P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): 
        i) dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le
questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12,  comma  3,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 220/2002,  nei  sensi  di
cui in motivazione, in relazione agli artt. 3, 45, 117, comma 1,  (in
relazione articoli 3 della Convenzione europea dei diritti  dell'uomo
e 1 del relativo Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione), 11  e
117 della Costituzione (in relazione agli artt. 17 e 49, par 3, della
Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea); 
        ii) sospende, per l'effetto, in parte qua, ai sensi dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  il  presente  giudizio  previa
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la  risoluzione
del suindicato incidente di costituzionalita'; 
        iii) ordina che, a cura della Segreteria  della  Sezione,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
        iv) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in  merito  e
sulle  spese  di  lite  all'esito  del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  27
giugno 2024 con l'intervento dei magistrati: 
        Giancarlo Montedoro, Presidente; 
        Giordano Lamberti, consigliere; 
        Davide Ponte, consigliere; 
        Lorenzo Cordi', consigliere, estensore; 
        Marco Poppi, consigliere. 
 
                      Il Presidente: Montedoro 
 
 
                                                 L'estensore: Cordi'