per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimita' costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 29, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 5 del 2012; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40 del decreto-legge n. 5 del 2012, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 41, 50, comma 1, 53, comma 7, 60, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 5 del 2012 promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI