P. Q. M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva,
nei termini indicati, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 47-quinquies, c. 7, legge n. 354/1975 per violazione degli
artt. 3 Costituzione, 3 c. 2 Costituzione in relazione agli artt. 2,
29, 30 e 31, c. 2 Costituzione, nonche' all'art. 117 Costituzione in
relazione agli artt. 14-8 CEDU, nella parte in cui prevede che la
detenzione domiciliare sostitutiva possa essere concessa al padre
detenuto «se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo
di affidare la prole ad altri che al padre»;
In via gradata, solleva, nei termini indicati, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 47-quinquies, c. 7, legge n.
354/1975 per violazione degli artt. 3 Costituzione, 3 c. 2
Costituzione in relazione agli artt. 2, 29, 30 e 31, c. 2
Costituzione, nonche' 117 Costituzione in relazione agli artt. 14-8
CEDU, nella parte in cui prevede che la detenzione domiciliare
sostitutiva possa essere concessa al padre detenuto se «non vi e'
modo di affidare la prole ad altri che al padre».
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
Dispone che, a cura della Cancelleria, gli atti siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico
ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e che
sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Bologna, 9 aprile 2024
Il Presidente: Letizia
Il Magistrato estensore: Ezio
----
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA
L'anno 2024 giorno 8 del mese di agosto in Bologna si e' riunito
in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:
dott. Romano Ezio, Presidente;
dott. Bedini Marco, giudice;
dott.ssa Brazzi Francesca, esperta;
dott.ssa Mediani Giorgia, esperta;
per deliberare nel procedimento di:
correzione errore materiale, art. 130 codice di procedura
penale;
in relazione alla posizione di Cardinale Massimo, nato a Bari
(BA) il 10 agosto 1963, detenuto presso la Casa circondariale di
Ferrara in espiazione della pena di cui al cumulo SIEP n. 2023/187
emesso dalla Procura di Pordenone il 4 giugno 2024, pari ad anni 3,
mesi 8 e giorni 20 di reclusione;
decorrenza pena 10 settembre 2023; fine pena 28 febbraio 2027
(detratti 90 giorni per liberazione anticipata).
Rilevato
Che con ordinanza n. 2024/1321 del 9 aprile 2024 il Tribunale di
sorveglianza di Bologna ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale nel procedimento 2021/2279 SIUS TDS, avente ad oggetto
domande di misure alternative avanzate da Cardinale Massimo;
Che nel corpo dell'ordinanza, laddove le censure di legittimita'
attengono, tra i vari parametri, anche all'art. 117 Costituzione in
relazione agli artt. 14-8 CEDU e' in talune pagine erroneamente
indicata la dicitura «e 117 Costituzione in relazione agli artt.
114-8 CEDU»;
Che il riferimento all'art. 114 CEDU e' frutto di mero errore di
battitura, essendo evidente dal testo della motivazione come il
parametro convenzionale ritenuto rilevante ai sensi dell'art. 117
Costituzione sia quello rappresentato dagli artt. 14 e 8 CEDU;
Che, dunque, appare opportuno procedere a correzione
dell'ordinanza n. 2024/1321;
P.Q.M.
Visto l'art. 130 codice di procedura penale, dispone la
correzione dell'ordinanza n. 2024/1321 emessa dal Tribunale di
sorveglianza di Bologna 9 aprile 2024 nel senso che, laddove risulta
scritto:
«[...] e 117 Costituzione, in relazione agli articoli 114-8
CEDU»
Debba, invece, intendersi e leggersi;
«[...] e 117 Costituzione, in relazione agli articoli 14-8
CEDU»
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Bologna, 8 agosto 2024
Il Presidente: Romano Ezio