per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  1,  comma
497, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede  la  facolta',  per
gli acquirenti di immobili ad uso  abitativo  e  relative  pertinenze
acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito  di  pubblico
incanto,  i  quali   non   agiscono   nell'esercizio   di   attivita'
commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che,  in  deroga
all'art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione
del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   l'imposta   di
registro), la base imponibile ai  fini  delle  imposte  di  registro,
ipotecarie  e  catastali  sia  costituita  dal  valore  dell'immobile
determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del
1986, fatta salva l'applicazione dell'art. 39, primo  comma,  lettera
d),  ultimo  periodo,  del  d.P.R.  29   settembre   1973,   n.   600
(Disposizioni comuni in materia di  accertamento  delle  imposte  sui
redditi). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014. 
 
                                F.to: 
                     Luigi MAZZELLA, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI