per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate  pronunce  ogni  decisione  sulle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  aventi  ad  oggetto  altre
disposizioni del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5  (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.  35,  promosse  dalla
Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  29,
comma 2, del suddetto decreto-legge n. 5 del 2012; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 40 del decreto-legge n. 5 del 2012, promossa
dalla Regione Veneto, in  riferimento  all'art.  117,  quarto  comma,
della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 41, 50, comma 1, 53, comma 7, 60, commi  1
e 2, del decreto-legge n. 5 del 2012 promosse dalla  Regione  Veneto,
in riferimento agli artt. 117, terzo  e  quarto  comma,  Cost.  e  al
principio  di  leale  collaborazione,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI