per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione  Magistrati
Tributari; 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 2, 13, 15,  29-bis,  31,  32,
33, 34 e  35  del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545
(Ordinamento degli organi speciali  di  giurisdizione  tributaria  ed
organizzazione degli uffici di  collaborazione  in  attuazione  della
delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30  dicembre
1991,  n.  413);  dell'art.  37  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748  (Disciplina  delle   funzioni
dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo); dell'art. 72, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche);   del   decreto
legislativo 25 luglio 2006, n.  240,  recante  «Individuazione  delle
competenze dei magistrati capi e dei dirigenti  amministrativi  degli
uffici giudiziari nonche' decentramento su base regionale  di  talune
competenze del Ministero della giustizia, a norma degli  articoli  1,
comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della  legge
25 luglio 2005, n. 150»; degli artt. 2, comma 10-ter, e 23-quinquies,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135; dell'art. 1,  comma  404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2007); dell'art. 15,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43  (Regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.  296);  dell'art.  6  del
decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413); dell'art. 51  del
codice di procedura civile; dell'art. 15, commi 1 e  3,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27  febbraio  2013,  n.  67
(Regolamento di organizzazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), sollevate, con  riferimento  agli
artt. 101, 111 e 117, primo comma, della  Costituzione,  quest'ultimo
in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione  europea  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva  con  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  dalla  Commissione
tributaria provinciale di Reggio Emilia, con l'ordinanza indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA