P.Q.M.
il Giudice:
1) dichiara non manifestamente infondata la questione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 168-bis del codice penale, in
riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui non consente la sospensione del
processo con messa alla prova in relazione al delitto di incendio
boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, del codice
penale;
2) per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale e la sospensione del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23,
ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87.
Cagliari, 28 novembre 2024.
Il Giudice