P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, visto l'art.
134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale n. 1  del
9 febbraio 1948 e l'art. 23 della legge n.  87  del  1°  marzo  1953,
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis della legge 5 febbraio
1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art.  1
comma 1, 1-bis e  1-ter  del  decreto-legge  28  marzo  2025,  n.  36
(Disposizioni  urgenti  in   materia   di   cittadinanza   italiana),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  maggio  2025,  n.  74,
nella parte in cui stabilisce che la disposizione si applica  a  «chi
e' nato all'estero anche prima della data di entrata  in  vigore  del
presente articolo» ed  alle  condizioni  previste  alle  lettere  a),
a-bis) e b), in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 22,  24,  56,  58,
72,  77  e  117  della  Costituzione,  quest'ultimo  con  riferimento
all'art. 14 della CEDU ed all'art. 26 del  Patto  internazionale  sui
diritti civili e politici: 
        dispone la sospensione del presente procedimento; 
        ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale; 
        ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti in causa e alla  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due  Camere  del
Parlamento. 
    Cosi' deciso nella Camera di consiglio della Sezione  civile  del
Tribunale di Mantova, il 23 ottobre 2025. 
 
                       Il Presidente: Bertola