P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nella parte in cui si applica al processo di primo grado previsto dall'art. 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008 come modificato dal decreto-legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46/2017; Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e alla comunicazione della stessa ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022. Il Presidente: Chiulli