P. Q. M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, visto l'art.
134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del
9 febbraio 1948 e l'art. 23 della legge n. 87 del 1° marzo 1953,
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis della legge 5 febbraio
1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 1
comma 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36
(Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza italiana),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74,
nella parte in cui stabilisce che la disposizione si applica a «chi
e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del
presente articolo» ed alle condizioni previste alle lettere a),
a-bis) e b), in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 22, 24, 56, 58,
72, 77 e 117 della Costituzione, quest'ultimo con riferimento
all'art. 14 della CEDU ed all'art. 26 del Patto internazionale sui
diritti civili e politici:
dispone la sospensione del presente procedimento;
ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza
sia notificata alle parti in causa e alla Presidente del Consiglio
dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Cosi' deciso nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale di Mantova, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente: Bertola