Conclude 
 
    Affinche' la Corte costituzionale voglia accogliere  il  presente
ricorso e per l'effetto dichiarare costituzionalmente illegittimi gli
articoli 22, comma 6; 41, commi 3 e 4, 42, 43, 44, 45 e 144; 59;  76,
comma 4; articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,  104,  105,
106, 107, 108, 109, e 110; 111, 112, 113, 114, 115,  116,  117,  118,
123 e 124; 125, 126, 127, 130, 131, 134, 136 e 137 della legge  della
Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61  pubblicata  nel  BUR  n.  2,
parte prima, in  data  8  gennaio  2025,  recante  «Testo  unico  del
turismo» per le ragioni esposte in relazione a ciascun motivo. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. Attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del
7 marzo 2025 di  impugnativa  della  legge  regionale,  con  allegata
relazione; 
        2. Legge della Regione  Toscana  31  dicembre  2024,  n.  61,
pubblicata nel BUR n. 2, parte prima, in data 8 gennaio 2025, recante
«Testo unico del turismo». 
          Roma, 10 marzo 2025 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Santini 
 
 
                        Il vice Avvocato generale dello Stato: Mangia