per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3,
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario), convertito con modificazioni dall'art. 1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui
prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste
siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA