P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Seconda Bis) visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4, della
legge regionale n. 7/2017 in riferimento agli articoli 5, 97, 114,
secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e sesto comma, e 118
Cost della Costituzione; per l'effetto, dispone la sospensione del
giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Rinvia ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale, ai sensi
del Part. 79 ed 80 del cpa.
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta
Regionale del Lazio e sia comunicata al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio.
Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 17
aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente FF
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore Giuseppe
Licheri, Referendario
Il Presidente: Francavilla
L'Estensore: Costantino