P. Q. M. 
 
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della   legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953; 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale, per  violazione
degli articoli  3  e  27,  comma  3,  della  Costituzione,  dell'art.
583-quater, comma 1, del codice penale, nella parte in cui stabilisce
che per il reato ivi descritto si applichi la pena da  due  a  cinque
anni, invece che la pena da otto mesi a cinque anni; 
    Dichiara  sospesi  il  processo  a  quo  ed  il   decorso   della
prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale  dinnanzi
alla Corte costituzionale; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Da' atto che la presente ordinanza e' stata letta  in  udienza  e
deve considerarsi dunque notificata ai  soggetti  presenti  ai  sensi
dell'art. 148, comma 2, del codice di procedura penale; 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per   la
comunicazione della stessa al Presidente del Senato della  Repubblica
e al Presidente della Camera dei deputati. 
        Modena, 19 febbraio 2026 
 
                         Il Giudice: Perrone