P.Q.M. 
 
    Letti gli art. 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale  n.
1/1948 e 23 ss., legge n. 87/1953, solleva questione di  legittimita'
costituzionale in relazione  all'art.  5,  comma  8-bis  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con gli articoli  3
e 27 della Costituzione, nella  parte  in  cui  prevede  il  medesimo
trattamento  sanzionatorio  per  il  delitto  di   contraffazione   o
alterazione degli atti e dei documenti ivi previsti e per il  delitto
di uso dei documenti stessi, e non  invece  trattamenti  sanzionatori
differenziati, non prevedendo in particolare che la pena prevista per
il delitto di  uso  degli  atti  e  dei  documenti  contraffatti  ivi
previsti sia determinato riducendo di un terzo la pena  prevista  per
la contraffazione  o  alterazione  degli  atti  e  documenti  stessi,
analogamente a quanto previsto dall'art. 489 del codice penale. 
    Sospende il giudizio in corso nei confronti  dell'imputato  ed  i
relativi termini di prescrizione fino alla definizione  del  giudizio
incidentale di legittimita'  costituzionale  con  restituzione  degli
atti al giudice procedente. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e comunicata ai  Presidenti  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
      Santa Maria Capua Vetere, 20 gennaio 2025 
 
                          Il giudice: Zullo