P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione
autonoma di Bolzano, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, visti l'art. 134 Cost., l'art. 1 della
legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di costituzionalita' dell'art. 61, comma 2, della L.P.
Bolzano n. 9/2018 rispetto agli articoli articoli 3, 42, 53, 97 e 117
della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1, protocollo
n. 1), della C.E.D.U., nei termini indicati in motivazione.
Sospende medio tempore il presente giudizio con rinvio al
definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa e al Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio
provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano.
Cosi' deciso in Bolzano nella Camera di consiglio del giorno 24
aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Edith Engl, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere, Estensore
Il presidente: Lorenza Pantozzi Lerjefors
L'Estensore: Sacchetti