per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  8,  comma  3,
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario),  convertito  con  modificazioni  dall'art.  1,
comma 1, della legge 7 agosto  2012,  n.  135,  nella  parte  in  cui
prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi  previste
siano versate annualmente dalla  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed
assistenza per i  dottori  commercialisti  ad  apposito  capitolo  di
entrata del bilancio dello Stato. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA