P. Q. M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva,
nei termini dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 27-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448
del 1988, cosi' come inserito dall'art. 8, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni
dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, per la violazione degli
articoli 3 e 31 della Costituzione.
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; dispone che, a cura della
cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte
costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti
in causa ed al pubblico ministero sede nonche' al Presidente del
Consiglio dei ministri, e che sia anche comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
Trento, 6 marzo 2024
Il giudice: Gallo