P. Q. M. 
 
      
    Il Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  convenuto
opposto S.C. nel giudizio a quo; 
        sospende il giudizio e, ai sensi dell'art. 23 della legge  11
marzo 1953, n. 87; 
        dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla   ecc.ma   Corte
costituzionale affinche' si pronunci sulla questione di  legittimita'
costituzionale degli  articoli  3,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
79/1997, 12 comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, e 23 comma 1,  del
decreto-legge  n.  4/2019  per  contrasto   con   l'art.   36   della
Costituzione e  l'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 1 del protocollo n. 1 alla CEDU; 
        dispone la comunicazione della presente ordinanza alle  parti
in causa, nonche' la sua notificazione al  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri,  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e  al
Presidente della Camera dei deputati; 
        rinvia ogni  ulteriore  statuizione  all'esito  del  giudizio
incidentale promosso con la presente ordinanza. 
    Viste le disposizioni di legge  a  tutela  dei  diritti  o  della
dignita' della parte interessata, manda alla cancelleria di procedere
all'oscuramento delle generalita'. 
      Padova, 11 dicembre 2025 
 
                   Il giudice del lavoro: Pascali