P. Q. M.
Il Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro:
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale sollevata dal convenuto
opposto S.C. nel giudizio a quo;
sospende il giudizio e, ai sensi dell'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87;
dispone la trasmissione degli atti alla ecc.ma Corte
costituzionale affinche' si pronunci sulla questione di legittimita'
costituzionale degli articoli 3, comma 2, del decreto-legge n.
79/1997, 12 comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, e 23 comma 1, del
decreto-legge n. 4/2019 per contrasto con l'art. 36 della
Costituzione e l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in
relazione all'art. 1 del protocollo n. 1 alla CEDU;
dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti
in causa, nonche' la sua notificazione al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al
Presidente della Camera dei deputati;
rinvia ogni ulteriore statuizione all'esito del giudizio
incidentale promosso con la presente ordinanza.
Viste le disposizioni di legge a tutela dei diritti o della
dignita' della parte interessata, manda alla cancelleria di procedere
all'oscuramento delle generalita'.
Padova, 11 dicembre 2025
Il giudice del lavoro: Pascali