P.Q.M. 
 
    il Giudice: 
        1) dichiara non  manifestamente  infondata  la  questione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 168-bis del codice penale, in
riferimento al principio di ragionevolezza di cui  all'art.  3  della
Costituzione, nella parte in cui  non  consente  la  sospensione  del
processo con messa alla prova in relazione  al  delitto  di  incendio
boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma,  del  codice
penale; 
        2) per l'effetto, dispone la  trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale e la sospensione del procedimento. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di  cui  all'art.  23,
ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. 
      Cagliari, 28 novembre 2024. 
 
                             Il Giudice