P.Q.M. 
 
    Letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione,  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
n. 87. 
    Promuove di ufficio, per violazione degli articoli 3 e 111  della
Costituzione   della   Costituzione,   ,questione   di   legittimita'
costituzionale costituzionalita' dell'art. 34 del codice di procedura
penale nella parte in cui non prevede la incompatibilita' a  decidere
in sede di giudizio abbreviato del giudice che  abbia  in  precedenza
ammesso l'imputato alla messa alla prova, in tale  sede  esprimendosi
espressamente in ordine alla qualificazione  giuridica  dei  fatti  e
riqualificando  la  ipotesi  originariamente  contestata  in  diverso
titolo di reato. 
    Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza  sia  notificata
alle parti in causa ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' comunicata al Presidente del Senato ed  al  Presidente  della
Camera  dei  deputati  e   all'esito   sia   trasmessa   alla   Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
        Macerata, 3 luglio 2024 
 
                           Il GIP: Manzoni