P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta), parzialmente ed interlocutoriamente pronunziando sui ricorsi, come in epigrafe indicati, cosi' dispone: Riunisce i ricorsi numeri R.G. 1453 del 2022 e 8175 del 2022; Preliminarmente, respinge le eccezioni di difetto di giurisdizione, proposte dalla difesa delle amministrazioni resistenti; Dichiara - visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 (disciplina trasfusa, poi, nell'art. 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, in legge 5 agosto 2022, n. 108), in relazione agli articoli 77 e 3, 24, 25, 101, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione; Sospende, conseguentemente, il giudizio relativo ai come sopra riuniti ricorsi ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della Segreteria, la presente decisione sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati: Roberto Politi, Presidente, estensore; Angelo Fanizza, consigliere, estensore; Giuseppe Grauso, referendario. Il Presidente, estensore: Politi