P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione  collegiali,  cosi
provvede: 
      Dichiara rilevante nel presente giudizio e  non  manifestamente
infondata  la  questione   di   legittimita'   costituzionale   dalla
disposizione ex art. 291, I co., c.c. nella  parte  che  prevede  che
«l'adozione e' permessa alle persone che  non  hanno  discendenti»  -
come interpretata all'esito della sentenza n. 577 del  1988  e  della
sentenza n. 345 del 1992 della Corte costituzionale - nella parte  in
cui non consente una deroga al divieto in assenza di  pregiudizio  ai
discedenti minori derivante dall'adozione  rimessa  alla  valutazione
del giudice a fronte dell'automatismo del divieto per  la  violazione
delle disposizioni ex  articoli  2  e  3  Cost.  e  8  Carta  EDU  in
riferimento alla disposizione ex art. 117, I co., Cost.; 
      sospende il giudizio; 
      dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura  della
cancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
e sia comunicata ai Presidenti del Senato della  Repubblica  e  della
Camera dei deputati; 
      ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del giudizio  insieme  con  la  prova
delle comunicazioni e notificazioni di cui al precedene capoverso. 
    Cosi' deciso nella Camera di consiglio in  Civitavecchia,  il  13
gennaio 2025. 
 
                        Il Presidente: Gelso  
 
 
                                              Il giudice: Barzellotti