per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Enna, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Carmelinda MORANO, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2016. Il Cancelliere F.to: Carmelinda MORANO