P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva,
nei termini dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 27-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n.  448
del 1988, cosi' come inserito dall'art. 8, comma 1,  lettera  b)  del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni
dalla legge 13  novembre  2023,  n.  159,  per  la  violazione  degli
articoli 3 e 31 della Costituzione. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; dispone che, a cura della
cancelleria, gli  atti  siano  immediatamente  trasmessi  alla  Corte
costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti
in causa ed al pubblico ministero  sede  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, e che  sia  anche  comunicata  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
      Trento, 6 marzo 2024 
 
                          Il giudice: Gallo