Conclude
Affinche' la Corte costituzionale voglia accogliere il presente
ricorso e per l'effetto dichiarare costituzionalmente illegittimi gli
articoli 22, comma 6; 41, commi 3 e 4, 42, 43, 44, 45 e 144; 59; 76,
comma 4; articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, e 110; 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
123 e 124; 125, 126, 127, 130, 131, 134, 136 e 137 della legge della
Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 pubblicata nel BUR n. 2,
parte prima, in data 8 gennaio 2025, recante «Testo unico del
turismo» per le ragioni esposte in relazione a ciascun motivo.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. Attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del
7 marzo 2025 di impugnativa della legge regionale, con allegata
relazione;
2. Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61,
pubblicata nel BUR n. 2, parte prima, in data 8 gennaio 2025, recante
«Testo unico del turismo».
Roma, 10 marzo 2025
L'Avvocato dello Stato: Santini
Il vice Avvocato generale dello Stato: Mangia