P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Regionale  di  Giustizia  Amministrativa  -  Sezione
autonoma di Bolzano, interlocutoriamente  pronunciando  sul  ricorso,
come in epigrafe proposto, visti l'art. 134  Cost.,  l'art.  1  della
legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della  legge  11  marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione di costituzionalita' dell'art.  61,  comma  2,  della  L.P.
Bolzano n. 9/2018 rispetto agli articoli articoli 3, 42, 53, 97 e 117
della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1,  protocollo
n. 1), della C.E.D.U., nei termini indicati in motivazione. 
    Sospende  medio  tempore  il  presente  giudizio  con  rinvio  al
definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti  in  causa  e  al  Presidente  della  Provincia
Autonoma di Bolzano, nonche' comunicata al Presidente  del  Consiglio
provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. 
    Cosi' deciso in Bolzano nella Camera di consiglio del  giorno  24
aprile 2024 con l'intervento dei magistrati: 
      Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente 
      Margit Falk Ebner, Consigliere 
      Edith Engl, Consigliere 
      Andrea Sacchetti, Consigliere, Estensore 
 
              Il presidente: Lorenza Pantozzi Lerjefors 
 
 
                                               L'Estensore: Sacchetti