P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Quarta),  parzialmente  ed   interlocutoriamente   pronunziando   sui
ricorsi, come in epigrafe indicati, cosi' dispone: 
        Riunisce i ricorsi numeri R.G. 1453 del 2022 e 8175 del 2022; 
        Preliminarmente,  respinge  le  eccezioni   di   difetto   di
giurisdizione,   proposte   dalla   difesa   delle    amministrazioni
resistenti; 
        Dichiara - visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87 - rilevanti e non manifestamente infondate  le  questioni
di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 7 luglio
2022,  n.  85  (disciplina  trasfusa,  poi,   nell'art.   7-ter   del
decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito,  con  modificazioni,
in legge 5 agosto 2022, n. 108), in relazione agli articoli 77  e  3,
24, 25, 101, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, nei  termini  di
cui in motivazione; 
        Sospende, conseguentemente,  il  giudizio  relativo  ai  come
sopra riuniti ricorsi ed ordina l'immediata trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale; 
        Ordina che, a cura della Segreteria,  la  presente  decisione
sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri
e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati. 
    Cosi' deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  7
dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati: 
        Roberto Politi, Presidente, estensore; 
        Angelo Fanizza, consigliere, estensore; 
        Giuseppe Grauso, referendario. 
 
                  Il Presidente, estensore: Politi