P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera  b),  legge
reg. Piemonte n. 3/2010, per contrasto con l'art. 3 Cost.; 
    Sospende il processo in corso; 
    Dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del
processo alla Corte costituzionale; 
    Dispone che la cancelleria notifichi la presente  ordinanza  alle
parti e al Presidente  della  Giunta  regionale  del  Piemonte  e  la
comunichi al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte. 
        Torino, 9 novembre 2023 
 
                        Il Giudice: Sburlati