per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  323   del   codice   penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, secondo
comma, della Costituzione, dal Giudice per  le  indagini  preliminari
del  Tribunale  ordinario  di  Enna,  con  l'ordinanza  indicata   in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO