P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, 
        Dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  2-bis,
della legge n. 89 del 2001, in riferimento agli articoli 111, secondo
comma, e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
nella parte in cui si applica al processo  di  primo  grado  previsto
dall'art. 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008  come  modificato
dal decreto-legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella  legge
n. 46/2017; 
        Dispone   la   sospensione   del   giudizio   e   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        Manda alla cancelleria per  provvedere  alla  notifica  della
presente ordinanza alle parti  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e alla comunicazione della stessa ai presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
          Cosi' deciso in Milano, nella camera di  consiglio  del  25
ottobre 2022. 
 
                       Il Presidente: Chiulli