P. Q. M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva,
nei termini indicati, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 58-quater, comma 3 O.P. per contrarieta' agli articoli 3
della Costituzione, 3 comma 2 della Costituzione in relazione agli
articoli 13 e 27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui
prevede che «il divieto di concessione dei benefici opera per un
periodo di tre anni dal momento della ripresa dell'esecuzione della
custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca di
cui al comma 2» invece di stabilire che «Il divieto di concessione
dei benefici opera per un periodo pari alla meta' della pena residua
e, comunque, non oltre tre anni, e decorre dal momento della ripresa
dell'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il
provvedimento di revoca di cui al comma 2»;
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico
ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e che
sia anche comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cosi' deciso in Bologna, il 15 luglio 2025
Il Magistrato di sorveglianza: Romano