P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiali, cosi
provvede:
Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dalla
disposizione ex art. 291, I co., c.c. nella parte che prevede che
«l'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti» -
come interpretata all'esito della sentenza n. 577 del 1988 e della
sentenza n. 345 del 1992 della Corte costituzionale - nella parte in
cui non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai
discedenti minori derivante dall'adozione rimessa alla valutazione
del giudice a fronte dell'automatismo del divieto per la violazione
delle disposizioni ex articoli 2 e 3 Cost. e 8 Carta EDU in
riferimento alla disposizione ex art. 117, I co., Cost.;
sospende il giudizio;
dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del giudizio insieme con la prova
delle comunicazioni e notificazioni di cui al precedene capoverso.
Cosi' deciso nella Camera di consiglio in Civitavecchia, il 13
gennaio 2025.
Il Presidente: Gelso
Il giudice: Barzellotti