P.Q.M. 
 
    la Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in
speciale composizione, non definitivamente pronunciando  sul  ricorso
in epigrafe, 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione
agli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della  Costituzione,
la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  23-quater  del
decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  inserito  dalla  legge  di
conversione 18 dicembre 2020, n. 176; 
    dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina   la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito ed in ordine alle spese. 
    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del
codice di giustizia contabile. 
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera di  consiglio  del  16  luglio
2025. 
 
                    Il Presidente: Della Ventura