per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
del combinato disposto degli artt. 76, comma 2, e 92 del decreto
legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di spese di giustizia - Testo B), «riprodotti»
nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo
A), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e
terzo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale
regionale di giustizia amministrativa di Trento con l'ordinanza in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI