P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Ravenna, ritenuta la questione  rilevante  e  non
manifestamente infondata dispone, ai sensi e per gli effetti  di  cui
all'art. 23 della  legge  n.  87/1953,  la  trasmissione  degli  atti
(comprese le comunicazioni e le notificazioni di  cui  alla  presente
ordinanza)  del  presente  procedimento  alla  Corte   costituzionale
affinche' valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento
agli articoli 3 e 38, 2° comma della Costituzione, l'art.  69,  legge
n. 153/1969 nella parte in cui esso non prevede una  soglia  -  sulla
quale INPS non puo' comunque soddisfarsi, nemmeno  allorquando  opera
una trattenuta diretta sulla pensione  a  compensazione  del  proprio
credito - pari all'ammontare corrispondente al  doppio  della  misura
massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo  di  1.000  euro,
risultando la pensione aggredibile  solo  oltre  tale  soglia,  nella
misura di un quinto. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
    Dispone, altresi', che la presente ordinanza sia  comunicata  con
immediatezza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla  decisione
della Corte costituzionale. 
    Si comunichi 
      Ravenna, li 3 aprile 2025 
 
                         Il gudice: Bernardi