P.Q.M.
Visto l'art. 23, legge n. 87/1953,
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), legge
reg. Piemonte n. 3/2010, per contrasto con l'art. 3 Cost.;
Sospende il processo in corso;
Dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del
processo alla Corte costituzionale;
Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle
parti e al Presidente della Giunta regionale del Piemonte e la
comunichi al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte.
Torino, 9 novembre 2023
Il Giudice: Sburlati