per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  30-ter,
comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 11 agosto 2014, n. 116, nella  parte  in  cui  non  prevede  la
necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  30-ter,   comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 116 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo
comma, e 118, primo comma della Costituzione, nonche' al principio di
leale collaborazione, dalla Regione Abruzzo con il  ricorso  indicato
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI