per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14,  comma  1,
della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle  procedure  di
liquidazione delle pensioni  e  delle  ricongiunzioni,  modifiche  ed
integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, riordinamento strutturale e  funzionale  della  Direzione
generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede  che,
allorche' la malattia, contratta per causa di servizio, insorga  dopo
i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine  quinquennale
di decadenza  per  l'inoltro  della  domanda  di  accertamento  della
dipendenza delle  infermita'  o  delle  lesioni  contratte,  ai  fini
dell'ammissibilita'  della  domanda  di   trattamento   privilegiato,
decorra dalla manifestazione della malattia stessa. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2015. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA