P. Q. M.
Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, dell'art. 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 come sostituito
dall'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 48\203 convertito con
modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (in Gazzetta Ufficiale
3 luglio 2023, n. 153) nella parte in cui prevede «Se l'importo
omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da una volta e mezza... l'importo omesso»
per contrarieta' all'art. 3 della Costituzione.
Sospende il presente procedimento;
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale;
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza
venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
Si comunichi.
Brescia, 14 agosto 2024
Il Giudice: Pipponzi