per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara  manifestamente  inammissibili   le   questioni   di
legittimita' costituzionale  della  «legge  istitutiva»  dell'imposta
municipale propria (IMU), sollevate, in riferimento agli artt.  42  e
53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di  Massa  Carrara
con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara  manifestamente  inammissibili   le   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 8 del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in  materia  di  federalismo  Fiscale
Municipale), e dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1,  della  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  sollevate,  in
riferimento agli artt. 2, 3, 42, secondo comma, 47, primo comma, e 53
Cost.,  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di  Novara   con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO