P.Q.M.
Letti gli art. 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale n.
1/1948 e 23 ss., legge n. 87/1953, solleva questione di legittimita'
costituzionale in relazione all'art. 5, comma 8-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con gli articoli 3
e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede il medesimo
trattamento sanzionatorio per il delitto di contraffazione o
alterazione degli atti e dei documenti ivi previsti e per il delitto
di uso dei documenti stessi, e non invece trattamenti sanzionatori
differenziati, non prevedendo in particolare che la pena prevista per
il delitto di uso degli atti e dei documenti contraffatti ivi
previsti sia determinato riducendo di un terzo la pena prevista per
la contraffazione o alterazione degli atti e documenti stessi,
analogamente a quanto previsto dall'art. 489 del codice penale.
Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato ed i
relativi termini di prescrizione fino alla definizione del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale con restituzione degli
atti al giudice procedente.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente
del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Santa Maria Capua Vetere, 20 gennaio 2025
Il giudice: Zullo