P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Seconda Bis) visto l'art. 23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
ritenutane la rilevanza e  la  non  manifesta  infondatezza,  solleva
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4,  della
legge regionale n. 7/2017 in riferimento agli articoli  5,  97,  114,
secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e sesto comma,  e  118
Cost della Costituzione; per l'effetto, dispone  la  sospensione  del
giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Rinvia ogni definitiva statuizione in rito, nel  merito  e  sulle
spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale,  ai  sensi
del Part. 79 ed 80 del cpa. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente  della  Giunta
Regionale del Lazio e sia  comunicata  al  Presidente  del  Consiglio
Regionale del Lazio. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  17
aprile 2024 con l'intervento dei magistrati: 
    Michelangelo Francavilla, Presidente FF 
    Salvatore  Gatto  Costantino,  Consigliere,  Estensore   Giuseppe
Licheri, Referendario 
 
                     Il Presidente: Francavilla 
 
 
                                             L'Estensore: Costantino