P.Q.M.
Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953,
Ritenute le questioni rilevanti e non manifestamente infondate,
Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale - per
violazione dell'art. 76 Cost. - della norma di cui all'art. 1, comma
4, decreto legislativo n. 8/2016 nella parte in cui prevede che la
disposizione del comma 1 dello stesso art. l decreto legislativo n.
8/2016 non si applichi ai reati di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
nonche', in subordine
Solleva questione di legittimita' costituzionale - per violazione
dell'art. 76 Cost. - della norma di cui all'art. 1 decreto
legislativo n. 7/2016 nella parte in cui non prevede l'abrogazione,
trasformandolo in illecito amministrativo, del reato previsto
dall'art. 10-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
conseguentemente dell'art. 10-bis, decreto legislativo n. 286/1998
nella parte in cui prevede la pena dell'ammenda da 5.000 a 10.000
euro anziche' la sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro.
Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale.
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte costituzionale.
Da' atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n.
87/1953, che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e che,
pertanto essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono
considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 c.p.p.
Firenze, 17 luglio 2023
Il Giudice: Franco Attina'