P. Q. M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;
Solleva questione di legittimita' costituzionale, per violazione
degli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione, dell'art.
583-quater, comma 1, del codice penale, nella parte in cui stabilisce
che per il reato ivi descritto si applichi la pena da due a cinque
anni, invece che la pena da otto mesi a cinque anni;
Dichiara sospesi il processo a quo ed il decorso della
prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale dinnanzi
alla Corte costituzionale;
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Da' atto che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e
deve considerarsi dunque notificata ai soggetti presenti ai sensi
dell'art. 148, comma 2, del codice di procedura penale;
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la
comunicazione della stessa al Presidente del Senato della Repubblica
e al Presidente della Camera dei deputati.
Modena, 19 febbraio 2026
Il Giudice: Perrone