P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):
i) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 220/2002, nei sensi di
cui in motivazione, in relazione agli artt. 3, 45, 117, comma 1, (in
relazione articoli 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
e 1 del relativo Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione), 11 e
117 della Costituzione (in relazione agli artt. 17 e 49, par 3, della
Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea);
ii) sospende, per l'effetto, in parte qua, ai sensi dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio previa
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione
del suindicato incidente di costituzionalita';
iii) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
iv) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e
sulle spese di lite all'esito del giudizio di legittimita'
costituzionale.
Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 27
giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente;
Giordano Lamberti, consigliere;
Davide Ponte, consigliere;
Lorenzo Cordi', consigliere, estensore;
Marco Poppi, consigliere.
Il Presidente: Montedoro
L'estensore: Cordi'