per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 33, comma 16, della  legge  12  novembre
2011, n. 183, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge  di  stabilita'  2012)»,  in
riferimento agli articoli 3, 30, 33,  34  e  97  della  Costituzione,
promossa dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dello stesso articolo 33, comma 16, della legge n. 183
del 2011, in riferimento agli articoli 117,  118,  119  e  120  della
Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione,  promossa
dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                      Giuseppe FRIGO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI