per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia
di elezione della Camera dei deputati), limitatamente alle parole «o,
in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra  le
due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento
tra liste  o  di  apparentamento  tra  i  due  turni  di  votazione»;
dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361  (Approvazione
del testo unico delle leggi  recanti  norme  per  la  elezione  della
Camera dei deputati), come sostituito dall'art.  2,  comma  1,  della
legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «, ovvero  a  seguito
di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83»; e  dell'art.  83,
comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957,  come  sostituito  dall'art.  2,
comma 25, della legge n. 52 del 2015; 
    2) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  85  del
d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27,  della
legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato  eletto
in piu' collegi plurinominali di  dichiarare  alla  Presidenza  della
Camera  dei  deputati,  entro  otto  giorni  dalla  data  dell'ultima
proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga; 
    3) dichiara l'inammissibilita' delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della  legge  n.  52
del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e  5,  del
d.P.R.   n.   361   del   1957,   come   modificati   e   sostituiti,
rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della  legge  n.  52  del
2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo e secondo  comma,
3, primo e secondo comma, 48, secondo comma, 49, 51, primo comma, 56,
primo  comma,  della  Costituzione  e  all'art.  3   del   Protocollo
addizionale  alla  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei   diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo
1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto  1955,  n.  848,
dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza  di  indicata  in
epigrafe; 
    4) dichiara l'inammissibilita' delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957,
come modificato dall'art. 2, comma 26, della legge n.  52  del  2015,
sollevate, in riferimento all'art. 56, primo e quarto  comma,  Cost.,
dal Tribunale ordinario  di  Messina,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe; 
    5) dichiara l'inammissibilita' delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 83, comma 3, del d.P.R.  n.  361  del  1957,
come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n.  52  del  2015,
sollevate, in riferimento agli  artt.  1,  secondo  comma,  3  e  48,
secondo  comma,  Cost.,  dal  Tribunale  ordinario  di  Genova,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    6) dichiara l'inammissibilita' delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della  Repubblica),  come  modificati
dall'art. 4, commi 7 e 8,  della  legge  21  dicembre  2005,  n.  270
(Modifiche alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3 e
48, secondo comma, 49 e 51 Cost., dal Tribunale ordinario di Messina,
con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    7) dichiara l'inammissibilita' delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 35, della legge  n.  52  del  2015,
sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3 e 48, primo comma, 49,  51,
primo comma, e 56, primo comma, Cost.,  dal  Tribunale  ordinario  di
Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    8)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della  legge  n.  52
del 2015 e degli artt. 1 e 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del
d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati dall'art. 2, commi  1  e  25,
della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli  artt.  1,
secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale  ordinario
di Genova, con l'ordinanza di indicata in epigrafe; 
    9)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della  legge  n.  52
del 2015 e dell'art. 83, commi 1, numeri 5) e  6),  2,  3  e  4,  del
d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25,  della
legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo
comma, 3 e 48, secondo  comma,  Cost.,  dal  Tribunale  ordinario  di
Genova, con l'ordinanza di indicata in epigrafe; 
    10)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della  legge  n.  52
del 2015 e degli artt. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2 e 5, e  83-bis,
comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) del d.P.R.  n.  361  del  1957,  come
sostituiti e aggiunti dall'art. 2, comma 25, della legge  n.  52  del
2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e  48,
secondo  comma,  Cost.,  dal  Tribunale  ordinario  di  Genova,   con
l'ordinanza di indicata in epigrafe; 
    11)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere  a),  d)  ed  e),  della
legge n. 52 del 2015 e dell'art. 83, comma 1, numero 8),  del  d.P.R.
n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25,  della  legge
n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento all'art. 56, primo e quarto
comma, Cost., dal Tribunale ordinario  di  Messina,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    12)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera g), della  legge  n.  52
del 2015, e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma  1,
primo periodo, e 84, comma 1,  del  d.P.R.  n.  361  del  1957,  come
modificati o sostituiti,  rispettivamente,  dall'art.  2,  commi  10,
lettera c), 11 e 26, della  legge  n.  52  del  2015,  sollevate,  in
riferimento agli artt. 1, primo  e  secondo  comma,  2,  48,  secondo
comma, 51,  primo  comma,  56,  primo  e  quarto  comma,  Cost.,  dal
Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                      Ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017 
 
                              ORDINANZA 
 
    Rilevato che il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la
difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e  dei  consumatori),
in qualita' di  associazione  per  la  tutela  dei  diritti  e  degli
interessi di consumatori e di utenti, e, in proprio,  il  suo  legale
rappresentante Giuseppe Ursini, in qualita'  di  cittadino  elettore,
sono intervenuti nei giudizi  promossi  dal  Tribunale  ordinario  di
Messina (reg. ord. n. 69 del 2016), dal Tribunale ordinario di Torino
(reg. ord. n. 163 del 2016), dal Tribunale ordinario di Trieste (reg.
ord. n. 265 del 2016) e dal Tribunale ordinario di Genova (reg.  ord.
n. 268 del 2016), con atti depositati il 3 gennaio 2017; 
    che nel giudizio promosso  dal  Tribunale  di  Torino,  con  atto
depositato il 1°  agosto  2016,  hanno  chiesto  di  intervenire,  in
qualita' di cittadini elettori,  nonche'  in  qualita'  di  parti  di
giudizi analoghi a quello instaurato innanzi al Tribunale rimettente,
F.C.B., A.I. e G.S.; con atto depositato il 4 agosto 2016, C.T., A.B.
e E.Z.; con  atto  depositato  il  5  agosto  2016,  S.M.;  con  atti
depositati il 9 agosto 2016, F.D.M. e M.S.; V.P.; E.P. e N.R.; 
    che nei giudizi promossi dal Tribunale di Trieste e dal Tribunale
di Genova, con distinti atti depositati il 23  dicembre  2016,  hanno
chiesto di intervenire, in qualita' di cittadini elettori, nonche' in
qualita' di parti di giudizi analoghi a quello instaurato innanzi  ai
Tribunali rimettenti, C.T., A.B. e E.Z.; 
    che nel giudizio promosso  dal  Tribunale  di  Genova,  con  atto
depositato il 30 dicembre  2016,  sempre  in  qualita'  di  cittadini
elettori, nonche' di parti di giudizi analoghi  a  quello  instaurato
innanzi al Tribunale rimettente, hanno chiesto di  intervenire  anche
M.M. e altri. 
    Considerato, in  primo  luogo,  che,  l'intervento  spiegato  dal
Codacons e,  in  proprio,  dal  suo  legale  rappresentante  Giuseppe
Ursini, nei giudizi instaurati dai Tribunali di Messina e di  Torino,
e' inammissibile, in quanto tardivo (tra le tante, sentenze  n.  248,
n. 219 e n. 187 del 2016); 
    che l'intervento, in termini, dello stesso Codacons  nei  giudizi
instaurati dai Tribunali di Trieste e Genova,  e'  inammissibile,  in
quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa  Corte,  possono
partecipare  al  giudizio  in   via   incidentale   di   legittimita'
costituzionale le sole  parti  del  giudizio  principale  e  i  terzi
portatori di un interesse  qualificato,  immediatamente  inerente  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura (tra le tante, ordinanze allegate alle sentenze  n.  243  del
2016 e n. 2 del 2016), mentre i rapporti  sostanziali  dedotti  nelle
cause in esame non hanno alcuna  diretta  incidenza  sulla  posizione
giuridica del Codacons; 
    che questa Corte ha gia'  espresso  tale  orientamento  anche  in
relazione  alla  richiesta  di  intervento  da  parte   di   soggetti
rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex  plurimis,
sentenze n. 76 del 2016, n. 178 del  2015  e  ordinanza  n.  227  del
2016); 
    che e' inammissibile anche l'intervento, nei  giudizi  da  ultimo
menzionati,  spiegato  in  proprio  dal  legale  rappresentante   del
Codacons, Giuseppe Ursini, nella mera qualita' di cittadino elettore,
poiche', in tale veste, la sua posizione soggettiva non  puo'  essere
distintamente pregiudicata, piu' di quanto possa  esserlo  quella  di
qualunque altro cittadino elettore, dalla decisione di questa Corte; 
    che nei giudizi promossi  dai  Tribunali  di  Torino,  Trieste  e
Genova, sono inammissibili gli interventi dei cittadini elettori, che
allegano altresi' la loro qualita' di parti  in  giudizi  analoghi  a
quelli   dai   quali   originano   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale all'esame di questa Corte; 
    che,  infatti,  la  giurisprudenza  costituzionale  non   ammette
l'intervento nel giudizio di legittimita' costituzionale di parti  di
giudizi diversi da quelli nei quali sono state sollevate le questioni
di legittimita'  costituzionale,  anche  se  suscettibili  di  essere
definiti dalle medesime disposizioni oggetto di censura  (ex  multis,
sentenze n. 71 e n. 70 del 2015, ordinanza n. 100 del 2016); 
    che, in particolare, non e'  sufficiente  la  circostanza  che  i
richiedenti abbiano instaurato un giudizio identico, per  oggetto,  a
quelli   dai   quali   originano   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale all'esame di questa Corte, poiche' l'ammissibilita' di
interventi di terzi, titolari di interessi,  analoghi  o  identici  a
quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe  in  tal  caso
con  il  carattere   incidentale   del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale, in quanto il loro accesso a tale giudizio  avverrebbe
senza la previa  verifica  della  rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale da  parte
del giudice a quo (sentenze  n.  71  del  2015  e  n.  59  del  2013,
ordinanze n. 156 e n. 32 del 2013). 
 
                          PER QUESTI MOTIVI 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibili tutti gli interventi spiegati nei presenti
giudizi di legittimita' costituzionale. 
 
                   F.to: Paolo Grossi, Presidente