P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,   dell'art.   2,   comma   1-bis,   del
decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638  come  sostituito
dall'art. 23, comma 1, del decreto-legge  n.  48\203  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (in Gazzetta Ufficiale
3 luglio 2023, n. 153) nella  parte  in  cui  prevede  «Se  l'importo
omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da una volta e mezza...  l'importo  omesso»
per contrarieta' all'art. 3 della Costituzione. 
    Sospende il presente procedimento; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale; 
    Dispone che, a cura  della  cancelleria,  la  presente  ordinanza
venga  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Si comunichi. 
        Brescia, 14 agosto 2024 
 
                        Il Giudice: Pipponzi