per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni  di  legittimita'  costituzionale  del   testo   originario
dell'art. 11, comma 1, della legge della  Regione  Puglia  30  maggio
2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorita' idrica pugliese), promosse dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli  artt.  3,
51, 97, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione,  con  il
ricorso n. 81 del 2011, indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge reg.  Puglia  n.  9
del 2011, quale sostituito dall'art.  3  della  legge  della  Regione
Puglia  13  ottobre  2011,  n.  27,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 30 maggio 2011, n.  9  (Istituzione  dell'Autorita'  idrica
pugliese)», promosse dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in
riferimento agli artt. 3, 51, 97, 117,  terzo  comma,  e  120,  primo
comma, Cost., con il ricorso n. 170 del 2011, indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                       Franco GALLO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI