5  e  art.  176
decreto legislativo n. 50/2016)». 
    Non vengono, invece, affrontate in modo diretto  dal  codice  dei
contratti pubblici, le questioni che si pongono allorquando viene (in
tesi) tradita, da parte del concessionario, la posizione di  garanzia
e di affidabilita' nel tempo che l'amministrazione si  era  premurata
di verificare ex ante. 
    Il decreto legislativo n. 50/2016 si limita a fare salvi i poteri
di autotutela (art. 176, comma 1) e a prevedere specifiche  regole  e
ipotesi per l'annullamento d'ufficio e la revoca (art. 176). 
    Infatti, nella prospettiva  della  direttiva  n.  2014/23/UE,  il
punto  terminale   del   processo   di   contrattualizzazione   delle
concessioni, in particolare per quanto concerne la fase esecutiva, e'
costituito dall'art. 176 del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  che
configura cause  di  modifica  e  di  risoluzione  del  contratto  di
concessione (anche per  inadempimento),  sulla  falsariga  di  quanto
previsto per la modifica e la risoluzione del contratto di appalto e,
in genere, per i contratti: regole che, anche se stabiliscono  poteri
di  intervento  sul  rapporto   non   riconducibili   alla   dinamica
privatistica, sono comunque volte a presidiare  la  fase  della  gara
(cosi', in particolare, i poteri di annullamento di cui all'art.  176
codice dei  contratti  pubblici,  corrispondenti  a  quanto  previsto
dall'art. 44 della dir. UE n. 23 del 2014). 
    II.3 Quanto alla dedotta vicenda  contenziosa,  e'  incontroverso
che non si disquisisca dell'inadempimento di un'obbligazione  di  cui
alla regolamentazione del rapporto concessorio, ma del fatto  che  la
condotta  del   concessionario,   temporalmente   articolata,   abbia
evidenziato profili che rendono - ad avviso del concedente -  incerti
la correttezza nell'adempimento  della  pluralita'  di  obblighi  sul
medesimo immanenti, nonche' la sostenibilita' e  l'affidabilita'  nel
tempo dell'erogazione del servizio, in una prospettiva  pubblicistica
nella quale le condizioni economiche e finanziarie del concessionario
sono strumentali al perseguimento  dell'interesse  pubblico.  Laddove
invece,  nell'ordinamento   civilistico,   vengano   a   confrontarsi
interessi privati, nella dinamica di una relazione corrispettiva,  le
condizioni economiche dell'altro contraente  rilevano  in  modo  meno
incisivo (vedendo in evidenza le ipotesi di  autotutela  privatistica
avverso  il  mutamento   delle   condizioni   economiche   dell'altro
contraente o il venir meno delle garanzie contrattuali, di  cui  agli
articoli 1186 e 1461 del codice civile). 
    Anche l'art. 176 del decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  si
limita a prevedere ipotesi di risoluzione per inadempimento. E'  solo
l'inserimento dell'atto di «decadenza»  nell'ambito  dell'ordinamento
amministrativo che consente, almeno  in  astratto,  di  concepire  un
provvedimento che,  essendo  esercizio  di  un  potere  autoritativo,
produce effetti estintivi sul rapporto pattizio,  pur  non  derivando
dall'inadempimento di una delle obbligazioni. 
    Il Collegio ritiene che, al di la'  della  specifica  definizione
del potere esercitato (che attiene alla successiva fase  di  merito),
l'amministrazione  abbia  nella  fattispecie  fatto  uso  di   potere
autoritativo, che si giustifica ed e' finalizzato  ad  assicurare  la
continuita' nell'espletamento del  servizio  pubblico  e  quindi  del
pubblico interesse; con la conseguenza che non  vi  sono  motivi  per
ritenere che non operi l'ipotesi di giurisdizione  esclusiva  di  cui
all'art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a.  Infatti,  in  relazione  a
peculiari esigenze di interesse pubblico, possono residuare  in  capo
all'autorita' procedente poteri pubblici riferibili, tra  l'altro,  a
specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase  esecutiva
(Corte Cost., n. 43 del 2011), in relazione ai quali e'  prevista  la
giurisdizione esclusiva, a norma dell'art. 133, comma 1, lettera  c),
c.p.a., sempre che detti poteri (in particolare, di autotutela) siano
tipizzati  dalla  legge  nazionale  in  senso  compatibile   con   la
legislazione   eurounitaria.    Del    resto,    la    giurisprudenza
amministrativa ha gia' avuto modo di specificare, in  relazione  alla
diversa fattispecie di giurisdizione esclusiva di cui  all'art.  133,
comma 1, lettera  e),  n.  1,  c.p.a.,  che  non  contempla  la  fase
esecutiva del rapporto, che "la risoluzione anticipata del  contratto
disposta autoritativamente e' di  competenza  del  giudice  ordinario
solo se incide su un rapporto di natura privatistica in cui le  parti
sono in condizione di parita', come nel caso dell'inadempimento delle
obbligazioni  poste  a  carico   dell'appaltatore,   non   implicando
l'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione (Cass. civ.,
SS.UU., 10 gennaio 2019, n. 489). 
    Invece, la giurisdizione  appartiene  al  giudice  amministrativo
allorche',  come  nella  fattispecie,  «venga  esercitato  un  potere
autoritativo di risoluzione contrattuale che implichi  o  valutazioni
di carattere discrezionale circa la convenienza per l'amministrazione
di proseguire nel rapporto  gia'  in  essere,  o  la  rilevazione  in
autotutela    dell'esistenza    di    una    causa    di     nullita'
dell'aggiudicazione,   anche   successivamente   alla   stipula   del
contratto» (Cons.  Stato,  Sez.  III,  12  febbraio  2020,  n.  1084;
C.G.A.R.S., 935/2020 cit.). 
    III.  Affermata,  dunque,  la  giurisdizione  dell'adito  giudice
amministrativo,  la  delibazione  del  sottoposto  thema   decidendum
transita, necessariamente, attraverso la  previa  decifrazione  delle
domande dalla parte ricorrente  dedotte  in  giudizio  con  gli  atti
introduttivi dei riuniti ricorsi, nonche' con i motivi  aggiunti  per
ciascuno di essi proposti. 
    III.1 Con il primo  ricorso  (N.R.G.  1453  del  2022),  come  in
narrativa rilevato, sono stati sottoposti a  sindacato  gli  atti  di
contestazione - rivolti nei confronti  di  Strada  dei  Parchi  -  di
inosservanza di obblighi aventi fondamento nel rapporto concessorio. 
    Con il  secondo  gravame  (N.R.G.  8175  del  2022),  sono  stati
impugnati: 
        il decreto della  Direzione  generale  per  le  strade  e  le
autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture  stradali  e  la
vigilanza sui contratti concessori autostradali del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  n.  29  del  14  giugno
2022; 
        ed il decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili  adottato,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  in  data  7  luglio  2022,  recanti
risoluzione del rapporto concessorio in essere con Strada dei parchi;
i quali, non comunicati al momento  dell'introduzione  del  giudizio,
hanno, poi,  formato  oggetto  di  proposizione  di  motivi  aggiunti
(depositati il 22 luglio 2022), in quanto conosciuti dalla ricorrente
in   occasione   del   deposito    documentale    effettuato    dalle
amministrazioni intimate in data 13 luglio 2022. 
    Se la stretta consecuzione (logico-giuridica,  prima  ancora  che
meramente  temporale)  delle   sequenze   procedimentali   (e   delle
conclusive manifestazioni provvedimentali) rendono, ancora una volta,
indubbia  la  stretta  (ed  imprescindibile)   connessione   fra   le
controversie, va rilevato  come  l'adozione  dell'ultimo  degli  atti
sopra indicati atti sia stata «accompagnata» dalla presentazione  (il
medesimo giorno  dell'emanazione  del  decreto  interministeriale  da
ultimo citato) del decreto-legge 7  luglio  2022,  n.  85;  il  quale
(recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   concessioni   e
infrastrutture  autostradali  e  per  l'accelerazione   dei   giudizi
amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il  Piano
nazionale di ripresa e resilienza») ha, all'art. 2, cosi' stabilito: 
        «La Convenzione unica del 18 novembre 2009  sottoscritta  tra
ANAS S.p.a. e Strada dei Parchi S.p.a. per la gestione in concessione
della rete autostradale costituita dalle  autostrade  A24  e  A25  e'
risolta per grave inadempimento del concessionario, Strada dei Parchi
S.p.a., sulla base delle  motivazioni  del  decreto  della  Direzione
generale per le strade e le  autostrade,  l'alta  sorveglianza  sulle
infrastrutture stradali  e  la  vigilanza  sui  contratti  concessori
autostradali del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili n. 29 del 14  giugno  2022,  approvato  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili adottato,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data  7
luglio 2022. Con la presente  disposizione,  il  citato  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibile  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  reso
immediatamente e  definitivamente  efficace.  Fermo  quanto  previsto
dall'art. 21, comma 2, del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
ai decreti di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si
applica, ancorche' non sottoposti a visto e registrazione della Corte
dei conti, la  disciplina  prevista  dall'art.  1,  comma  1,  quarto
periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20» (comma 1); 
        «Fermo quanto previsto dall'art. 35, comma 1, ultimo periodo,
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in  considerazione
della  retrocessione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita'  sostenibili  in  qualita'   di   concedente   della   rete
autostradale, costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more  del
trasferimento della  titolarita'  della  concessione  di  detta  rete
autostradale,  alla  societa'  in-house  di  cui  all'art.  2,  comma
2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021,  n.  121,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e,  comunque,
non oltre la data  del  31  dicembre  2023,  ANAS  S.p.a.  assume,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decreto e al
fine di assicurare la continuita' della circolazione in condizione di
sicurezza, la gestione delle autostrade  A24  e  A25,  ai  sensi  del
medesimo comma 1 del citato  art.  35,  provvedendo,  altresi',  allo
svolgimento delle seguenti attivita': 
a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria; 
b) completamento degli interventi di cui  all'art.  52-quinquies  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n.  96  e  di  cui  all'art.  16-bis  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a valere  sulle  risorse  previste
dalle citate disposizioni; 
c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione  di
ogni ulteriore intervento ritenuto  necessario  dal  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero  dal  Commissario
straordinario di cui all'art. 206 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020  n.
77» (comma 2). 
    III.2 Viene, pertanto, in evidenza un  modus  operandi  (rectius:
decidendi) affatto peculiare, laddove la  determinazione  risolutoria
del rapporto, correttamente inalveata  dall'adozione  delle  previste
determinazioni  amministrative,  e'  stata  «doppiata»  da  un   atto
normativo di rango primario, quale,  appunto,  il  decreto-legge.  Va
soggiunto, ai fini della necessaria completezza espositiva,  come  il
suindicato decreto-legge sia stato abrogato  dall'art.  1,  comma  2,
della legge 5 agosto 2022, n. 108, a decorrere dal 6 agosto  2022;  a
norma del quale, sono stati peraltro mantenuti validi «gli atti  e  i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto». 
    Le disposizioni introdotte dall'art. 2 del  decreto-legge  n.  85
sono, poi, transitate nel testo del decreto-legge 16 giugno 2022,  n.
68 (art. 7-ter, inserito dalla legge di conversione 5 agosto 2022, n.
108). 
    III.3 Del tutto comprensibile si  rivela,  alla  luce  di  quanto
precedentemente  rappresentato,  la  sollecitazione   del   sindacato
giurisdizionale, da parte di Strada dei Parchi, con riferimento  alla
norma primaria sopra individuata, con riferimento  alla  quale  parte
ricorrente  ha   dedotto   molteplici   profili   di   illegittimita'
costituzionale. In presenza, infatti, di una disposizione legislativa
che  (sovrapponendosi,  se  non   addirittura   sostituendosi)   alla
determinazione  amministrativa  avente  carattere   risolutorio   del
rapporto,   la   delimitazione   della   devoluzione   al   sindacato
giurisdizionale esclusivamente di quest'ultima, rischia  di  rivelare
insanabili profili di carenza di interesse, atteso  che,  quand'anche
le censure avverso essa dedotte dovessero rivelarsi fondate, in  ogni
caso il  «bene  della  vita»  (riguardato  in  chiave,  evidentemente
oppositiva  rispetto  all'esercizio  del  potere  pubblico)   sarebbe
comunque  impossibile  da  conseguire,  permanendo  la   vigenza   (e
l'idoneita' alla  produzione  di  effetti  giuridicamente  rilevanti)
della disposizione normativa primaria che ha  -  parimenti,  rispetto
agli  atti  amministrativi  -  disposto  la  risoluzione,  per  grave
inadempimento, del rapporto concessorio  in  essere  con  Strada  dei
Parchi. 
    Per  effetto  di  tale  -  si  ribadisce,  invero   singolare   -
«blindatura» del provvedimento amministrativo a mezzo di una norma di
legge  avente  medesima  ricaduta  effettuale  sulla  permanenza  del
rapporto,  si  e'  venuto,  quindi,  a   delineare   una   sorta   di
«cortocircuito» processuale, per effetto del quale: 
        se l'impugnazione dei soli provvedimenti  amministrativi  (di
risoluzione del rapporto concessorio) si rivela,  ex  se  riguardata,
priva di attuale ed immanente interesse, in difetto della verifica in
ordine al sovrapponibile testo di legge; 
        d'altro canto, la diretta  impugnazione  di  quest'ultimo  in
sede giurisdizionale di  legittimita'  (cosi'  come  l'esercizio,  da
parte del  giudice  amministrativo,  di  un  sindacato,  appunto,  di
legittimita')  e'  evidentemente  preclusa,  attese  le   prerogative
esercitabili  dal  solo  giudice  delle  leggi,  all'interno  (ed  in
conseguenza) della devoluzione ad esso di questione di non  manifesta
illegittimita'  costituzionale,  laddove  (evidentemente)  presidiata
dalla  verifica  della  sussistenza   ed   immanenza   dei   relativi
presupposti. 
    L'esposto   meccanismo   di   reciproca    presupposizione    che
caratterizza (dapprima e coevamente) l'adozione delle  determinazioni
amministrative  (del  14  giugno  e  del  7   luglio)   e   dell'atto
giurisdizionale,  rivelato  dalla   presente   controversia,   appare
suscettibile   di   depotenziare    l'effettivita'    della    tutela
giurisdizionale   (con   riveniente    vulnerazione    del    cardine
costituzionale di cui all'art. 24), in quanto: 
        se la (mera) impugnazione degli atti amministrativi  non  e',
isolatamente  riguardata,  idonea  a  garantire  il   soddisfacimento
dell'interesse sostanziale del quale e' portatrice la parte che abbia
sollecitato l'esercizio del sindacato giurisdizionale, d'altro canto,
e  corrispondentemente,  viene  a  rivelarsi  preclusa   la   diretta
impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, di atti aventi rango
normativo  primario,  il  cui  controllo  spetta  alla   sola   Corte
costituzionale. 
    III.4 Tale tematica impatta, con ogni evidenza, con le criticita'
interpretative che hanno accompagnato  la  decifrazione,  a  fini  di
individuazione  della  esperibile   tutela   giurisdizionale,   della
configurazione delle c.d. «leggi provvedimento»: nel relativo  novero
dovendo,  invero   inequivocabilmente,   assumersi   il   testo   del
decreto-legge n. 85 del 2020 (e, quindi, del decreto-legge n. 68  del
2022, convertito poi in legge n. 108 del 2022), per la  parte  (sopra
riportata) di interesse ai fini del decidere. 
    Se, come  e'  noto,  la  «legge-provvedimento»  eleva  a  livello
legislativo una disciplina gia' oggetto di un atto amministrativo, la
giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n.  116  del  23  giugno
2020) ha affermato trattarsi «di un esercizio del potere  legislativo
che in linea  di  principio  questa  Corte  ha  sempre  ritenuto  non
contrario    alla    Costituzione,    sul    presupposto    che    le
leggi-provvedimento non sono incompatibili, in se'  e  per  se',  con
l'assetto dei poteri in essa stabilito (sentenze n. 181 del 2019 e n.
85 del 2013); esse devono pero' soggiacere ad un  rigoroso  scrutinio
di legittimita' costituzionale (ex  plurimis,  sentenze  n.  182  del
2017, n. 85 del  2013  e  n.  20  del  2012).  La  loro  legittimita'
costituzionale "deve essere "valutata in relazione al loro  specifico
contenuto" (sentenze n. 275 del 2013, n. 154 del 2013 e  n.  270  del
2010), "essenzialmente sotto i  profili  della  non  arbitrarieta'  e
della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenza  n.
288 del 2008)"» (sentenza n. 181 del 2019). 
    E' ben vero che, come rilevato nella pronunzia in  rassegna,  «in
linea di principio la  tutela  giudiziaria  non  viene  meno  per  il
trasferimento  del  contenzioso  alla  giurisdizione   costituzionale
(cosi', anche di recente, sentenza n. 2 del 2018)». 
    Ma e' altrettanto  vero  che  «la  qualificazione  da  parte  del
legislatore di una materia come tipicamente amministrativa ha una sua
inevitabile proiezione anche sulla  fase  successiva  al  varo  della
disciplina,  poiche'  e'  destinata   a   produrre   un   contenzioso
altrettanto specifico, centrato sul rispetto delle regole proprie del
procedimento  amministrativo  e  sulle  relative   mancanze.   Questo
contenzioso a sua volta costituisce il naturale  oggetto  del  vaglio
del giudice amministrativo, al quale e' riconosciuta la  possibilita'
«di spingersi "oltre"  la  rappresentazione  dei  fatti  forniti  dal
procedimento  (l'art.  64  del  codice  del  processo  amministrativo
contiene  una  traccia,  sia  pure   incompiuta,   degli   oneri   di
contestazione, di allegazione, di  prova  necessari  ad  ordinare  in
forma sequenziale un giudizio  esteso  al  rapporto),  in  quanto  al
giudice compete l'accertamento del fatto  senza  essere  vincolato  a
quanto rappresentato nel provvedimento (Consiglio di Stato,  sentenza
25 febbraio 2019, n. 1321)». Prosegue codesta Corte,  osservando  che
«la legificazione  del  provvedimento  comporta  anche  l'inevitabile
perdita della naturale elasticita'  dell'azione  amministrativa,  che
trova  nel  potere  di  autotutela  una  fisiologica  risposta   alle
necessita' di riesame del provvedimento (sentenze n. 258 del  2019  e
n. 20 del 2012)». 
    III.5  Va  osservato,  in  proposito,  come   la   piu'   recente
giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia (cfr.  Sez.  IV,  22
marzo 2021, n. 2409), abbia richiamato la  «pacifica»  giurisprudenza
costituzionale in tema di  «leggi-provvedimento»:  e,  con  essa,  il
principio secondo cui «se e' vero che la Corte, al fine di assicurare
piena tutela alle situazioni soggettive  degli  amministrati  che  si
assumano lese da una  norma  di  legge  a  contenuto  sostanzialmente
provvedimentale, assume un  approccio  ampio  sulla  rilevanza  delle
questioni di costituzionalita' ...  cio'  nondimeno  deve  escludersi
l'impugnabilita' diretta della legge-provvedimento dinanzi al giudice
amministrativo, dovendo il giudizio di  costituzionalita'  conservare
il  proprio  carattere  incidentale,  e  quindi  muovere  pur  sempre
dall'impugnazione di un atto amministrativo (sulla cui qualificazione
in  termini  di  lesivita'  e  impugnabilita',   a   sua   volta   la
giurisprudenza amministrativa adotta un approccio peculiare  rispetto
ai comuni principi proprio in quanto trattasi  di  atti  direttamente
applicativi di una legge-provvedimento: cfr. Cons. Stato, sez. VI,  8
ottobre 2008, n. 4933, laddove si afferma chiaramente che "in ipotesi
di leggi provvedimento l'unica possibilita' di tutela per i cittadini
e' quella di impugnare gli atti applicativi delle stesse, anche se di
contenuto    vincolato     rispetto     alla     legge,     deducendo
l'incostituzionalita' della stessa") rispetto al quale  la  norma  di
legge si ponga quale presupposto». 
    La questione, che rende affatto particolare la vicenda all'esame,
e' che nella  fattispecie  sottoposta  a  sindacato  non  vengono  in
considerazione «atti applicativi». 
    Piuttosto, l'art. 2 del decreto-legge n. 85 e' intervenuto: 
        successivamente, rispetto al decreto della Direzione generale
per  le  strade  e   le   autostrade,   l'alta   sorveglianza   sulle
infrastrutture stradali  e  la  vigilanza  sui  contratti  concessori
autostradali del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, 
        e contestualmente, rispetto al decreto  di  approvazione  del
predetto atto, adottato dal Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, appunto alla medesima data del 7 luglio 2022. 
    Di piu'. 
    Il decreto-legge stesso: 
        non  si  e'  limitato  a  «legificare»  una  gia'   esistente
determinazione    amministrativa,    richiamandone    i     contenuti
motivazionali (e, necessariamente, i relativi presupposti: cfr. comma
1 dell'art. 2 del decreto 85, laddove si dispone che «La  Convenzione
unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS S.p.a. e Strada  dei
Parchi S.p.a. per la gestione in concessione della rete  autostradale
costituita  dalle  autostrade  A24  e  A25  e'  risolta   per   grave
inadempimento del concessionario, Strada  dei  Parchi  S.p.a.,  sulla
base delle motivazioni del decreto della Direzione  generale  per  le
strade e le  autostrade,  l'alta  sorveglianza  sulle  infrastrutture
stradali e la vigilanza sui  contratti  concessori  autostradali  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  n.  29
del 14 giugno 2022, approvato ...»), 
        ma ha anche annesso al citato decreto interministeriale del 7
luglio «immediata e definitiva» efficacia. 
    Viene, per l'effetto, a delinearsi la presenza di una fattispecie
complessa, risultante dalla giustapposizione di atti amministrativi e
di normazione primaria: 
        i primi, aventi valenza risolutoria del rapporto  concessorio
e  della  relativa   Convenzione   (Unica)   attuativa),   a   fronte
dell'affermato «grave inadempimento» in cui sarebbe incorsa l'odierna
ricorrente Strada dei Parchi, concessionaria; 
        il secondo, parimenti recante omogenea  volonta'  risolutiva,
peraltro implementata dal  richiamo  alla  motivazione  a  tali  fini
recata dagli atti amministrativi anzidetti, nonche'  incidente  sulla
fase integrativa dell'efficacia  (a  mezzo,  come  si  e'  visto,  di
conferire ad essi immediata e definitiva efficacia). 
    III.6 E' da interrogarsi, peraltro, se l'espansione  di  siffatta
(inevitabile) vis attractiva ad opera del giudizio rimesso alla Corte
costituzionale, non sia suscettibile di determinare un  sacrificio  -
affatto  intrinseco  ai  limiti   di   tale   sindacato,   quantunque
maggiormente  «stringente»,  rispetto  al  vaglio   di   legittimita'
caratterizzante   leggi   non   aventi    valenza    stricto    sensu
«provvedimentale»  -  della  tutela   delle   situazioni   giuridiche
soggettive. 
    E cio' in quanto, inconfigurabile  una  surrettizia  sostituzione
del  giudice  delle  leggi  allo  scrutinio  proprio   del   giudizio
amministrativo, verrebbero  a  trovarsi  compresse  le  potenzialita'
espansive sottese alla sottoposizione a sindacato (non  tanto  e  non
solo della conclusiva  determinazione,  effusiva  dell'esercizio  del
potere; quanto) degli atti e presupposti  che  a  quest'ultimo  hanno
dato     luogo,     confluendo     nel(l'indispensabile)      corredo
giustificativo/motivazionale    che    connota    la     legittimita'
dell'esercizio del potere. 
    IV. Sul  delineato  sfondo  degli  atti  impugnati,  la  societa'
ricorrente - come si e'  precisato  nelle  premesse  in  fatto  -  ha
sollevato diverse questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.
2 del decreto-legge n. 85 del  2022  (disciplina  trasfusa  nell'art.
7-ter della legge n. 108 del 2022), per contrasto con gli articoli 3,
4, 10, 24, 25, 28, 36, 41, 42, 43, 77, 97, 100, 102, 103,  111,  113,
117, comma 1, della Costituzione. 
    Non e' inopportuno precisare che, sulla  base  delle  statuizioni
espresse dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria 8 aprile 1963,
n. 8 «non  si  puo'  partire  dal  presupposto  che  il  sistema  del
procedimento giurisdizionale costituisca un blocco,  per  dir  cosi',
chiuso ed impermeabile alle  sopravvenute  norme  costituzionali.  Si
deve anzi ritenere che le norme (...) debbono essere interpretate  ed
integrate con quelle della Costituzione»; e cio' all'evidente fine di
sottolineare  che  il  potere  di  sollevamento  della  questione  di
legittimita' costituzionale puo' avere anche natura officiosa  e  non
dev'essere necessariamente subordinato all'esplicita rubricazione  da
parte del ricorrente di appositi motivi di ricorso, che, pero', nella
specie sono stati, comunque, puntualmente formulati. 
    Ad  ogni  modo,  relativamente  ai  profili   di   illegittimita'
costituzionale dedotti dalla ricorrente, e condivisi dal Collegio, si
ritengono - ferma la chiara rilevanza della  questione,  resa  palese
dalla illustrata «sostituzione» (e/o "giustapposizione") della  norma
primaria all'esame, rispetto alle determinazioni  amministrative  che
hanno condotto alla declaratoria di revoca del  rapporto  concessorio
di cui trattasi - non manifestamente infondate le questioni relative:
-alla intersecazione tra la dedotta  violazione  dell'art.  77  della
Costituzione (e cio' sull'assunto che le disposizioni censurate, tali
da sostanziare una leggeprovvedimento, difetterebbero dei presupposti
di straordinaria necessita' e di urgenza)  e  la  dedotta  violazione
degli  articoli  3  e  97  della  Costituzione,  sotto   il   profilo
dell'illegittima legificazione di atti amministrativi; - alla dedotta
violazione degli articoli 3, 24, 25, 101, 102, 103, 111 e  113  della
Costituzione,  per  interferenza  con  l'esercizio   della   funzione
giurisdizionale. 
    IV.1 Cio' premesso, puo' passarsi all'illustrazione  della  prima
questione. 
    IV.1.1 La ricorrente ha dedotto, in particolare,  che  «la  legge
provvedimento non ha le classiche caratteristiche  di  generalita'  e
astrattezza che sono proprie della legge, sicche' risulta gia'  prima
facie in stridente  contrasto  con  il  modello  ordinario  di  fonte
primaria. E' per questo che il  giudizio  di  costituzionalita'  deve
accuratamente  e  rigorosamente  verificare   che   la   scelta   del
legislatore non isoli arbitrariamente la condizione del  soggetto  (o
dei soggetti)  che  ne  sono  destinatari,  contemplando  trattamenti
diversi da quello praticato alla generalita' dei consociati  che  non
siano giustificati da ragioni di assoluta cogenza, oggetto -  appunto
- di uno scrutinio rigorosissimo  ("stretto")  di  costituzionalita'»
(cfr. pagg. 41 - 42). 
    E' stata,  pertanto,  censurata  la  legittimita'  costituzionale
della disciplina di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 85 del  2022,
per difetto dei requisiti di generalita' e  astrattezza;  e,  per  le
stesse, sostanziali, ragioni si  e',  inoltre,  censurato  l'art.  1,
prospettandosi  che  «l'urgenza  del  legislatore  di  intervenire  a
regolare  la   disciplina   dell'"estinzione   di   una   concessione
autostradale  per  inadempimento  del  concessionario",  infatti,  e'
autoprocurata  e  si  rinviene  unicamente  nel  fatto  che  con   il
successivo art. 2 e' stata disposta la risoluzione della  Convenzione
unica del 18 novembre  2009  per  asserito  grave  inadempimento  del
concessionario» (cfr. pag. 44). 
    Tale profilo  rinvia  all'analisi  dei  presupposti  fondanti  la
contestata disciplina legislativa, che pero' sono stati espressamente
individuati nella motivazione del «decreto della  Direzione  generale
per  le  strade  e   le   autostrade,   l'alta   sorveglianza   sulle
infrastrutture stradali  e  la  vigilanza  sui  contratti  concessori
autostradali del Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili n. 29 del 14  giugno  2022,  approvato  con  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  in  data  7
luglio 2022». 
    Nel preambolo di tale decreto  si  legge  che  «alla  luce  delle
"gravi e persistenti carenze manutentive sulla rete  infrastrutturale
concessa",  riscontrate  nel  corso  degli  anni  in   occasione   di
innumerevoli sopralluoghi, anche di natura straordinaria e rilevabili
dai verbali, in contraddittorio con  la  societa',  delle  visite  di
sopralluogo, nonche' oggetto di contestazione da  parte  dell'Ufficio
Ispettivo Tecnico (UIT) di Roma», la Direzione generale del MIMS «con
nota  prot.  33797  del  28   dicembre   2021,   ha   contestato   al
concessionario il "grave e  prolungato  inadempimento  agli  obblighi
convenzionali e normativi di mantenimento della  funzionalita'  delle
infrastrutture   concesse",   nonche'   "una   complessiva   condotta
negligente tenuta dal concessionario nell'espletamento della  propria
attivita' di manutenzione e gestione dell'infrastruttura concessa,  e
dei propri obblighi di custodia", direttamente discendenti  dall'art.
14 del decreto legislativo  n.  285  del  1992  (Nuovo  codice  della
strada), assegnandole un termine  di  quarantacinque  giorni  per  la
presentazione di controdeduzioni». 
    L'art. 7-ter, comma 2, del decreto-legge n.  68/2022,  convertito
nella legge 108/2022, in cui e' confluita la  disciplina  di  cui  al
previgente art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 85/2022, ha,  quindi,
previsto la «retrocessione al Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita'  sostenibili  in  qualita'   di   concedente   della   rete
autostradale, costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more  del
trasferimento della  titolarita'  della  concessione  di  detta  rete
autostradale», disponendone l'affidamento diretto ad ANAS  non  oltre
il 31 dicembre 2023, collegando, cioe', tale  data  al  trasferimento
della titolarita' della concessione di detta rete  autostradale  alla
societa' in house interamente controllata dal Ministero dell'economia
e delle finanze e soggetta al controllo analogo del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; il tutto, «al  fine  di
assicurare  la  continuita'  della  circolazione  in  condizione   di
sicurezza, la gestione delle autostrade  A24  e  A25,  ai  sensi  del
medesimo comma 1  del  citato  art.  35,  provvedendo  altresi'  allo
svolgimento» di interventi di manutenzione  ordinaria,  di  sicurezza
antisismica e di ogni ulteriore intervento  ritenuto  necessario  dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  ovvero
dal Commissario straordinario appositamente nominato per legge  (art.
206 del decreto-legge n. 34/2020) per l'espletamento delle  attivita'
di programmazione, progettazione,  affidamento  ed  esecuzione  degli
interventi necessari. 
    IV.1.2 Alla luce di quanto illustrato, risulta  evidente  che  le
norme  censurate  hanno  cristallizzato  nel  diritto   positivo   la
motivazione - peraltro notevolmente articolata - di un  provvedimento
amministrativo, cosicche'  l'effetto  dispositivo  (vale  a  dire  la
retrocessione al Ministero e, in diretta successione, ad ANAS,  della
gestione  delle   tratte   autostradali   oggetto   del   contendere)
rappresenta il riflesso della pregressa ponderazione degli  interessi
che ha condotto all'adozione del decreto ministeriale 14 giugno 2022,
sarebbe a dire di un provvedimento che ha modificato  unilateralmente
la situazione giuridica  soggettiva  della  societa'  ricorrente.  Si
deve, pertanto, stabilire se tale profilo possa dirsi compatibile con
la disciplina delle c.d. leggi provvedimento. Sul punto, il  Collegio
non ignora il dibattito sviluppatosi intorno al divieto di riserva di
amministrazione, dunque alla messa in discussione del  principio  (di
partenza) secondo il quale la  Costituzione  riserverebbe  l'adozione
dei provvedimenti concreti  alla  funzione  amministrativa  e  non  a
quella legislativa. Ne' si ignora l'avvento dell'indirizzo, in  forza
del quale, nella Costituzione, la cogenza di tale divieto si sarebbe,
progressivamente,  mitigata;   restando,   nondimeno,   soggetto   il
sindacato sulla legittimita' di  tali  normative  ad  uno  «scrutinio
stretto di costituzionalita'», come, peraltro, la  stessa  ricorrente
ha prospettato con richiamo alla sentenza della Corte  costituzionale
n. 168 del 27 luglio 2020 (cfr. pag. 41 del ricorso iscritto al  R.G.
8175/2022). 
    Una pronuncia,  quest'ultima,  di  decisiva  importanza,  perche'
caratterizzata non soltanto da una delibazione che  ha  investito  le
leggi-provvedimento, ma, ancor di piu', perche' resa nell'ambito  del
giudizio  sulla  legittimita'   costituzionale   delle   disposizioni
(articoli 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8  bis,  e  1-ter,  comma  1,  del
decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, nella legge
130/2018) che, nel recente passato, hanno assegnato ad un commissario
straordinario il compito di  garantire  tempestivamente  l'avvio  dei
lavori di demolizione e ricostruzione  del  ponte  Morandi.  In  tale
pronuncia il giudice delle leggi: 
        a) ha evidenziato che sebbene  «in  linea  di  principio,  il
legislatore  non  abbia  l'obbligo  di  motivare  le  proprie  scelte
(sentenza n. 14  del  1964),  ugualmente  cio'  non  gli  e'  affatto
precluso (sentenza n. 379 del 2004), ed anzi, specie a fronte  di  un
intervento normativo provvedimentale, puo' proficuamente  contribuire
a porne in luce le ragioni giustificatrici, agevolando l'interprete e
orientando,  in  prima  battuta,   il   sindacato   di   legittimita'
costituzionale. Tuttavia, questa Corte, come si e' avvertito accadere
nel conflitto tra poteri vertenti su  un  atto  motivato,  «non  puo'
limitarsi  a  verificare  la  validita'   o   la   congruita'   delle
motivazioni» (sentenza n. 10 del 2000), ovvero del corredo  lessicale
con cui si  esprime  la  ragione  della  scelta,  ma  deve  piuttosto
accertare   se   la   norma   esprima   interessi    affidati    alla
discrezionalita' legislativa, e regolati in forma compatibile con  la
Costituzione»; 
        b) ha, quindi, sottolineato che «con penetrazione assai  piu'
incisiva di quella limitata al percorso motivazionale  esplicito,  la
Corte e' tenuta a individuare la  causa  ultima  della  norma,  quale
componente  razionalmente   coordinata   nel   piu'   vasto   insieme
dell'ordinamento.  Infatti,  il  "tessuto  normativo»  presenta  «una
"motivazione" obiettivata nel sistema, che si manifesta come  entita'
tipizzante del tutto avulsa dai "motivi",  storicamente  contingenti»
(sentenza n. 89 del 1996), e, eventualmente, ulteriore rispetto  alla
formula verbale con cui il legislatore storico cerca  di  esprimerla.
Ne  segue  che  il  sindacato  di   costituzionalita'   sulla   norma
provvedimentale  diviene  davvero  effettivo  solo  se  attinge  alla
razionalita' oggettiva della disposizione censurata,  per  come  essa
vive nell'ordinamento e per gli effetti che vi produce»; 
        c) ha, ancora, rimarcato  che  e'  «necessario  accertare  in
maniera stringente se siano  identificabili  interessi  in  grado  di
giustificare  la  legge,  desumibili  anche  in  via   interpretativa
(sentenza n. 270 del 2010), perche' devono risultare  i  criteri  che
ispirano le scelte  realizzate,  nonche'  le  relative  modalita'  di
attuazione attraverso l'individuazione  degli  interessi  oggetto  di
tutela (sentenze n. 182  del  2017  e  n.  137  del  2009).  Solo  se
rilevanti a tale fine, potranno trovare  quindi  esame  ed  eventuale
accoglimento gli argomenti posti dai rimettenti alla base  dei  dubbi
di legittimita' costituzionale»; 
        d)  ha,   soprattutto,   analizzato   la   disciplina   delle
convenzioni che  regolano  i  rapporti  di  concessione  autostradale
(dovendosi, sul punto, precisare che la  convenzione  che  regola  il
rapporto della concessionaria Autostrade per l'Italia  S.p.a.,  parte
del giudizio a quo che ha originato  la  pronuncia  della  Corte,  e'
identica alla convenzione che regola il rapporto della concessionaria
ed odierna ricorrente Strada dei Parchi S.p.a.).  Sotto  tale  ultimo
profilo,  nel  sottolineare  la   vincolativita'   delle   previsioni
convenzionali, ossia che «gli articoli 8 e 9  (...)  disciplinano  il
procedimento che il concedente e' tenuto ad osservare,  nel  caso  in
cui, a fronte  di  un  grave  inadempimento  del  concessionario,  si
risolva discrezionalmente ad intimare l'esatto adempimento, ovvero ad
avviare la procedura di decadenza dalla  concessione.  L'art.  9-bis,
invece, regola le ipotesi di recesso, revoca, risoluzione, e comunque
di cessazione anticipata del rapporto concessorio, ancora  una  volta
su iniziativa del solo  concedente»,  la  pronunzia  in  rassegna  ha
precisato, altresi', che, quanto ai lavori di ricostruzione del ponte
Morandi, «e' pacifico che il legislatore  non  abbia  affatto  inteso
imporre al concedente di porre termine alla concessione,  nell'uno  o
nell'altro dei modi possibili ai sensi della convenzione,  tanto  che
ASPI  ha  continuato,  a   seguito   dell'entrata   in   vigore   del
decreto-legge  censurato,  ad  esercitarla.   Piuttosto,   ferma   la
concessione, il legislatore, con norma provvedimento, ha  deciso  che
ci si rivolgesse a terzi  ai  fini  della  ricostruzione  del  ponte,
anziche'  stabilire  che  il  concedente   attivasse   gli   obblighi
convenzionali del concessionario». 
    IV.1.3 Ad avviso del Collegio, la fattispecie oggetto di  odierna
controversia  propone  una  situazione  opposta  a  quella   che   ha
riguardato il caso della societa' Autostrade per l'Italia S.p.a.  (ma
presa in considerazione dal giudice delle Leggi come ipotesi di legge
provvedimento contraria ai principi costituzionali),  nel  senso  che
nel  caso  della  societa'  Strada  dei  Parchi   S.p.a.   la   legge
provvedimento e' stata emanata (proprio) per porre fine  al  rapporto
concessorio. 
    Ritiene  il  Collegio  che  l'inderogabilita'  del  principio  di
uguaglianza formale non possa travalicare, pur con tutte le possibili
variabili   indotte   da   circostanze   fattuali   correlate    alle
contestazioni mosse alla ricorrente, il limite di leggi personali  o,
comunque,  sebbene  nei  termini   sopra   precisati,   delle   leggi
provvedimento. 
    Sotto tale profilo,  dalla  lettura  del  preambolo  del  decreto
ministeriale 14 giugno 2022 viene in evidenza - come non  poteva  che
risultare in ragione della  modificazione  unilaterale  e  soggettiva
indotta dalla natura provvedimentale di tale decreto - la volonta' di
sanzionare,   appunto   individualmente,   la   societa'   ricorrente
attraverso «l'integrale risoluzione del rapporto concessorio», e cio'
a causa  «dell'inadempimento  del  concessionario  agli  obblighi  di
manutenzione, di controllo  tecnico  dell'efficienza  e  degli  altri
obblighi» previsti dalla convenzione unica, il  cui  accertamento  e'
stato  rimesso  alle  risultanze  contenute  nella  relazione   della
Commissione ministeriale  per  la  verifica  tecnico-giuridica  sulla
concessione autostradale di Strada  dei  Parchi  S.p.a.,  sulla  base
delle quali si e' concluso che il  «diffuso  stato  di  ammaloramento
delle infrastrutture, oggetto di reiterate  contestazioni,  dimostra,
all'evidenza, la gravita' e non rimediabilita' dell'inadempimento»  e
avrebbe «compromesso la fiducia del concedente  sulla  idoneita'  del
concessionario di prestare fede ai suoi impegni convenzionali  e,  in
specie, a quelli  di  mantenimento  della  funzionalita'  della  rete
autostradale affidatagli in concessione». 
    IV.1.4 Ma,  di  contro,  nell'art.  7-ter  del  decreto-legge  n.
68/2022, convertito nella legge n. 108/2022,  che  ha  legificato  le
«motivazioni» di cui al decreto ministeriale 14 giugno 2022, non sono
state affatto palesate le ragioni di eccezionale gravita'  e  urgenza
che avrebbero dovuto sorreggere il ricorso al decreto-legge. 
    Nel nostro ordinamento, e' appena  il  caso  di  rammentarlo,  la
decretazione  d'urgenza  si  profila  alla  stregua  di  un   modello
strettamente  connesso  a   fatti   emergenziali   -   o,   comunque,
prospettanti l'indilazionabilita' del provvedere -  che  giustificano
la scelta di ricorrere a tale  tipologia  di  introduzione  di  norma
primaria. 
    Tale  considerazione  e'  suffragata  dall'orientamento  maturato
dalla  giurisprudenza  costituzionale,  secondo  cui   «e'   opinione
largamente condivisa che l'assetto delle fonti normative sia uno  dei
principali elementi  che  caratterizzano  la  forma  di  Governo  nel
sistema costituzionale. Esso e' correlato alla tutela  dei  valori  e
diritti fondamentali. Negli Stati che s'ispirano al  principio  della
separazione dei poteri  e  della  soggezione  della  giurisdizione  e
dell'amministrazione alla  legge,  l'adozione  delle  norme  primarie
spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal
popolo. A questi principi si conforma la nostra Costituzione  laddove
stabilisce che «la funzione legislativa e' esercitata collettivamente
dalle  due  Camere»  (art.  70).  In  determinate  situazioni  o  per
particolari  materie,  attesi  i  tempi  tecnici   che   il   normale
svolgimento della funzione legislativa comporta, o in  considerazione
della complessita' della disciplina di alcuni  settori,  l'intervento
del legislatore  puo'  essere,  rispettivamente,  posticipato  oppure
attuato attraverso l'istituto della delega al Governo, caratterizzata
da limiti oggettivi e temporali e dalla prescrizione di conformita' a
principi e criteri direttivi indicati  nella  legge  di  delegazione.
Lasciando da parte tale ultima ipotesi, che  qui  non  interessa,  e'
significativo che l'art. 77 Cost., al primo comma, stabilisca che "il
Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria". Tenuto conto del tenore dell'art.
70 Cost., la norma suddetta potrebbe apparire superflua se non le  si
attribuisse il fine di sottolineare che  le  disposizioni  dei  commi
successivi - nel prevedere e regolare l'ipotesi che  il  Governo,  in
casi  straordinari  di  necessita'  e   d'urgenza,   sotto   la   sua
responsabilita', adotti provvedimenti provvisori con forza di  legge,
che perdono efficacia se  non  convertiti  in  legge  entro  sessanta
giorni  -  hanno  carattere   derogatorio   rispetto   all'essenziale
attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme  primarie
nell'ambito delle competenze dello Stato  centrale.  (...)  E'  sulla
base di siffatti presupposti che  questa  Corte,  con  giurisprudenza
costante dal 1995  (sentenza  n.  29  del  1995),  ha  affermato  che
l'esistenza  dei  requisiti  della  straordinarieta'  del   caso   di
necessita'  e  d'urgenza  puo'  essere  oggetto   di   scrutinio   di
costituzionalita'. La Corte tuttavia, nell'affermare l'esistenza  del
suindicato proprio compito, e' stata ed e'  consapevole  che  il  suo
esercizio non sostituisce e non si sovrappone a quello  iniziale  del
Governo e a quello successivo del Parlamento in sede di conversione -
in cui le valutazioni politiche potrebbero  essere  prevalenti  -  ma
deve svolgersi su un piano diverso, con  la  funzione  di  preservare
l'assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a
tutela dei quali detto compito e'  predisposto.  L'espressione  usata
dalla Costituzione per indicare i presupposti alla cui ricorrenza  e'
subordinato il potere del Governo di emanare norme primarie ancorche'
provvisorie - ossia i casi straordinari di necessita' ed urgenza - se
da un lato, come si e' detto, evidenzia  il  carattere  singolare  di
detto potere rispetto alla disciplina delle fonti di  una  Repubblica
parlamentare, dall'altro, pero', comporta  l'inevitabile  conseguenza
di dare alla disposizione un largo margine di  elasticita'.  Infatti,
la straordinarieta' del  caso,  tale  da  imporre  la  necessita'  di
dettare con urgenza una disciplina in proposito, puo'  essere  dovuta
ad una pluralita' di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani
e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri)  in  relazione  alle
quali non sono configurabili  rigidi  parametri,  valevoli  per  ogni
ipotesi. Cio' spiega perche'  questa  Corte  abbia  ritenuto  che  il
difetto dei presupposti di legittimita' della decretazione d'urgenza,
in sede di scrutinio di costituzionalita', debba risultare evidente e
perche' sia intervenuta positivamente soltanto una volta in  presenza
dello specifico fenomeno, divenuto cronico,  della  reiterazione  dei
decreti-legge non convertiti (sentenza n. 360 del 1996)" (cfr.  Corte
costituzionale, 23 maggio 2007, n. 171). E, nella medesima pronuncia,
si e' ricordato che "sul punto la Corte ha affermato, nella  sentenza
n. 29 del 1995, il principio secondo cui il difetto dei requisiti del
"caso straordinario di necessita' e d'urgenza", una volta intervenuta
la conversione, si traduce in un vizio in procedendo  della  relativa
legge. Il suddetto principio e' stato ribadito con la sentenza n. 341
del 2003, mentre con altre la Corte ha  ritenuto  di  prescindere  da
tale questione  perche'  era  da  escludere  l'evidente  carenza  dei
suindicati presupposti (sentenze n. 196 del 2004 e n. 178 del 2004)». 
    IV.1.5  Cio'  precisato,  il  Collegio  rileva   che   gia'   nel
decreto-legge n. 85/2022 si e' richiamata - ma con palese limitazione
ad una  sollecitudine  regolatoria,  non  all'impossibilita'  di  una
gestione manutentiva - la  «straordinaria  necessita'  e  urgenza  in
ragione della strategicita'  delle  infrastrutture  autostradali,  di
definire, in caso di estinzione della concessione  per  inadempimento
del concessionario e fermo il diritto del concedente al  risarcimento
dei  danni  cagionati  da  detto  inadempimento,  le   modalita'   di
determinazione  dell'indennizzo»;  ed   ancora,   la   «straordinaria
necessita' e urgenza,  in  ragione  dell'intervenuta  cessazione  per
grave inadempimento del  concessionario  della  concessione  relativa
alle autostrade A24 e A25, della classificazione di dette  autostrade
quali opere strategiche per le finalita' di protezione civile (...) e
della necessita' di assicurare la continuita' della  circolazione  in
condizioni  di  sicurezza,  prevedere  l'immediato   subentro   della
societa' ANAS S.p.a. nella gestione delle autostrade A24 e A25». 
    Nel decreto-legge n. 68/2022, convertito nella legge  108/2022  -
che ha abrogato il  decreto-legge  85/2022  e  che,  di  conseguenza,
costituisce l'unica normativa da applicare al caso di specie - si  e'
fatto richiamo soltanto ad una generale  «necessita'  ed  urgenza  di
adottare  disposizioni  finalizzate  al  rilancio  del  settore   dei
trasporti aerei, terrestri e marittimi». 
    Si tratta di presupposti in alcun modo  comparabili,  rispetto  a
quelli che, relativamente  alla  situazione  venutasi  a  determinare
relativamente alla citta' di Genova, a seguito del crollo  del  ponte
Morandi, sono state credibilmente evidenziati  nel  decreto-legge  n.
109/2018 (nel quale, viene richiamata la «straordinaria necessita' ed
urgenza  di  intraprendere  ogni  occorrente  iniziativa   volta   al
ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione colpita
dall'evento»), ed ai quali,  infatti,  ha  fatto  riscontro  -  nella
motivazione della sentenza della Corte costituzionale n.  168/2020  -
il riferimento al preminente interesse a «rispondere con urgenza alla
eccezionale gravita' di quanto accaduto, e di avviare le attivita' di
ripristino di un tratto vitale per la viabilita'». 
    Nel caso di specie,  di  converso,  il  decreto  ministeriale  14
giugno 2022, approvato con il D.I. 7 luglio 2022, ha fatto seguito ad
un procedimento avviato con la contestazione di cui al  provvedimento
prot. 33797 del 28 dicembre 2021 e giunto a conclusione  nel  momento
in cui, con nota prot. n. 9327 del 16 maggio 2022,  l'ing.  Pl  M  ha
trasmesso alla Direzione Generale la relazione finale nella quale  ha
rappresentato  l'infondatezza  delle  controdeduzioni  formulate  dal
concessionario ed  ha  ribadito  la  «persistente  inadeguatezza  del
processo manutentivo ordinario e straordinario e confermando, quindi,
la sussistenza di gravi inadempimenti  imputabili  al  concessionario
medesimo». 
    In altri termini, ad un procedimento  durato  oltre  sei  mesi  e
concluso con  l'adozione  dei  provvedimenti  impugnati  nel  ricorso
iscritto al R.G. 1453/2022: un giudizio nel quale si  sarebbe  dovuta
delibare la legittimita' della disposta risoluzione,  implicante  una
verifica  sull'attendibilita',  appropriatezza  e   logicita'   delle
contestazioni tecniche operate  dagli  organi  ministeriali  e  delle
repliche opposte dalla ricorrente. Risulta, pertanto, evidente che la
legificazione  dei  provvedimenti  terminali  del   procedimento   di
contestazione,    attuata    mediante     l'emanazione     di     una
legge-provvedimento, ha precluso  di  poter  apprezzare  e  sindacare
l'intera attivita' di accertamento in esito alla quale si e' disposta
la risoluzione del rapporto concessorio. 
    IV.2  Si  puo',  ora,  passare  all'illustrazione  della  seconda
questione. 
    IV.2.1  L'art.  9   della   Convenzione   unica   disciplina   il
procedimento relativo all'inadempimento del concessionario. 
    In particolare: 
        l'art. 9.2 regola la procedimentalizzazione dell'accertamento
(«constatato   il   perdurare   dell'inadempimento   da   parte   del
concessionario  agli  obblighi  di  cui  al  comma   precedente,   il
concedente contesta al concessionario stesso l'inadempimento  con  le
modalita' di cui all'art. 7 della  legge  7  agosto  1990  n.  241  e
successive modifiche, diffidandolo  ad  adempiere  entro  un  congruo
termine comunque non inferiore a novanta giorni  che  contestualmente
gli  assegna.  Entro  lo  stesso  termine  il   concessionario   puo'
esercitare i diritti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche. In caso di  inottemperanza  alla  diffida
nel  termine  assegnato  ovvero  di  rigetto  delle   controdeduzioni
eventualmente proposte dal concessionario il  concedente  assegna  un
ulteriore termine, non inferiore a sessanta giorni  per  adempiere  a
quanto intimato, pena la decadenza dalla concessione») 
        e l'art. 9.3 disciplina il subentro dell'autorita' concedente
nel rapporto concessorio («il concedente subentra in tutti i rapporti
attivi e passivi, di cui e' titolare  il  concessionario  e  relativi
all'oggetto della presente convenzione,  in  essere  al  momento  del
trasferimento della concessione. Il trasferimento e'  subordinato  al
pagamento da parte del concedente al concessionario  decaduto  di  un
importo corrispondente al costo effettivamente  sostenuto,  al  netto
degli ammortamenti, dei beni  reversibili  non  ancora  ammortizzati,
certificati da una Societa' di revisione  scelta  di  comune  accordo
ovvero,  in  caso  di  disaccordo  dal  concedente  salvo   eventuali
modifiche normative e regolamentari»). 
    Nella specie, pero', la condizione posta dall'art. 9.3 (cioe' che
il trasferimento e' subordinato al pagamento da parte del  concedente
al concessionario degli importi ivi previsti) e' stata  eliminata  ex
lege  mediante  l'art.  35  del  decreto-legge  n.  162/2019  (si  e'
previsto, infatti, che «qualora l'estinzione della concessione derivi
da inadempimento del concessionario si applica l'art. 176,  comma  4,
lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  anche  in
sostituzione delle eventuali clausole  convenzionali,  sostanziali  e
procedurali, difformi, anche se approvate per  legge,  da  intendersi
come nulle ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, del codice civile,
senza che possa operare, per  effetto  della  presente  disposizione,
alcuna risoluzione  di  diritto.  L'efficacia  del  provvedimento  di
revoca, decadenza o risoluzione della concessione non  e'  sottoposta
alla  condizione  del   pagamento   da   parte   dell'amministrazione
concedente delle somme previste dal citato art. 176, comma 4, lettera
a)»). 
    Come sopra si e' detto, coerentemente con tale  inquadramento  e'
stato avviato, istruito e concluso un procedimento  che  ha  condotto
all'adozione del decreto ministeriale 14 giugno 2022,  approvato  con
D.I.  7  luglio  2022.  Nel  preambolo  di  tale  provvedimento,   in
particolare, e' stato prospettato: 
        a) che in esito  alle  attivita'  di  verifica  straordinaria
condotte nel mese di settembre 2018, su richiesta  del  Ministro  pro
tempore, la Direzione generale ha  comunicato  a  Strada  dei  Parchi
S.p.a. molteplici profili di criticita'  nella  gestione  richiedendo
l'emanazione di provvedimenti per la sicurezza dell'utenza; 
        b) che al fine di pervenire ad una valutazione  d'insieme  di
tutte le criticita' riscontrate nel tempo e verificare la sussistenza
dei presupposti di inadempimento agli obblighi  concessori,  l'allora
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto n. 65  del
5 febbraio 2021, ha istituito una  commissione  di  verifica  tecnico
giuridica sulla concessione autostradale Strada dei Parchi S.p.a.; 
        c)  che,  alla  luce  delle  «gravi  e  persistenti   carenze
manutentive sulla rete infrastrutturale  concessa»,  riscontrate  nel
corso degli anni in occasione di innumerevoli sopralluoghi, anche  di
natura straordinaria e rilevabili dai verbali, in contraddittorio con
la  societa',  delle  visite  di  sopralluogo,  nonche'  oggetto   di
contestazione da parte dell'Ufficio Ispettivo Tecnico (UIT) di  Roma,
la Direzione generale, con nota prot. 33797 del 28 dicembre 2021,  ha
contestato al concessionario il  «grave  e  prolungato  inadempimento
agli  obblighi  convenzionali  e  normativi  di  mantenimento   della
funzionalita'   delle   infrastrutture   concesse»,   nonche'    «una
complessiva   condotta   negligente   tenuta    dal    concessionario
nell'espletamento della propria attivita' di manutenzione e  gestione
dell'infrastruttura concessa, e dei  propri  obblighi  di  custodia»,
direttamente  discendenti  dall'art.  14  del   decreto   legislativo
285/1992 (nuovo Codice della  Strada),  assegnandole  un  termine  di
quarantacinque giorni per la presentazione di controdeduzioni; 
        d) che con successiva nota del 28 gennaio 2022,  prot.  1779,
ad  integrazione  della  contestazione  del  28  dicembre  2021,   la
Direzione generale  ha  inoltrato  a  Strada  dei  Parchi  S.p.a.  la
relazione finale della commissione di verifica del 20  gennaio  2022,
evidenziando che dalla stessa sarebbero emersi ulteriori  profili  di
inadempimento rispetto agli obblighi concessori sulla base degli atti
ivi  puntualmente  richiamati.  Il  procedimento   si   e'   concluso
prospettandosi: 
1)   che   il   carattere   definitivo   dell'inadempimento   e    la
irrimediabilita'   dello   stesso   avrebbe   escluso    in    radice
l'applicazione dell'art. 8-bis della Convenzione Unica; 
2) che non potrebbe trovare applicazione, nell'ipotesi di risoluzione
per  inadempimento  del  concessionario,  neppure   quanto   previsto
dall'art. 9- bis.4 della Convenzione Unica  secondo  cui  l'efficacia
della revoca della concessione  e'  sottoposta  alla  condizione  del
pagamento da parte del concedente di tutte le  somme  previste  dallo
stesso art. 9-bis, non venendo in rilievo, in questo caso, un'ipotesi
di scioglimento della convenzione per inadempimento del concedente  o
per motivi di pubblico interesse; 
3) che, in ogni caso, la previsione convenzionale di un trasferimento
della concessione comunque subordinato  al  pagamento  da  parte  del
concedente  di  somme  a  favore  del  concessionario,  cui  pure  fa
riferimento l'art. 9.3, secondo periodo, della Convenzione Unica, non
e' applicabile perche' colpita da nullita' per contrarieta'  a  norme
imperative ai sensi degli articoli 1418 e 1419,  secondo  comma,  del
codice  civile,   essendo   peraltro   intervenuta,   con   finalita'
interpretativa, la disciplina di cui all'art.  35  del  decreto-legge
162/2019. Si e', invece, evidenziato che «qualora la concessione  sia
risolta per inadempimento del concessionario, trovano applicazione le
disposizioni legislative e convenzionali,  di  cui  all'art.  35  del
decreto-legge n. 162  del  2019  e  all'art.  9.3  della  Convenzione
Unica». 
    Si e', quindi, disposto - sul  piano  strettamente  effettuale  -
«l'integrale risoluzione del rapporto concessorio in  essere  con  il
concessionario strada dei Parchi S.p.a. in  forza  della  Convenzione
Unica del 18 novembre 2009». 
    IV.2.2 La ricorrente ha sostenuto che  la  legificazione  operata
dal decreto ministeriale 14 giugno 2022 avrebbe perseguito  l'intento
di «vanificare del tutto gli effetti: i) dell'azione civile  promossa
da Strada dei Parchi S.p.a. con atto di citazione notificato in  data
4  luglio  u.s.  e  depositato  in  data  6  luglio  u.s.;  ii)   del
procedimento per  consulenza  tecnica  preventiva,  ex  art.  696-bis
codice di procedura civile, incardinato da Strada dei  Parchi  s.p.a.
per il quale e' fissata l'udienza del 31 ottobre 2022; iii) di  tutti
i  giudizi  incardinati  da  Strada  dei  Parchi  nei  confronti  del
Concedente e di ANAS» (cfr. pag. 50). 
    Tale rilievo, ad avviso del Collegio, coglie nel segno nei limiti
di seguito precisati. La giurisprudenza della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali
(15 aprile 2014, Ricc. 21838/10 e altri,  Stefanetti  e  altri  comma
Italia) ha statuito che «il principio dello stato  di  diritto  e  la
nozione di equo processo sanciti dall'art. 6 precludono,  tranne  che
per impellenti motivi di interesse generale, l'ingerenza  del  potere
legislativo nell'amministrazione della giustizia con il proposito  di
influenzare  la  definizione  giudiziaria  di  una  controversia  (si
vedano, tra molti altri precedenti, Stran Greek Refineries e  Stratis
Andreadis comma Grecia, 9 dicembre 1994, §  49,  Serie  A  n.  301-B;
National & Provincial  Building  Society,  Leeds  Permanent  Building
Society e Yorkshire Building Society comma Regno  Unito,  23  ottobre
1997, § 112, Reports 1997-VII; e Zielinski, Pradal, Gonzalez e altri,
sopra citata)» (cfr., altresi', le sentenze 7 giugno 2011, Agrati  ed
altri comma Italia; 31 maggio 2011, Maggio comma  Italia;  10  giugno
2008, Bortesi e altri comma Italia; 24 giugno 2014, Azienda  Agricola
Silverfunghi e altri comma Italia; Sez. V, 11 febbraio 2010, Javaugue
comma Francia). Alla data  di  entrata  in  vigore  dell'art.  2  del
decreto-legge n.  85/2022  (8  luglio  2022)  era  stato  (da  tempo)
depositato il ricorso iscritto al R.G. 1453/2022 (11 febbraio  2022),
con il quale (ci si riferisce al ricorso introduttivo  ed  ai  motivi
aggiunti successivamente proposti) sono stati impugnati: 
        il provvedimento ministeriale prot.  33797  del  28  dicembre
2021,  avente  ad  oggetto  «Contestazione  afferente   il   rapporto
concessorio. Grave inadempimento»; 
        il provvedimento ministeriale prot. 1779 del 28 gennaio 2022,
avente ad oggetto «Contestazione afferente il  rapporto  concessorio.
Relazione della Commissione per la verifica  tecnico-giuridica  sulla
concessione autostradale di Strada dei  Parchi  S.p.a.  Richiesta  di
adeguamento termine per controdeduzioni difensive»; 
        il provvedimento ministeriale prot. 5092 del 28 febbraio 2022
avente ad oggetto «Contestazione afferente il  rapporto  concessorio.
Relazione della Commissione per la verifica  tecnico-giuridica  sulla
concessione autostradale di Strada dei  Parchi  S.p.a.  Richiesta  di
adeguamento termine per controdeduzioni difensive»; 
    e nell'ambito del quale,  peraltro,  era  stata  resa  da  questa
Sezione l'ordinanza n. 2024 del 24 marzo 2022 con cui si era disposta
la proroga del termine per  la  presentazione  delle  controdeduzioni
della societa' ricorrente.  Gli  atti  impugnati  nel  giudizio  R.G.
1453/2022 hanno  condotto  all'adozione  del  d.m.  14  giugno  2022,
approvato con D.I. 7 luglio 2022: 
atti impugnati e di cui si e' chiesto l'annullamento, unitamente alla
proposizione della domanda di disapplicazione degli articoli  1  e  2
del decreto-legge  n.  85/2022  (ovvero,  previo  promovimento  della
questione afferente alla loro legittimita' costituzionale  ed  avente
ad oggetto anche l'art. 35 del decreto-legge n. 162/2019)  anche  nel
ricorso iscritto al R.G. 8175/2022, depositato l'11 luglio  2022.  Si
tratta, quindi, di stabilire se, nella specie, possano dirsi  violati
i parametri di ragionevolezza e proporzionalita' della  normativa  in
questione  e,  soprattutto,  il  diritto  di   difesa,   in   ragione
dell'assorbimento della cognizione che  sarebbe  stata  riservata  al
giudice amministrativo nel giudizio di costituzionalita'. 
    IV.2.3 Ad avviso del Collegio la prospettata  violazione  risulta
evidente, anche, non secondariamente,  in  considerazione  di  alcuni
precedenti della giurisprudenza  costituzionale.  Nella  sentenza  16
febbraio 1993, n. 62  si  e',  anzitutto,  osservato  che  «non  puo'
ritenersi preclusa alla legge ordinaria la possibilita'  di  attrarre
nella propria sfera  di  disciplina  oggetti  o  materie  normalmente
affidate  all'azione  amministrativa  quali  quelle  afferenti   allo
svolgimento delle procedure di esproprio: con la conseguenza che,  in
questi casi, il diritto di difesa concesso  ai  soggetti  espropriati
non risultera' annullato, ma verra' a connotarsi  secondo  il  regime
tipico  dell'atto  legislativo  adottato,  trasferendosi  dall'ambito
della giustizia  amministrativa  a  quello  proprio  della  giustizia
costituzionale». 
    In seguito, tuttavia, la Corte ha ribadito come «in via generale,
si  e'  gia'  osservato  che  il  passaggio  dal  provvedere  in  via
amministrativa alla forma di legge e' piu' consono  alle  ipotesi  in
cui  la  funzione  amministrativa  impatta  su  assetti  della   vita
associata, per i quali viene avvertita una  particolare  esigenza  di
protezione di interessi primari "a fini di maggior tutela e  garanzia
dei diritti" (sentenza n. 143 del 1989); viceversa, nei casi  in  cui
la legislazione  statale,  nelle  materie  di  competenza  esclusiva,
conformi  l'attivita'  amministrativa   all'osservanza   di   criteri
tecnico-scientifici, lo slittamento della fattispecie verso una fonte
primaria regionale fa emergere un sospetto di  illegittimita'»  (cfr.
sentenza 9 febbraio 2012, n. 20). 
    Tale  orientamento  e'  stato,  ulteriormente,  perfezionato   in
rapporto al principio di riserva di amministrazione, che  «garantisce
un'istruttoria approfondita e trasparente anche ai fini del controllo
giurisdizionale e non tollera» che  un  provvedimento  amministrativo
(nella specie si trattava del calendario venatorio) «venga irrigidito
nella forma legislativa a scapito dell'esigenza  di  raffrontabilita'
sottesa al principio di generalita' e  astrattezza  della  legge:  il
legislatore statale puo', infatti, preferire lo strumento del ricorso
giurisdizionale innanzi al giudice comune,  anche  in  considerazione
"sia dei tempi con cui il giudice puo' assicurare una pronta risposta
di giustizia, sia della latitudine dei poteri cautelari di  cui  esso
dispone"  (sentenza  n.  20  del  2012).   Inoltre,   la   successiva
cristallizzazione del contenuto del provvedimento nella  forma  della
legge impedisce  anche  di  assicurare  il  piu'  marcato  regime  di
flessibilita' proprio della natura amministrativa dell'atto, altresi'
"idoneo a prevenire i danni che potrebbero conseguire a un  repentino
ed imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto  in  base  alle
quali il calendario venatorio e' stato approvato" (sentenza n. 20 del
2012)» (cfr. sentenza 6 dicembre 2019, n. 258). 
    Decisivo  rilievo  va,  infine,  riconosciuto  alle   statuizioni
contenute nella sentenza 23 giugno 2020, n. 116, nella quale  si  e',
preliminarmente, evidenziato che «ai fini dell'esame delle censure e'
opportuno precisare che oggetto del giudizio e' senza legislativo una
disciplina gia' oggetto di un atto  amministrativo,  il  POS,  ed  e'
ispirata da particolari esigenze, identificabili (in base all'incipit
dello  stesso  art.  34-bis)  nella  necessita'  di  "assicurare   la
prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave  situazione
economico  finanziaria  e  sanitaria  della  regione  Molise".   Essa
contiene, pertanto, disposizioni che hanno  contenuto  particolare  e
concreto, in quanto recepiscono, appunto, il contenuto del Programma,
cosi' investendo le strutture sanitarie regionali. Si  tratta  di  un
esercizio del potere legislativo che in  linea  di  principio  questa
Corte  ha  sempre  ritenuto  non  contrario  alla  Costituzione,  sul
presupposto che le leggi-provvedimento non sono incompatibili, in se'
e per se', con l'assetto dei poteri in essa  stabilito  (sentenze  n.
181 del 2019 e n. 85 del 2013); esse devono pero'  soggiacere  ad  un
rigoroso  scrutinio  di  legittimita'  costituzionale  (ex  plurimis,
sentenze n. 182 del 2017, n. 85 del 2013 e n. 20 del 2012).  La  loro
legittimita' costituzionale "deve essere "valutata  in  relazione  al
loro specifico contenuto" (sentenze n. 275 del 2013, n. 154 del  2013
e n. 270  del  2010),  "essenzialmente  sotto  i  profili  della  non
arbitrarieta'  e  della  non  irragionevolezza   della   scelta   del
legislatore (sentenza n. 288 del 2008)"" (sentenza n. 181 del 2019)». 
    Codesta  Corte  ha  soggiunto  che  «il  portato  delle  numerose
pronunce in materia e' stato di recente puntualizzato nel  senso  che
il procedimento  amministrativo  costituisce  il  luogo  elettivo  di
composizione  degli   interessi,   in   quanto   "[e']   nella   sede
procedimentale  [...]  che  puo'  e  deve  avvenire  la   valutazione
sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela,
a confronto  sia  con  l'interesse  del  soggetto  privato  operatore
economico, sia ancora (e non da ultimo) con  ulteriori  interessi  di
cui sono titolari singoli cittadini e comunita', e  che  trovano  nei
principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del
procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l'emersione  di
tali  interessi,  la  loro  adeguata   prospettazione,   nonche'   la
pubblicita' e la trasparenza della loro  valutazione,  in  attuazione
dei principi di  cui  all'art.  1  della  legge  7  agosto  1990,  n.
241[...]: efficacia, imparzialita', pubblicita' e trasparenza.  Viene
in tal modo garantita, in primo luogo, l'imparzialita' della  scelta,
alla stregua  dell'art.  97  della  Costituzione,  ma  poi  anche  il
perseguimento, nel modo piu'  adeguato  ed  efficace,  dell'interesse
primario,  in   attuazione   del   principio   del   buon   andamento
dell'amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost." (sentenza  n.
69 del 2018). L'insistente valorizzazione delle modalita' dell'azione
amministrativa e dei  suoi  pregi  non  puo'  evidentemente  rimanere
confinata nella sfera dei dati di fatto, ma  deve  poter  emergere  a
livello  giuridico-formale,  quale  limite  intrinseco  alla   scelta
legislativa, pur senza mettere in discussione il tema della  "riserva
di  amministrazione"  nel  nostro  ordinamento.  In  effetti,  se  la
materia, per la stessa conformazione che il legislatore le  ha  dato,
si presenta con caratteristiche tali da enfatizzare  il  rispetto  di
regole che trovano la loro  naturale  applicazione  nel  procedimento
amministrativo, cio' deve essere tenuto in conto nel  vagliare  sotto
il profilo della ragionevolezza la successiva scelta legislativa, pur
tipicamente  discrezionale,  di  un  intervento  normativo   diretto.
L'applicazione  di  questo  criterio  al  caso  in  esame  induce   a
concludere nel senso della  irragionevolezza  della  disposizione  in
questione». 
    Rapportando la giurisprudenza richiamata all'oggetto dei  riuniti
giudizi, risulta  chiaro  che  l'assorbimento  della  cognizione  del
giudice  amministrativo  nell'esclusivo  ambito   del   giudizio   di
costituzionalita' preclude insanabilmente qualsiasi  sindacato  sulla
legittimita': 
        a) di tutti  i  provvedimenti  impugnati  nel  giudizio  R.G.
1453/2022,  cioe'  dei  provvedimenti   che   hanno   costituito   il
presupposto fondante del  grave  inadempimento  posto  a  base  della
risoluzione del rapporto concessorio: basti pensare, in  particolare,
alla significativita' istruttoria e all'imponenza argomentativa della
relazione allegata al provvedimento ministeriale prot.  1779  del  28
gennaio 2022 avente ad oggetto «Contestazione afferente  il  rapporto
concessorio.   Relazione   della   Commissione   per   la    verifica
tecnico-giuridica sulla concessione autostradale di Strada dei Parchi
S.p.a.  Richiesta  di   adeguamento   termine   per   controdeduzioni
difensive», impugnato con  motivi  aggiunti  depositati  in  data  24
febbraio 2022, integrati dai motivi aggiunti depositati  il  3  marzo
2022; 
        b)  dei  provvedimenti  impugnati  (decreto  ministeriale  14
giugno 2022; DI 7 luglio 2022) nel giudizio R.G. 8175/2022, sarebbe a
dire - senza  mezzi  termini  -  della  vera  e  propria  motivazione
dell'art. 7-ter del decreto-legge n. 68/2022, convertito nella  legge
n.  108/2022.  Risulta,  pertanto,  precluso   il   sindacato   sulla
legittimita' sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche  che
hanno  condotto  alla  risoluzione  del  rapporto   concessorio.   Al
Collegio, infatti, non e' allo stato  consentito  ne'  l'esame  della
relazione (di ben 82 pagine) della Commissione  ministeriale  per  la
verifica tecnico-giuridica sulla concessione autostradale  di  Strada
dei Parchi S.p.a.,  ne',  tantomeno,  l'esame  delle  controdeduzioni
depositate dalla ricorrente presso il Ministero resistente in data 29
aprile 2022 (di ben 184 pagine). 
    E', quindi, al momento pretermesso qualsiasi contraddittorio  sui
rilievi  tecnici  che  a  giudizio  del  Ministero  resistente  hanno
giustificato la risoluzione del rapporto concessorio. 
    Di conseguenza, alla societa' ricorrente e'  consentito  soltanto
di aspirare ad esercitare  il  proprio  diritto  di  difesa  entro  i
precisi  ed  invalicabili  limiti  del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale. 
    A tal proposito e', infatti, noto l'orientamento secondo il quale
«la disposizione -  della  cui  esatta  identificazione,  al  momento
dell'ordinanza  di  rimessione,  e'  onerato  il  giudice  rimettente
(sentenza n. 176 del 1972), non potendo egli limitarsi  a  denunciare
un principio (sentenza n. 188 del 1995) - costituisce  il  necessario
veicolo di accesso della norma al giudizio della Corte, che si svolge
sulla norma quale oggetto del raffronto con il  contenuto  precettivo
del parametro costituzionale, e rappresenta poi parimenti il  tramite
di ritrasferimento nell'ordinamento della valutazione cosi'  operata,
a seguito di tale raffronto, dalla Corte medesima,  la  quale  quindi
giudica  su  norme,  ma  pronuncia  su  disposizioni»   (cfr.   Corte
costituzionale, sentenza 21 marzo 1996, n. 84). 
    La conformazione, nei termini  illustrati,  dell'esercizio  della
funzione giurisdizionale impedisce, allora,  di  poter  delibare  sui
profili   che   hanno   condotto   a    configurare    la    gravita'
dell'inadempimento quale imprescindibile presupposto  della  disposta
risoluzione del rapporto concessorio. 
    Al Collegio  pare  palese  che  tale  conformazione  finisca  per
tradursi, nei confronti  della  societa'  ricorrente,  in  un'abnorme
compromissione  del  diritto  di  difesa   data   dalla   sostanziale
impossibilita' di portare avanti il giudizio R.G.  1453/2022  e,  con
ulteriore privazione delle prerogative originariamente  prospettatesi
al momento del deposito, di coltivare le domande di annullamento,  in
via principale e diretta, del decreto ministeriale 14 giugno  2022  e
del  DI  7  luglio  2022  proposte  nell'ambito  del  giudizio   R.G.
8175/2022. 
    Al giudice delle leggi, in definitiva, e' rimesso di pronunciarsi
sulla legittimita' costituzionale  di  una  disposizione  legislativa
che: 
        pur  recando  il  medesimo  effetto   dispositivo   dell'atto
amministrativo (del quale, anzi, viene espressamente  richiamato,  in
una sorta di rinvio ob relationem, il contenuto motivazionale); 
        nondimeno, viene a dimostrarsi sottratto alla  sottoposizione
al sindacato giurisdizionale, alla luce del  combinato  disposto  tra
gli articoli 7 e 29 c.p.a. 
    IV.3  Il  Collegio  ritiene  utile  precisare  che  le  sollevate
questioni di non manifesta infondatezza sono da ritenere  ammissibili
e rilevanti, e cio' ai sensi dell'art. 23, comma  2  della  legge  n.
87/1953 («L'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non  possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione  della  questione
di  legittimita'  costituzionale  o  non  ritenga  che  la  questione
sollevata sia  manifestamente  infondata,  emette  ordinanza  con  la
quale, riferiti i termini ed  i  motivi  della  istanza  con  cui  fu
sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso»). 
    In   applicazione   delle   statuizioni   della    giurisprudenza
costituzionale la rilevanza di tali questioni senz'altro «esprime  il
rapporto che dovrebbe correre fra la soluzione della questione  e  la
definizione  del  giudizio  in  corso»  (sentenza  n.  13/1965);  una
relazione che, in effetti, si pone «come presupposto  necessario  del
giudizio a quo  e  con  incidenza  sulle  norme  cui  il  giudice  e'
direttamente chiamato a dare applicazione»  (sentenza  45/1972),  nel
senso che la disciplina di cui all'art. 7-ter  del  decreto-legge  n.
68/2022, convertito nella legge 108/2022, prefigura un  «effettivo  e
concreto  rapporto  di  strumentalita'  fra  la   risoluzione   della
questione  di  legittimita'  costituzionale  e  la  definizione   del
giudizio  principale»  (sentenza   282/1998),   tenuto   conto   che,
nell'odierna fattispecie, con tutta  evidenza  «le  norme  della  cui
costituzionalita' si dubita»  devono  «certamente  essere  applicate»
(sentenza 103/1979) e, pertanto,  la  «rilevanza  della  questione  e
applicabilita' della  legge  nel  giudizio  di  merito  costituiscono
termini   inscindibili»,   con   la   conseguenza   che   l'eventuale
annullamento in sede  costituzionale  delle  disposizioni  contestate
spiegherebbe una diretta  influenza  sui  riuniti  giudizi  (sentenze
184/2006, 422/1994, 62/1993, 10/1982, 90/1968 e 132/1967). 
    IV.4 Per  completezza  espositiva,  il  Collegio  rileva  che  le
restanti, prospettate, questioni di legittimita'  costituzionale  non
presentano i caratteri della non manifesta infondatezza. 
    IV.4.1 Non si ritiene suscettibile  di  rimessione  la  questione
relativa alla violazione del principio del legittimo affidamento,  in
merito alla quale la ricorrente ha dedotto che «la disciplina fissata
agli  articoli  1  e  2  del  decreto-legge  n.  85  del  2022  viola
manifestamente il legittimo  affidamento  della  societa'  ricorrente
nella stabilita' della regolamentazione del rapporto concessorio, che
in forza delle norme  richiamate  ha  invece  subito  un  profondo  e
inatteso  sconvolgimento  proprio  pel  profilo  piu'  delicato   del
rapporto, ossia per quello della sua cessazione anticipata. L'odierna
ricorrente, infatti, in forza della Convenzione Unica,  coltivava  un
legittimo affidamento  quantomeno:  nella  gestione  provvisoria  del
servizio anche in caso di cessazione anticipata  del  rapporto  (art.
9.2. della Convenzione  Unica);  in  una  specifica  e  convenzionale
regolamentazione delle conseguenze patrimoniali in caso di cessazione
anticipata del rapporto (artt. 9 e 9-bis  della  Convenzione  Unica)»
(cfr. pagg. 57 - 58). 
    La sezione, nel giudizio R.G. 1453/2022, ha, infatti, rilevato  -
ancorche' in sede cautelare - che «i profili di inadempimento - anche
suscettibili  di  comportare  la  decadenza   dalla   concessione   -
prospettati   nella   relazione   della   commissione    ministeriale
(ottantadue pagine), implicano  complesse  e  articolate  valutazioni
istruttorie»; e che «proprio in ragione della possibile  adozione  di
un provvedimento di decadenza, profilato nella relazione ministeriale
trasmessa alla ricorrente il  28  gennaio  2021,  la  congruita'  del
termine pare ragionevolmente doversi attestare sulla durata  prevista
dall'art. 9 della Convenzione Unica». 
    Dunque, la possibilita', prevista  dalla  Convenzione  Unica,  di
irrogare un  provvedimento  di  decadenza  a  carico  della  societa'
ricorrente, in qualita' di concessionaria, depone per l'insussistenza
di un legittimo affidamento ad ottenere una gestione provvisoria. 
    IV.4.2   Neppure   suscettibile   di   rimessione   alla    Corte
costituzionale  e'  la  questione  della  dedotta  violazione   degli
articoli 3 e 41 della Costituzione. 
    La  ricorrente  ha  lamentato  la  violazione   della   «liberta'
d'impresa garantita dall'art. 41 della Costituzione. Tanto  vale,  in
particolare, per l'art. 2, comma 1, del decreto-legge,  che  legifica
e/o,  comunque,  recepisce  il  provvedimento  di   risoluzione   per
inadempimento della concessione; per la lettera a) del comma  3,  che
consente ad ANAS di avvalersi dei dipendenti di Strada dei  Parchi  e
di altre due societa' che forniscono alla ex  concessionaria  servizi
connessi alla gestione dell'infrastruttura; per i commi 4  e  5,  che
consentono ad ANAS di avvalersi anche dei  mezzi  e  dei  beni  delle
predette  societa',  addirittura  sotto  la  minaccia  di   un   loro
commissariamento in caso di mancata collaborazione (la  cui  pienezza
la  stessa  ANAS  potrebbe  arbitrariamente  valutare)  degli  organi
amministrativi» (cfr. pag. 64). Tali doglianze,  pero',  non  tengono
conto che: 
        a) ai sensi del comma 3 dell'art. 7-ter del decreto-legge  n.
68/2022, convertito nella legge n. 108/2022, si e' previsto che  «per
lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  2,  nonche'  per
assicurare la continuita' della circolazione lungo le autostrade  A24
e A25, l'ANAS S.p.a.: a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri e
a valere sulle risorse di  cui  al  comma  10,  del  personale  della
societa' Strada dei Parchi  S.p.a.,  nonche'  delle  societa'  Parchi
Global Services S.p.a. e Infraengineering S.r.l., titolare alla  data
dell'8 luglio  2022  di  un  contratto  di  lavoro  subordinato  alle
dipendenze di dette societa' e assegnato, alla  medesima  data,  allo
svolgimento del servizio autostradale, con esclusione  del  personale
inquadrato come dirigente»; 
        b) ai sensi del successivo comma 7 si e', altresi',  previsto
che «in relazione alle procedure  di  affidamento  indette  dall'ANAS
S.p.a. ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al  comma  2,
nonche'  a  quelle  indette  dal  Commissario  straordinario  di  cui
all'art. 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i relativi bandi di
gara,  avvisi  o  inviti  contengono  specifiche   clausole   sociali
finalizzate, ai sensi dell'art. 50  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  nei  limiti  ivi  previsti,  a
promuovere la stabilita' occupazionale del personale  della  societa'
Toto Costruzioni S.p.a. impiegato alla data dell'8 luglio 2022  nelle
attivita' di manutenzione ordinaria, straordinaria  o  di  ripristino
infrastrutturale delle tratte  autostradali  A24  e  A25,  garantendo
altresi' l'applicazione dei contratti collettivi nazionali in  essere
e  con  salvaguardia,  ad  ogni  effetto   economico   e   normativo,
dell'anzianita' lavorativa maturata presso la detta societa'». 
    Il  che  prova   la   salvaguardia   del   diritto   al   Lavoro,
costituzionalmente tutelato, e non comporta, sotto tale aspetto e nei
limiti della prova allegata in giudizio, una lesione immediata  della
struttura imprenditoriale della societa' ricorrente. 
    IV.4.3 Non e', poi, neanche dimostrato l'assunto della ricorrente
secondo  cui  «la  formula  impiegata  dal  legislatore,  del   tutto
generica, e' tale da consentire  non  solo  l'acquisizione  dei  beni
strettamente indispensabili all'esercizio della concessione, ma anche
di  quelli  che  la  concessionaria  ha  acquistato,  valorizzato   e
utilizzato per sua libera scelta imprenditoriale. Si  realizza  cosi'
una espropriazione  senza  indennizzo,  che,  per  soprammercato,  e'
imposta in danno non solo della  concessionaria,  ma  addirittura  di
societa' estranee al rapporto di concessione, senza che sia  prevista
- appunto - alcuna forma di ristoro per il proprietario»  (cfr.  pag.
67). 
    Si tratta, ad avviso del Collegio, di una valutazione priva della
prova delle concrete ripercussioni lamentate, e cio' anche alla  luce
della previsione di cui al comma 10 del predetto art. 7-ter,  ove  si
e' previsto che «alla copertura degli oneri derivanti  dalla  lettera
a) del comma 2, dalle lettere a), b) e c) del comma  3,  nonche'  dai
commi 4  e  6»  (sarebbe  a  dire  anche  con  riferimento  ai  «beni
materiali, ivi  compresi  i  beni  immobili,  e  i  beni  immateriali
necessari  per  la  gestione  e  la  manutenzione   ordinaria   delle
autostrade A24 e A25», cfr. comma  4),  «si  provvede  a  valere  sui
proventi dei pedaggi riscossi dall'ANAS S.p.a.». 
    La materiale gestione  delle  infrastrutture  stradali,  a  valle
della «retrocessione» contestata dalla  ricorrente,  appare,  dunque,
caratterizzata dalla preventiva regolazione di profili  organizzativi
e  finanziari.  Il  che  rende,  pure,  manifestamente  infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale   proposta   avverso   la
disciplina di cui all'art. 35, comma 1 del decreto-legge n. 162/2019,
segnatamente nella  parte  in  cui  e'  disposta  l'assunzione  della
gestione provvisoria da parte di ANAS  S.p.a.,  sul  presupposto  che
tale societa' sarebbe stata «favorita rispetto agli  altri  operatori
commerciali, con conseguente violazione del principio di tutela della
concorrenza e di parita' di trattamento, tutelati dagli articoli 3  e
41 Cost. e dagli articoli 101 sgg. TFUE» (cfr. pag. 83). 
    IV.4.4  Manifestamente  infondata   e',   inoltre,   la   dedotta
violazione  degli  articoli  28,  100  e   103   della   Costituzione
sull'assunto che l'art. 2, comma 1, terzo periodo  del  decreto-legge
n. 85/2022,  ed  identicamente  l'art.  7-ter  del  decreto-legge  n.
68/2022, convertito nella  legge  108/2022  («Fermo  quanto  previsto
dall'art. 21, comma 2, del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
ai decreti di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si
applica, ancorche' non sottoposti a visto e registrazione della Corte
dei conti, la  disciplina  prevista  dall'art.  1,  comma  1,  quarto
periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20»)  avrebbero  sostanziato
«un  artificioso  meccanismo  di  tutela  rafforzata  riguardo   alla
responsabilita' erariale dei  soggetti  coinvolti  nella  risoluzione
della Convenzione relativa alle autostrade A24 e A25» (cfr. pag. 84),
finendo per avallare «una  drastica  limitazione  delle  attribuzioni
della Corte dei conti, che e' organo di rilevanza  costituzionale  ed
e' posto - come ha ripetutamente detto la Corte costituzionale: cfr.,
ad es., sentenza n. 228 del 2017 - a presidio degli  interessi  dello
Stato-comunita'» (cfr. pag. 85). 
    Si tratta, ad avviso del  Collegio,  di  una  questione  che  non
interessa  direttamente  il  presente  giudizio,  ma  che  investe  i
riflessi - in punto di responsabilita' erariale - che  l'applicazione
delle   norme    sospettate    di    illegittimita'    costituzionale
determinerebbe in capo alle  autorita'  titolari  dell'esercizio  del
potere. La questione  di  legittimita'  costituzionale,  nei  giudizi
incidentali, deve, piuttosto, essere riconducibile al giudizio a  quo
in base al canone di c.d. «inerenza» (o «riscontro») della rilevanza,
nel senso che ai fini della rimessione deve  emergere  che  la  norma
oggetto del giudizio costituzionale attenga al  giudizio  principale,
con conseguente irrilevanza di  quelle  norme  che,  pur  di  incerta
legittimita', non sono comunque di interesse del giudice  a  quo,  al
quale e' deferita la cognizione sulla legittimita' del  provvedimento
che ha determinato la risoluzione del rapporto concessorio. 
    IV.4.5 Da ultimo, non e' da ritenere meritevole di rimessione  la
questione di legittimita' costituzionale sollevata avverso l'art. 35,
comma 1 del decreto-legge n. 162/2019 (segnatamente  nella  parte  in
cui si e' previsto che «qualora l'estinzione della concessione derivi
da inadempimento del concessionario si applica l'art. 176,  comma  4,
lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  anche  in
sostituzione delle eventuali clausole  convenzionali,  sostanziali  e
procedurali, difformi, anche se approvate per  legge,  da  intendersi
come nulle ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, del codice civile,
senza che possa operare, per  effetto  della  presente  disposizione,
alcuna risoluzione  di  diritto.  L'efficacia  del  provvedimento  di
revoca, decadenza o risoluzione della concessione non  e'  sottoposta
alla  condizione  del   pagamento   da   parte   dell'amministrazione
concedente delle somme previste dal citato art. 176, comma 4, lettera
a)»). 
    La tesi  della  societa'  ricorrente  e'  che  tale  disposizione
potrebbe  «operare  soltanto  qualora  si   verifichino   presupposti
assolutamente eccezionali,  di  entita'  almeno  pari  a  quelli  che
secondo  la  Corte  costituzionale  hanno  giustificato  l'intervento
normativo successivo al crollo del  viadotto  Polcevera»  (cfr.  pag.
61).  E  inoltre,  sempre  secondo   la   ricorrente,   la   predetta
disposizione  avrebbe  esteso  «all'ipotesi  dell'inadempimento   del
concessionario alcune previsioni normative  che  sono  state  dettate
nell'ipotesi del tutto  opposta  dell'inadempimento  del  concedente.
Quel che piu' conta, pero', e' che le voci nelle  quali  si  articola
l'obbligazione patrimoniale del concedente sono, all'art. 176,  comma
4, del Codice dei contratti pubblici, ben tre, laddove l'art.  35  si
limita  a  richiamare  solo  la  prima,  ove  si  stabilisce  che  al
concessionario e' dovuto "il valore delle opere realizzate  piu'  gli
oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui
l'opera non abbia ancora  superato  la  fase  di  collaudo,  i  costi
effettivamente   sostenuti   dal   concessionario".   Poiche'   detta
previsione  normativa  e'  richiamata  a  sostituzione  di  tutte  le
clausole convenzionali difformi, e' da ritenere  che  il  legislatore
abbia inteso ridurre a questa sola voce  l'obbligazione  patrimoniale
del concedente, con esclusione di tutte le altre» (cfr. pag. 82). 
    Ritiene il Collegio che la lamentata  riduzione  delle  spettanze
finanziarie che si dovrebbero riconoscere al concessionario  in  caso
di risoluzione del rapporto si correli all'accertamento di un diritto
patrimoniale conseguenziale ad un effetto  giuridico  -  l'estinzione
del rapporto concessorio - che  integra  il  sostanziale  profilo  di
doglianza in entrambi i riuniti giudizi. 
    Si intende, dunque, sottolineare che le domande  di  annullamento
degli impugnati provvedimenti e la proposizione  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale mirano, senza mezzi termini, ad  ottenere
la reintegrazione della societa'  ricorrente  nella  titolarita'  del
rapporto concessorio; e, infatti, tale  pare  prospettarsi  l'effetto
nell'ipotesi di declaratoria di incostituzionalita' e  di  successivo
accoglimento della domanda di annullamento del  decreto  ministeriale
14 giugno 2022, approvato con D.I. 7 luglio 2022. 
    Alla luce di  quanto  illustrato,  la  questione  riguardante  la
misura  dell'indennizzo  si  rivela  alla  stregua  di   un   profilo
subordinato alla pretesa fatta  valere  in  giudizio:  una  questione
inevitabilmente priva del  requisito  dell'incidentalita',  che,  per
giunta,  ha  quale  premessa  logica  la  tutela  di   un   interesse
finanziario  (o  meglio,  di  una  utilita'  privata)  che  non  puo'
legittimare l'intervento della Corte costituzionale,  nella  sostanza
chiamata a dirimere profili regolatori del rapporto  concessorio  che
si tradurrebbero nella composizione di interessi sostanziali (cfr. 26
maggio 2015, n. 119). 
    Oltre a cio', la societa' ricorrente non ha allegato in  giudizio
alcun, solido, elemento che deponga  per  l'insussistenza  di  motivi
collegati  all'esigenza  di  tutelare,  mediante   la   riforma   dei
corrispettivi  dovuti  al  concessionario,  equilibri  stringenti   e
generali di finanza pubblica che, in effetti, sembrano aver  ispirato
la disposizione in questione. 
    V. Alla stregua delle precedenti considerazioni,  atteso  che  le
controversie, come sopra riunite, sono insuscettibili di  definizione
indipendentemente dalla  risoluzione  delle  delineate  questioni  di
legittimita' costituzionale, il giudizio ad esse relativo va  sospeso
e vanno rimesse alla Corte costituzionale,  ai  sensi  dell'art.  134
della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1 e dell'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  le
questioni di legittimita' costituzionale  precedentemente  illustrate
sub IV.1 e IV.2, riguardanti: 
        la violazione dell'art. 77 della  Costituzione  (carenza  dei
presupposti  di  straordinaria  necessita'  e  di  urgenza)  e  degli
articoli 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo dell'illegittima
legificazione di atti amministrativi; -la violazione  degli  articoli
3, 24,  25,  101,  102,  103,  111  e  113  della  Costituzione,  per
interferenza  con  l'esercizio  della  funzione  giurisdizionale;   e
sollevate con riguardo all'art. 2 del decreto-legge 7 luglio 2022, n.
85 (disciplina trasfusa, poi, nell'art. 7-ter  del  decreto-legge  16
giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, in legge 5  agosto
2022, n. 108), per contrasto con gli articoli 77 e 3,  24,  25,  101,
102, 103, 111 e 113 della Costituzione.