per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate  pronunce  ogni  decisione  sulle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  aventi  ad  oggetto  altre
disposizioni del decreto-legge oggetto di impugnazione; 
    riuniti i giudizi; 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  9,
comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei  servizi  ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'articolo  9,  commi  1,  2,  3,  5  e   6,   del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012, sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 54
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1  (Statuto  speciale
della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),   dalla   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge  n.
95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  135  del
2012, sollevata, in riferimento agli  articoli  3  e  7  della  legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in
epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 9,  commi  1,  1-bis,  2,  3  e  5,  del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97,
117, commi secondo, lettera p), terzo, quarto e sesto, 118, 119 e 123
della Costituzione, dalle  Regioni  Lazio  e  Veneto  con  i  ricorsi
indicati in epigrafe; 
    5) dichiara non fondate - nei sensi di cui in  motivazione  -  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo  9,  comma  6,
del decreto-legge n. 95  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 135 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt.  3,
97, 117, commi secondo e quarto, 118 e 119 della Costituzione,  dalla
Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI