P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione,  23  e  ss.  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' degli articoli 147 del codice penale e 47-ter comma
1-ter ord. penit. nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi
espressamente   contemplati,   l'ipotesi   di   rinvio    facoltativo
dell'esecuzione  quando  la  pena  debba  svolgersi   in   condizioni
contrarie al senso di umanita', per violazione dell'art. 27, comma 3,
dell'art. 117, comma 1 (nella parte in cui recepisce l'art.  3  della
Convenzione europea  sui  diritti  dell'uomo  del  4  novembre  1950,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e nell'interpretazione  a
sua volta fornita  dalla  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  di
«trattamento inumano o degradante»),  dell'art.  2  e  dell'art.  25,
comma 2 della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende il procedimento in corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti sia notificata  alle  parti  ed  al  pubblico
ministero  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Firenze, 17 febbraio 2026 
 
                 Il Presidente estensore: Bortolato