per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'inammissibilita', per  tardivita',  dell'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri in  relazione  al  giudizio
instaurato con il ricorso (iscritto al n. 39 del 2014) proposto dalla
Regione Lombardia; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dei commi 5, 9, 10, 11, lettere b)  e  c),  12  e  16,
nonche' del comma 6, nei sensi di cui  in  motivazione,  dell'art.  1
della  legge  7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle   citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di  comuni),
promosse, in riferimento  agli  artt.  3,  5,  48,  114,  117,  commi
secondo, lettera p), e  quarto,  della  Costituzione,  dalle  Regioni
Veneto e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42  e  n.  44  del
2014); 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dei commi 5 e 12, nonche' del comma 6,  nei  sensi  di
cui in motivazione, dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse,
in riferimento  all'art.  133,  primo  comma,  Cost.,  dalle  Regioni
Veneto, Campania e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n.  42,  n.
43  e  n.  44  del  2014),  nonche'  la  questione  di   legittimita'
costituzionale dei commi da 12 a 18 dello stesso art. 1  della  legge
n. 56 del 2014, promossa, dalla sola Regione Campania (con il ricorso
n. 43 del 2014), in riferimento al medesimo art.  133,  primo  comma,
Cost.; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dei commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42 dell'art. 1 della legge
n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 144,  e
117, primo comma, Cost., in relazione  all'art.  3,  comma  2,  della
Carta europea dell'autonomia  locale,  firmata  a  Strasburgo  il  15
ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989,
n. 439), da tutte le Regioni ricorrenti; nonche' dalle  sole  Regioni
Lombardia e Veneto (con i ricorsi n. 39 e n. 42 del 2014)  anche  con
riferimento agli artt. 3  e  118  Cost.  e,  soltanto  dalla  Regione
Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), in riferimento  agli  art.
119 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della suddetta
Carta europea dell'autonomia locale; 
    5)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dei commi 17, 81 e 83 dell'art. 1 della  legge  n.  56
del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 114, secondo  comma,  e
120, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44
del 2014); 
    6)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale del comma 19 dell'art. 1 della legge n. 56  del  2014,
promossa, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 114, 117, primo comma -
in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea  dell'autonomia
locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre  1985,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439 -  e  118  Cost.,  dalla
Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014); 
    7)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale del comma 22 dell'art. 1 della legge n. 56  del  2014,
promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133,  secondo
comma, Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del  2014)
e limitatamente al solo art. 133, secondo comma, Cost. dalla  Regione
Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014); 
    8)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'art.  1
della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3,
5, 48, 114, 117, primo comma - in  relazione  all'art.  3,  comma  2,
della Carta europea dell'autonomia locale -, 118 e 138  Cost.,  dalle
Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e  Veneto  (con  il
ricorso n. 42 del 2014); 
    9)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'art.  1
della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3,
5, 48, 114, 117, primo comma - in relazione all'art.  9  della  Carta
europea dell'autonomia locale -, 118, 119 e 138 Cost., dalla  Regione
Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e dalla Regione Veneto (con
il ricorso n. 42 del 2014); 
    10)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65,  67,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 dell'art. 1  della  legge
n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt.  1,  5,  48,  97,
114, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42
del 2014); 
    11)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dei commi 57 e 89 dell'art. 1 della legge  n.  56  del
2014, promossa, in riferimento agli 117, commi secondo, lettera p), e
quarto, 118, secondo comma,  Cost.,  dalla  Regione  Puglia  (con  il
ricorso n.  44  del  2014),  nonche'  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dei commi 11 e 89 dell'art. 1 della stessa legge n. 56
del 2014, promossa, in riferimento all'art. 118, primo comma,  Cost.,
dalla medesima Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014); 
    12)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale del comma 95 dell'art. 1 della legge n. 56  del  2014,
promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117,  commi  secondo,
lettera p), terzo e quarto, 118, secondo  comma,  120  e  138  Cost.,
dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n.  39  del  2014),  Campania
(con il ricorso n. 43 del 2014) e Puglia (con il ricorso  n.  44  del
2014); 
    13)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dei commi 4, 105 e 106 dell'art. 1 della legge  n.  56
del 2014, promossa, in riferimento agli  artt.  117,  commi  secondo,
lettera p), e quarto, e 118 Cost., dalla  Regione  Campania  (con  il
ricorso n.  43  del  2014),  nonche'  la  questione  di  legittimita'
costituzionale degli stessi  commi  105,  lettere  a)  e  b),  e  106
dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in riferimento all'art.  117,
commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con
il ricorso n. 44 del 2014); 
    14)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale del comma 130 dell'art. 1 della legge n. 56 del  2014,
promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133,  secondo
comma, Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014),
nonche' la questione  di  legittimita'  costituzionale  dello  stesso
comma 130, promossa, in  riferimento  all'art.  117,  commi  secondo,
lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso  n.
44 del 2014); 
    15)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dei commi 117, 124 e 130 (terzo periodo), nonche'  del
comma 133 dell'art. 1 della  legge  n.  56  del  2014,  promosse,  in
riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost.,
dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014); 
    16) dichiara non fondata, nei sensi di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale del comma  149  dell'art.  1
della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli  artt.  97,
117, 118, 123 e 136 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso  n.
43 del 2014); 
    17) dichiara cessata la materia del contendere in relazione  alle
questioni di legittimita' costituzionale dei commi 89, 90,  91  e  92
dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli
artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera  p),  terzo  e  quarto,
118, secondo comma, e 138 Cost., da tutte le Regioni ricorrenti  (con
esclusione, da parte della Regione Puglia, del comma 90); 
    18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione  alla
questione di legittimita' costituzionale del  comma  13  dell'art.  1
della legge n. 56 del 2014, promossa, in  riferimento  all'art.  117,
commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con
il ricorso n. 44 del 2014). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI