P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva,
nei  termini  indicati,  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 58-quater, comma 3 O.P. per contrarieta'  agli  articoli  3
della Costituzione, 3 comma 2 della Costituzione  in  relazione  agli
articoli 13 e 27, comma 3 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
prevede che «il divieto di concessione  dei  benefici  opera  per  un
periodo di tre anni dal momento della ripresa  dell'esecuzione  della
custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca di
cui al comma 2» invece di stabilire che «Il  divieto  di  concessione
dei benefici opera per un periodo pari alla meta' della pena  residua
e, comunque, non oltre tre anni, e decorre dal momento della  ripresa
dell'esecuzione della custodia o della pena  o  e'  stato  emesso  il
provvedimento di revoca di cui al comma 2»; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed  al   pubblico
ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei  ministri,  e  che
sia anche comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Bologna, il 15 luglio 2025 
 
               Il Magistrato di sorveglianza: Romano