P. Q. M.
Il Tribunale di Ravenna, ritenuta la questione rilevante e non
manifestamente infondata dispone, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 23 della legge n. 87/1953, la trasmissione degli atti
(comprese le comunicazioni e le notificazioni di cui alla presente
ordinanza) del presente procedimento alla Corte costituzionale
affinche' valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento
agli articoli 3 e 38, 2° comma della Costituzione, l'art. 69, legge
n. 153/1969 nella parte in cui esso non prevede una soglia - sulla
quale INPS non puo' comunque soddisfarsi, nemmeno allorquando opera
una trattenuta diretta sulla pensione a compensazione del proprio
credito - pari all'ammontare corrispondente al doppio della misura
massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro,
risultando la pensione aggredibile solo oltre tale soglia, nella
misura di un quinto.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
dei ministri.
Dispone, altresi', che la presente ordinanza sia comunicata con
immediatezza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione
della Corte costituzionale.
Si comunichi
Ravenna, li 3 aprile 2025
Il gudice: Bernardi