P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11
marzo 1953, n. 87;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' degli articoli 147 del codice penale e 47-ter comma
1-ter ord. penit. nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi
espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo
dell'esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni
contrarie al senso di umanita', per violazione dell'art. 27, comma 3,
dell'art. 117, comma 1 (nella parte in cui recepisce l'art. 3 della
Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 4 novembre 1950,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e nell'interpretazione a
sua volta fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di
«trattamento inumano o degradante»), dell'art. 2 e dell'art. 25,
comma 2 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di
trasmissione degli atti sia notificata alle parti ed al pubblico
ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
Firenze, 17 febbraio 2026
Il Presidente estensore: Bortolato