per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 33,  comma  3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),  come
modificato dall'art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4  novembre
2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di  lavori  usuranti,  di
riorganizzazione di enti, di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di
ammortizzatori  sociali,  di  servizi  per  l'impiego,  di  incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro
pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non  include
il convivente - nei sensi di cui in  motivazione  -  tra  i  soggetti
legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza
alla persona con handicap in situazione di gravita',  in  alternativa
al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                   Alessandro CRISCUOLO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA