ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
110, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107  (Riforma  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni   legislative   vigenti),   promossi    dal    Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanze  del  12  aprile
2016 e del 28 novembre 2016, rispettivamente iscritte al n.  134  del
registro ordinanze 2016 ed al n. 42 del registro  ordinanze  2017,  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  28,  prima
serie speciale,  dell'anno  2016  e  n.  13,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di costituzione di P. G. e M. G., nonche'  gli  atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2017 e nella camera di
consiglio dell'8 novembre 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato; 
    uditi l'avvocato Sergio Galleano per P. G. e M. G., e  l'avvocato
dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,  con  due
ordinanze di analogo tenore, ha sollevato questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015, n.
107 (Riforma del sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e
delega per il riordino delle disposizioni  legislative  vigenti),  in
riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 51, primo comma, e  97
della Costituzione. 
    La disposizione e' censurata nella parte in cui prevede che «[a]i
concorsi pubblici per titoli ed esami non puo'  comunque  partecipare
il personale docente ed educativo gia' assunto su  posti  e  cattedre
con contratto individuale  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  nelle
scuole statali». 
    2.- In particolare, nell'ordinanza iscritta al r.o.  n.  134  del
2016, il rimettente riferisce di essere chiamato a decidere in ordine
al ricorso proposto da due docenti di ruolo avverso  il  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR)  23
febbraio 2016, n. 106 (Concorso per titoli ed  esami  finalizzato  al
reclutamento del personale docente per i posti  comuni  dell'organico
dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado),  il
quale - in applicazione della disposizione  censurata  -  ha  escluso
dalla partecipazione al concorso  pubblico  i  docenti  gia'  assunti
nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato. 
    2.1.- Il giudice a quo ritiene che il comma 110 abbia aggiunto un
requisito ulteriore, sebbene in negativo, rispetto alla  disposizione
di cui all'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado), il quale  individua,  tra  i  requisiti  di  ammissione  alle
procedure concorsuali, esclusivamente la laurea e l'abilitazione. 
    La disposizione censurata, in quanto onnicomprensiva e  riferita,
senza limitazioni di alcun genere, a tutti i docenti di ruolo a tempo
indeterminato  della  scuola  statale,  preclude  ai  ricorrenti   la
partecipazione alla suddetta procedura concorsuale. Il giudizio a quo
non  potrebbe,  pertanto,  essere  definito  indipendentemente  dalla
soluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 110, della legge n. 107 del 2015. 
    D'altra parte, osserva il TAR Lazio, la rilevanza della questione
non sarebbe esclusa dalla natura cautelare del  giudizio  in  cui  la
questione di costituzionalita' e' sollevata, atteso che  la  potestas
iudicandi non potrebbe  ritenersi  esaurita  laddove  la  concessione
della misura cautelare, come nella  specie,  e'  fondata,  quanto  al
fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale. 
    2.2.-  Con  riferimento  alla  non  manifesta  infondatezza,   e'
denunciato, in primo luogo, il contrasto con l'art. 3 Cost., anche in
combinato disposto con il successivo art. 97 Cost. 
    Il giudice a quo evidenzia che, nella disciplina del  comma  110,
l'esclusione  dalla  partecipazione  al  concorso  si  fonda  su  due
circostanze: la conclusione di un contratto a tempo  indeterminato  e
l'assunzione alle dipendenze della scuola statale  (anziche'  di  una
scuola privata paritaria). Tuttavia, ne' la durata del contratto, ne'
la natura del datore di lavoro, costituirebbero  criteri  ragionevoli
ai fini dell'individuazione dei partecipanti al concorso pubblico per
il  reclutamento  del  personale  docente.  Da   cio'   conseguirebbe
un'ingiustificata disparita' di trattamento. 
    Invero, la circostanza addotta da  parte  dell'amministrazione  -
secondo cui non sarebbero equiparabili, ai fini  dell'interesse  alla
partecipazione al concorso, le posizioni dei candidati precari  della
scuola statale, i quali ambiscono a  ottenere  un  posto  di  lavoro,
rispetto a quella dei concorrenti gia' assunti nelle scuole  statali,
i quali ambiscono, invece, a ottenere un  diverso  ruolo  nell'ambito
della medesima amministrazione - non assumerebbe valenza dirimente. 
    Infatti, mentre i docenti della scuola statale  con  contratto  a
tempo indeterminato non possono partecipare ai concorsi in questione,
nemmeno per una diversa classe concorsuale o per un diverso ordine di
scuola,  possono,  invece,  parteciparvi  -  oltre  ai  docenti   con
contratto a tempo determinato presso le scuole statali  -  i  docenti
con contratto a tempo  indeterminato  alle  dipendenze  delle  scuole
private paritarie, nonche' tutto il personale non docente  dipendente
dal MIUR e, ancora, il personale dipendente di altre  amministrazioni
pubbliche, anche  statali,  o  anche  di  enti  privati,  purche'  in
possesso del relativo  titolo  abilitativo.  Non  si  comprenderebbe,
pertanto, il motivo della esclusione dei docenti della scuola statale
con contratto a tempo indeterminato. 
    Il giudice a  quo  ritiene  che  siffatta  disparita'  non  possa
ritenersi      giustificata      dalla      finalita'      perseguita
dall'amministrazione,  di  assorbimento  del  cosiddetto   precariato
storico della scuola. 
    Si tratta infatti, di un concorso che ha come «causa  tipica»  la
selezione  dei  candidati  piu'  meritevoli.   L'interesse   pubblico
perseguito dovrebbe essere  primariamente  quello  di  selezionare  i
migliori candidati per le posizioni professionali da ricoprire  e  la
limitazione della platea dei  candidati  sarebbe  distonica  rispetto
alla realizzazione di tale obiettivo. In realta', in riferimento alla
procedura in esame, la finalita' di eliminare il  precariato  storico
non risulta neppure indicata esplicitamente da parte del  legislatore
(come e' avvenuto, invece, con il piano straordinario di  assunzione,
di cui ai commi 95 e seguenti dell'art. 1 della stessa legge  n.  107
del 2015). 
    D'altra parte, osserva il TAR rimettente, in  quanto  riferita  a
tutte le procedure concorsuali per titoli ed esami, a  decorrere  dal
concorso pubblico di cui al  comma  114,  la  disposizione  censurata
riveste carattere generale,  essendo  destinata  a  operare  a  pieno
regime, senza limiti temporali finali, e quindi  anche  ad  eventuali
futuri concorsi pubblici, anche allorche'  le  graduatorie  si  siano
definitivamente esaurite. 
    In realta', la finalita' di  porre  fine  al  precariato  storico
nella scuola finirebbe per essere contraddetta proprio dalla  mancata
previsione di alcuna limitazione alla partecipazione ai concorsi  per
il  personale  non  docente  dipendente  dal  MIUR  e  del  personale
dipendente  a  tempo  indeterminato  presso   altre   amministrazioni
pubbliche, in possesso del relativo titolo abilitativo. 
    Il TAR Lazio riconosce che  i  docenti  possono  avvalersi  della
mobilita' professionale - consistente nel trasferimento da un ruolo a
un altro, oppure nel passaggio da una classe di concorso ad  un'altra
del medesimo ruolo - ai fini di soddisfare le proprie aspettative  di
miglioramento della posizione  lavorativa  e  professionale,  sia  in
termini qualitativi sia economici. La  mobilita'  ha,  infatti,  come
obiettivi, sia quello di risolvere il soprannumero dei  docenti,  sia
quello di valorizzare le loro esperienze professionali. 
    Tuttavia, ad avviso del rimettente, la  mobilita'  professionale,
da un lato, e la  partecipazione  al  concorso  pubblico,  dall'altro
lato, operano su piani diversi, atteso che, mentre per la prima  sono
previste apposite tabelle con i relativi punteggi  (di  servizio,  di
anzianita' e per titoli), ai fini  della  formazione  delle  relative
graduatorie,  invece,  nel  concorso  pubblico  rilevano  i  punteggi
conseguiti nelle relative prove. Si tratterebbe, inoltre, di istituti
i quali hanno tempi ed effetti non sovrapponibili. 
    Il giudice rimettente osserva, altresi', che  dall'ammissione  al
concorso dei docenti gia' assunti a tempo indeterminato  deriverebbe,
in  caso  di  esito  favorevole,  la  loro  assunzione  nella   nuova
posizione,  con  conseguente  scopertura  della   precedente   e   la
possibilita' di successiva  assegnazione  di  quest'ultima  ad  altro
soggetto. 
    2.2.1.- Il rimettente denuncia, inoltre, il contrasto con  l'art.
4, secondo comma, Cost., anche in combinato  disposto  con  l'art.  2
Cost., in quanto l'impossibilita' di  partecipare  ad  una  procedura
concorsuale per una diversa classe di concorso o un diverso ordine di
scuola, ritenuti piu' gratificanti o piu' remunerativi, finirebbe per
vanificare, in concreto, un apposito percorso di studi -  impegnativo
sia sotto il profilo temporale, sia  sotto  il  profilo  economico  -
senza che il criterio selettivo previsto (la mancata  stipula  di  un
contratto a tempo indeterminato nella scuola statale), sia  in  alcun
modo riconducibile a requisiti di capacita' o di merito. 
    2.2.2.- E' denunciato, infine, il contrasto con l'art. 51,  primo
comma, Cost., in quanto sarebbe immotivatamente preclusa  ai  docenti
di ruolo a tempo indeterminato della scuola statale  la  possibilita'
di concorrere in posizione di parita' con  i  docenti  precari  della
scuola, ai fini dell'immissione in ruolo  in  un  diverso  ordine  di
scuola o in una diversa classe di concorso. 
    3.-  Le  parti  ricorrenti  nel  giudizio  principale   si   sono
costituite chiedendo che, in accoglimento della  questione  sollevata
dal giudice a quo,  sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
della disposizione censurata, richiamando al riguardo argomenti  gia'
illustrati nella motivazione dell'ordinanza di rimessione. 
    3.1.- Esse ritengono, inoltre, che l'impossibilita' di concorrere
per una classe di concorso piu'  gratificante  e  piu'  remunerativa,
vanificando un impegnativo percorso di studi, si ponga  in  contrasto
anche con il diritto allo studio (art. 34, terzo comma, Cost.) e  con
la «tutela del lavoro in tutte le sue forme  ed  applicazioni»  (art.
35, primo comma, Cost.). 
    3.2.- Sarebbe violato anche il principio  di  ragionevolezza,  di
cui all'art.  3  Cost.,  poiche'  la  limitazione  della  platea  dei
partecipanti  al  concorso  non  sarebbe  coerente  con   l'interesse
pubblico asseritamente perseguito, di individuazione dei docenti piu'
meritevoli, e non ricorrerebbero quelle  «peculiari  e  straordinarie
esigenze  di  interesse  pubblico»  che,  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale, sarebbero idonee a giustificare eventuali deroghe  al
principio della massima partecipazione ai concorsi pubblici. 
    In particolare, nel caso in esame, il sacrificio del principio di
uguaglianza e di parita'  di  accesso  dei  cittadini  agli  impieghi
pubblici non sarebbe giustificato ne' dall'opportunita' di  garantire
la  continuita'  didattica  dei   docenti,   ne'   dall'esigenza   di
salvaguardare le posizioni dei docenti privi  di  contratto  a  tempo
indeterminato. 
    Quanto alla continuita' didattica, ad avviso delle parti private,
questa non sarebbe pregiudicata tanto dalla progressione di  carriera
dei  docenti,  quanto   dalla   mobilita'   professionale   e   dalle
assegnazioni provvisorie dei docenti in altra classe concorsuale o in
altro ordine di scuola. 
    In ogni caso, ad avviso delle parti private, tale  argomento  non
sarebbe  piu'  utilizzabile.  Infatti,  l'accesso  dei  docenti  alla
mobilita' straordinaria avverra'  in  deroga  ai  precedenti  vincoli
normativi volti ad assicurare la continuita'  didattica,  poiche'  e'
stato rimosso il vincolo di permanenza triennale in  una  determinata
provincia, consentendo cosi' a  tutti  i  docenti  di  accedere  alla
mobilita' territoriale. 
    Quanto alla posizione dei docenti  privi  di  contratti  a  tempo
indeterminato, le parti private osservano che  la  cattedra  lasciata
libera dal docente di ruolo,  per  il  superamento  del  concorso  in
un'altra classe concorsuale, e'  destinata  ad  essere  assegnata  in
ruolo ad un altro docente precario, con conseguente  riduzione  delle
graduatorie ad esaurimento, le quali, tra  l'altro,  sarebbero  state
sostanzialmente svuotate, per  effetto  del  piano  straordinario  di
assunzioni. 
    La disposizione censurata sarebbe altresi' lesiva  del  principio
dell'affidamento e del principio generale dei diritti  acquisiti  dai
docenti con il conseguimento dell'abilitazione, anche con riferimento
agli artt. 3 e 97 Cost. I ricorrenti vantano, infatti, una  legittima
aspettativa ad utilizzare nelle procedure concorsuali  il  titolo  di
abilitazione conseguito. 
    3.3.-  Ad  avviso  delle  parti  ricorrenti,  l'esclusione  dalla
procedura concorsuale penalizza ingiustificatamente  i  lavoratori  a
tempo indeterminato rispetto  a  quelli  a  tempo  determinato  e  si
porrebbe, altresi', in contrasto con gli artt. 11  e  117  Cost.,  in
riferimento ai  principi  espressi  dalla  direttiva  1999/70/CE  del
Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,  UNICE
e CEEP sul  lavoro  a  tempo  determinato,  in  base  alla  quale  il
legislatore interno non puo' adottare misure volte a  discriminare  i
lavoratori a tempo  indeterminato  rispetto  ai  lavoratori  a  tempo
determinato. 
    Le parti private ritengono  che  l'irragionevole  esclusione  dei
docenti assunti a tempo indeterminato contrasti anche con i  principi
di pari opportunita' e non  discriminazione  di  cui  alla  direttiva
2000/78/CE del Consiglio del 27  novembre  2000,  che  stabilisce  un
quadro  generale  per  la  parita'  di  trattamento  in  materia   di
occupazione e di condizioni di lavoro, nonche', piu' in generale, con
l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali  dell'Unione  europea,
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo  il  12
dicembre  2007.  Sarebbero  violati,  infatti,  i  principi  di  pari
opportunita' e uguaglianza, essendo tali docenti  discriminati  sotto
il profilo della progressione e  diversificazione  professionale  non
solo rispetto ai dipendenti del MIUR, ma anche rispetto ai dipendenti
a tempo indeterminato di  altre  pubbliche  amministrazioni,  nonche'
rispetto ai docenti a tempo indeterminato delle scuole private. 
    Inoltre, il comma  110  in  esame  dovrebbe  essere  disapplicato
poiche' in contrasto con l'art. 41 della Carta di Nizza. In  base  ai
principi  di  buona   amministrazione   ed   efficienza   dell'azione
amministrativa, la  finalita'  del  concorso  pubblico  non  sarebbe,
infatti, quella di stabilizzare il personale docente precario, bensi'
quella   di   selezionare    i    migliori    candidati.    Pertanto,
nell'espletamento di  tale  procedura,  la  pubblica  amministrazione
sarebbe tenuta a garantire la massima partecipazione dei docenti. 
    La necessita' di disapplicare l'art.  1,  comma  110,  in  esame,
discenderebbe   inoltre   dalla   violazione   del    principio    di
proporzionalita' dell'azione amministrativa, compreso tra i  principi
dell'ordinamento comunitario, in particolare nell'art. 5 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE),  insito  nell'art.  97
Cost. e recepito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso   ai   documenti   amministrativi).   Tale   principio    non
consentirebbe  all'amministrazione  pubblica  di  adottare  atti  non
proporzionati all'interesse pubblico, essendo  richiesta  l'idoneita'
del mezzo rispetto al fine perseguito e la sua necessarieta' (art. 5,
comma 4, del TFUE). 
    Infine, l'art. 1, comma 110,  dovrebbe  essere  disapplicato  per
violazione dei principi comunitari  di  buona  fede  ed  affidamento,
posti a presidio dell'aspettativa  derivante  dal  superamento  delle
procedure    selettive    necessarie     per     il     conseguimento
dell'abilitazione. Per questo motivo  i  ricorrenti,  titolari  delle
necessarie   abilitazioni,   vantano    un'aspettativa    qualificata
all'ammissione alla procedura bandita con il d.m. n. 106 del 2016. Il
legislatore e il MIUR avrebbero leso tale affidamento, impedendo loro
di partecipare a tale procedura, in quanto vincitori di un precedente
concorso. 
    4.- Nel giudizio da  cui  e'  derivata  la  successiva  ordinanza
iscritta al r.o. n. 42 del 2017, invece, il TAR  e'  investito  della
decisione in ordine ad un ricorso,  proposto  da  una  pluralita'  di
soggetti, avverso il «decreto c.d. "buona scuola": d.m.  n.  105  del
23.02.2015 (asilo-elementari)». 
    Il giudice a quo riferisce che la questione e' analoga  a  quella
gia'  riconosciuta  non  manifestamente  infondata  dalla  precedente
ordinanza iscritta al r.o. n. 134 del 2016. 
    La rilevanza della questione sarebbe connessa  al  fatto  che  la
normativa richiamata preclude ai ricorrenti - docenti di ruolo  della
scuola  statale,  con  contratto   a   tempo   indeterminato   -   la
partecipazione alla procedura  concorsuale  per  una  diversa  classe
concorsuale o per un diverso ordine di scuola. 
    Anche in questo caso, il  giudice  rimettente  evidenzia  che  la
rilevanza della questione non sarebbe esclusa dalla natura  cautelare
del giudizio a quo. 
    Sulla  non   manifesta   infondatezza   della   questione,   sono
testualmente  richiamate  le  argomentazioni  gia'   illustrate   dal
medesimo TAR Lazio nella precedente ordinanza. 
    5.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto
in entrambi  i  giudizi,  la  questione  dovrebbe  essere  dichiarata
inammissibile o comunque non fondata. 
    5.1.-   In   via   preliminare,   l'interveniente   ha   eccepito
l'inammissibilita' delle questioni sollevate con l'ordinanza iscritta
al r.o. n. 42 del 2017, per l'assenza di  indicazioni  utili  ad  una
completa ricostruzione  della  fattispecie,  necessaria  al  fine  di
valutare la rilevanza delle questioni. 
    5.2.- Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato evidenzia che
la procedura concorsuale  bandita  con  il  d.m.  n.  106  del  2016,
attuativo della disposizione censurata, e' stata messa  in  atto  per
superare le criticita' del  sistema  di  reclutamento  del  personale
scolastico,  come  stigmatizzate  dalla  sentenza  della   Corte   di
giustizia del 26 novembre 2014 (sentenza Mascolo ed altri, resa nelle
cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13). 
    Il previgente sistema aveva, infatti,  comportato  l'apertura  di
una procedura d'infrazione comunitaria a carico dell'Italia,  che  e'
stata in seguito archiviata, avendo la Commissione europea  giudicato
favorevolmente le misure adottate con  la  legge  n.  107  del  2015,
ritenute idonee ad arginare il problema dell'abuso nella stipulazione
dei contratti a termine. 
    Per questi motivi, proprio con la legge n. 107 del 2015, il  MIUR
e' stato autorizzato ad attuare un piano straordinario di  assunzioni
a tempo indeterminato di personale docente inserito nelle graduatorie
di merito del concorso  bandito  nel  2012  e  nelle  graduatorie  ad
esaurimento (art. l, comma 95, della  legge  n.  107  del  2015).  E'
stato, altresi', previsto l'avvio di una nuova procedura  concorsuale
per l'anno 2016 (art. l, commi 109 e 110,  della  legge  n.  107  del
2015). 
    L'Avvocatura  generale  dello  Stato   osserva   che   il   piano
straordinario, previsto dalla legge n. 107 del 2015  e  regolato  dal
decreto del MIUR 17 luglio 2015, n. 767 (Indizione delle procedure di
assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma  95,
della legge 13 luglio 2015, n. 107), ha consentito di stabilizzare un
elevatissimo numero di docenti. A regime, e'  stato  previsto,  quale
sistema ordinario di reclutamento, il pubblico concorso, destinato ad
essere bandito - a  partire  dall'anno  scolastico  2016/2017  -  con
cadenza triennale (art. l, comma 113, che ha modificato  l'art.  400,
comma l, del d.lgs. n. 297 del 1994). 
    Nel quadro di tale sistema, la previsione censurata  esprimerebbe
la scelta legislativa di favorire  la  progressiva  eliminazione  del
precariato storico, consentendo l'accesso  del  personale  docente  a
tempo determinato ai posti messi a concorso. 
    D'altra  parte,  non  sarebbero  equiparabili,  ai   fini   della
partecipazione al concorso, le  posizioni  dei  docenti  precari  che
ambiscono ad ottenere un posto  di  lavoro,  rispetto  a  quella  dei
docenti, gia' assunti in scuole statali, che ambiscano ad ottenere un
ulteriore  e  diverso  ruolo,  giacche'  tali   risultati   sarebbero
conseguibili attraverso le  procedure  di  mobilita'  territoriale  o
professionale, che sono comunque assicurate. 
    La disposizione censurata  dovrebbe  essere  letta  nel  contesto
normativo cui accede e quindi tenendo conto degli istituti  ordinari,
disciplinati dal d.lgs.  n.  297  del  1994  e  dalla  contrattazione
collettiva nazionale.  In  particolare,  l'istituto  della  mobilita'
territoriale e professionale del personale docente appresta ulteriori
specifici  strumenti  per  la  realizzazione  delle  aspirazioni  dei
ricorrenti. 
    La procedura concorsuale prevista dal comma 110 sarebbe,  quindi,
in linea con la tutela costituzionale riservata al pubblico concorso,
quale strumento ordinario  per  l'accesso  all'impiego  pubblico,  in
condizioni di parita'. La garanzia costituzionale, d'altra parte, non
si  estenderebbe  al  punto  da  includere  anche  vicende  meramente
modificative (e  non  costitutive)  del  rapporto  di  lavoro  (quali
l'aspirazione al mutamento di sede o di ruolo). 
    La  Avvocatura  generale  dello  Stato  rileva,  inoltre,  che  i
requisiti generali di ammissione al concorso,  previsti  dagli  artt.
400 e 402 del d.lgs. n. 297 del 1994,  possono  essere  integrati  in
ragione   delle   specifiche    esigenze    concorsuali    perseguite
dall'amministrazione. Anche sotto tale profilo, quindi,  non  sarebbe
ravvisabile la violazione dell'art. 97 Cost. 
    Con riferimento  alla  denunciata  violazione  del  principio  di
uguaglianza,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ritiene  che   la
posizione  dei  docenti  di  ruolo  della  scuola  pubblica  non  sia
equiparabile a quella dei docenti precari, dei docenti con  contratto
a tempo indeterminato delle scuole private paritarie,  o,  ancora,  a
quella dei dipendenti dello stesso MIUR,  ovvero  di  altra  pubblica
amministrazione o ente privato con contratto a  tempo  indeterminato,
purche' muniti del titolo abilitativo. 
    In  particolare,  i  docenti  a  tempo  determinato  sono   stati
destinatari di  una  serie  di  disposizioni  volte  a  favorirne  la
progressiva immissione nei ruoli, in particolare: (a) attingendo, per
il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili, dalle graduatorie ad
esaurimento; (b) attraverso il piano straordinario di assunzioni; (c)
tramite il canale del pubblico concorso,  nell'ambito  del  quale  e'
possibile far valere la pregressa anzianita' quale titolo di servizio
(art. l, comma 114, della legge n. 107 del 2015). 
    D'altra parte, la difesa statale  ritiene  che  i  docenti  delle
scuole private paritarie non possano essere equiparati a quelli  alle
dipendenze del MIUR, poiche' il loro rapporto non sarebbe  presidiato
da  altrettanta  stabilita';  mancherebbe,   inoltre,   la   riferita
incardinazione,  ostativa  alla  (reiterazione  della)  procedura  di
immissione nei ruoli. 
    Quanto alla categoria dei "non docenti" (con contratto di  lavoro
a tempo indeterminato  con  il  MIUR,  o  con  altre  amministrazioni
pubbliche o private), l'Avvocatura generale  dello  Stato  sottolinea
che, ai sensi del censurato comma 110,  gli  stessi  sono  ammessi  a
partecipare   al   concorso   pubblico   solo    se    in    possesso
dell'abilitazione, ossia del requisito minimo di ammissione. 
    Il vero discrimen, quindi, sarebbe  costituito  dall'abilitazione
del candidato il quale, al contempo, non deve essere gia' incardinato
nei  ruoli  del  MIUR  in  qualita'  di  docente.  Pertanto,  sarebbe
infondata anche la lamentata lesione dell'art. 3 Cost. 
    In riferimento alla violazione dell'art. 4, secondo comma, Cost.,
anche in combinato disposto con l'art. 2  Cost.,  la  difesa  statale
ritiene che non ricorra alcuna lesione della posizione dei docenti  a
tempo  indeterminato,  in  quanto  l'ordinamento  assicura  loro   la
mobilita' territoriale e professionale. Inoltre, gli stessi esplicano
la propria attivita' di docenza  avuto  riguardo  ad  una  classe  di
concorso per la quale sono abilitati  e  svolgono,  quindi,  mansioni
pienamente riconducibili  alla  qualifica  di  appartenenza  ed  alla
classe di abilitazione. Piu' in generale, la difesa  statale  ritiene
che il diritto al lavoro non possa essere inteso come limitazione del
diritto di stabilire specifiche regole in materia di reclutamento del
personale, funzionali al buon andamento dell'amministrazione. 
    Infine,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ritiene   che   il
riferimento alla violazione dell'art. 51,  primo  comma,  Cost.,  sia
inconferente, non  essendo  in  discussione  una  discriminazione  di
genere. 
    In prossimita' dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello
Stato ha depositato una memoria  in  cui,  dopo  avere  richiamato  i
principi affermati nella sentenza  n.  192  del  2016,  ha  insistito
affinche' la questione sia dichiarata infondata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,  con  due
ordinanze di analogo tenore, iscritte al r.o. n. 134 del 2016 e n. 42
del 2017,  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015, n.  107  (Riforma
del sistema nazionale di istruzione e  formazione  e  delega  per  il
riordino delle disposizioni legislative vigenti), in riferimento agli
artt.  2,  3,  4,  secondo  comma,  51,  primo  comma,  e  97   della
Costituzione. 
    La disposizione e' censurata nella parte in cui prevede che «[a]i
concorsi pubblici per titoli ed esami non puo'  comunque  partecipare
il personale docente ed educativo gia' assunto su  posti  e  cattedre
con contratto individuale  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  nelle
scuole statali». 
    2.- Considerata l'identita' delle questioni sollevate, i  giudizi
devono essere riuniti per una decisione congiunta. 
    3.- Deve essere,  in  primo  luogo,  rilevata  l'inammissibilita'
delle  deduzioni  svolte  dalle  parti  costituite,  ricorrenti   nel
giudizio a quo, volte  ad  estendere  il  thema  decidendum  -  quale
definito nell'ordinanza di rimessione -  anche  alla  violazione  dei
parametri di cui agli artt. 34, terzo comma, 35, primo  comma,  11  e
117, primo comma, Cost. 
    Rispetto a tali profili di illegittimita', che il giudice  a  quo
non ha fatto propri, va  richiamata  la  costante  giurisprudenza  di
questa Corte, secondo la quale l'oggetto del giudizio di legittimita'
costituzionale in via incidentale e' limitato alle disposizioni e  ai
parametri indicati  nelle  ordinanze  di  rimessione.  Pertanto,  non
possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o  profili
di costituzionalita' dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non  fatti
propri dal  giudice  a  quo,  sia  volti  ad  ampliare  o  modificare
successivamente il contenuto delle  stesse  ordinanze  (ex  plurimis,
sentenze n. 35 e n. 29 del 2017; n. 214 e n. 96 del 2016; n. 231,  n.
83, n. 56, n. 37 e n. 34 del 2015). 
    4.- Sono  inammissibili  le  questioni  sollevate  dall'ordinanza
iscritta al r.o. n. 42 2017. 
    Il TAR Lazio, con tale ordinanza, ha  sollevato,  in  riferimento
agli artt. 2,  3,  4,  51  e  97  Cost.,  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107  del  2015.
Tuttavia, la descrizione della fattispecie sottoposta  all'esame  del
giudice a quo denota gravi carenze. 
    Dall'epigrafe  dell'ordinanza  risulta  che  il   rimettente   e'
investito della decisione in ordine ad un  ricorso  proposto  da  una
pluralita' di soggetti per l'annullamento del  decreto  del  MIUR  23
febbraio 2016, n. 105 (Concorso per titoli ed  esami  finalizzato  al
reclutamento del personale docente  per  posti  comuni  dell'organico
dell'autonomia della  scuola  dell'infanzia  e  primaria).  Non  sono
fornite  altre  indicazioni  ai  fini   della   ricostruzione   della
fattispecie. In particolare, non e' indicata la  posizione  giuridica
soggettiva fatta valere dai ricorrenti, ne' i motivi di  impugnazione
ne', in definitiva, le ragioni per le quali il giudice a quo  ritenga
di dover applicare la disposizione censurata. 
    Tali carenze nella  descrizione  della  fattispecie,  relative  a
circostanze  pregnanti  nella  prospettazione  delle   censure,   non
consentono a questa Corte  la  necessaria  verifica  della  rilevanza
delle questioni e comportano, quindi, l'inammissibilita' delle stesse
(ex plurimis, ordinanze n. 187 e n. 12 del 2017). 
    5.- In via preliminare, va rilevato che - a partire dai  concorsi
per il reclutamento del personale docente banditi dopo il  31  maggio
2017 - la disposizione censurata non e' piu' applicabile. 
    Infatti, l'art. 21, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, recante «Riordino,  adeguamento  e  semplificazione  del
sistema di formazione iniziale e di  accesso  nei  ruoli  di  docente
nella scuola secondaria per renderlo funzionale  alla  valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera b), della  legge  13  luglio  2015,  n.  107»,  ha
stabilito la «disapplicazione» della disposizione oggetto di censura. 
    In  quanto  espressamente  riferito  alle  procedure  concorsuali
bandite successivamente  alla  sua  entrata  in  vigore,  l'art.  21,
lettera a), del d.lgs. n. 59 del  2017  e'  ininfluente  rispetto  al
giudizio a quo, in cui si contesta la  legittimita'  della  procedura
concorsuale indetta con  il  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR)  23  febbraio  2016,  n.  106
(Concorso  per  titoli  ed  esami  finalizzato  al  reclutamento  del
personale docente per i  posti  comuni  dell'organico  dell'autonomia
della scuola secondaria di primo e secondo grado),  adottato  ratione
temporis in applicazione della disposizione censurata. 
    6.- Le questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 110, della legge n. 107 del 2015, sollevate dal TAR  Lazio  con
ordinanza iscritta al n. 134 del 2015, sono fondate,  in  riferimento
agli artt. 3, 51 e 97 Cost. 
    6.1.- La disposizione censurata esclude dai concorsi pubblici per
il reclutamento dei  docenti  coloro  che  siano  stati  assunti  con
contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. In questo modo,
il diritto di partecipare al concorso pubblico e'  condizionato  alla
circostanza  -  invero  "eccentrica"  rispetto  all'obiettivo   della
procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalita'  -
che non vi sia un contratto a  tempo  indeterminato  alle  dipendenze
della scuola  statale.  Di  contro,  un'analoga  preclusione  non  e'
prevista per i docenti  con  contratto  a  tempo  indeterminato  alle
dipendenze di una scuola privata paritaria, ne' per i docenti immessi
nei ruoli di altra amministrazione. 
    La contestata esclusione si fonda sulla durata del  contratto  (a
tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato) e sulla  natura  del
datore di lavoro (scuola pubblica o scuola paritaria; amministrazione
della scuola o altre  amministrazioni).  Tuttavia,  nessuno  di  tali
criteri  appare  funzionale  all'individuazione  della  platea  degli
ammessi  a  partecipare  alle   procedure   concorsuali,   le   quali
dovrebbero, viceversa, essere  impostate  su  criteri  meritocratici,
volti a selezionare le migliori professionalita'. 
    6.2.- Cio' premesso, la ratio dell'esclusione in esame  non  puo'
essere ravvisata nella finalita' di assorbimento del precariato. 
    Se e' pur vero che non sono equiparabili, ai fini  dell'interesse
alla partecipazione al concorso, le  posizioni  dei  docenti  precari
della scuola statale, i  quali  ambiscono  a  ottenere  un  posto  di
lavoro, rispetto a quella dei docenti assunti a tempo  indeterminato,
i quali ambiscono, invece, al miglioramento della  propria  posizione
professionale - come ritenuto  nella  sentenza  n.  192  del  2016  -
tuttavia tale considerazione non rileva nel caso in esame. 
    L'obiettivo  del  tempestivo  assorbimento  del   precariato   e'
adeguatamente perseguito dal piano straordinario  di  assunzioni,  di
cui ai precedenti commi da 95 a 105. Il comma  104,  in  particolare,
prevede che «[e'] escluso dal piano straordinario  di  assunzioni  il
personale gia' assunto  quale  docente  a  tempo  indeterminato  alle
dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie  [...]  e
indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto  e  dal
grado di istruzione per i quali vi e' iscritto o in cui e' assunto». 
    L'esigenza di riaffermare nel successivo comma  110  l'esclusione
dei docenti con contratto a tempo indeterminato,  gia'  prevista  dal
precedente comma 104, pone in luce il differente  ambito  applicativo
delle due previsioni in esame. Infatti, mentre l'esclusione di cui al
comma 104 si riferisce al reclutamento straordinario disciplinato nei
commi da 95 a  105,  quella  del  comma  110  e'  riferita,  piu'  in
generale, al sistema ordinario di reclutamento dei  docenti  previsto
dai commi 109 e seguenti, ed e' destinata ad applicarsi «comunque» ai
concorsi pubblici per titoli ed  esami,  dopo  il  completamento  del
piano. 
    L'esclusione prevista dal comma 110 si proietta,  quindi,  su  un
orizzonte temporale piu' ampio di quella del  precedente  comma  104.
Essa trova applicazione nel sistema di reclutamento "a regime", ossia
dopo il completamento  del  piano  straordinario  di  assunzioni.  La
finalita'  di  assorbimento  del  precariato,  in  quanto  legata  ad
esigenze di natura straordinaria, non  e'  viceversa  replicabile  in
riferimento al sistema ordinario di reclutamento, il quale presuppone
il  superamento  della  prospettiva  dell'emergenza,  attraverso   il
raggiungimento degli obiettivi programmati. 
    6.2.1.-   D'altra   parte,   la    finalita'    di    riassorbire
tempestivamente   il   precariato   risulta   contraddetta    proprio
dall'inesistenza di un'analoga preclusione  per  i  docenti  a  tempo
indeterminato della scuola paritaria,  nonche'  per  coloro  che,  in
possesso delle necessarie abilitazioni, gia' abbiano un  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze  del  MIUR  o  di  altre
amministrazioni. Tali soggetti, ancorche' gia' titolari di  contratto
di lavoro a  tempo  indeterminato,  sono  ammessi  a  partecipare  ai
concorsi, a parita'  di  condizioni,  con  i  docenti  precari  della
scuola. 
    In questo modo, la disposizione in esame  contraddice  la  stessa
finalita' in nome della quale essa sacrifica i  diritti  dei  docenti
della scuola statale con contratto a tempo indeterminato. 
    6.2.2.- Va inoltre rilevato, in una prospettiva di  sistema,  che
la preclusione imposta ai docenti di ruolo puo' rivelarsi ininfluente
ai fini dell'obiettivo asseritamente perseguito, non arrecando  alcun
sostanziale  vantaggio  in  termini  di  migliore  allocazione  delle
risorse lavorative. 
    Infatti, l'accesso ai concorsi dei docenti con contratto a  tempo
indeterminato  darebbe  luogo,  nel   caso   di   esito   favorevole,
all'assunzione degli stessi nella "nuova" posizione, con  conseguente
scopertura della posizione precedentemente ricoperta,  che  potrebbe,
quindi, essere successivamente assegnata ad altri. 
    6.3.-   Nel   restringere   irragionevolmente   la   platea   dei
partecipanti al pubblico concorso, la disposizione in esame confligge
non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati  dagli
artt. 51 e 97 Cost. 
    Posto che «il merito costituisce, invero, il criterio  ispiratore
della disciplina del reclutamento del personale docente» (sentenza n.
41 del 2011), la preclusione stabilita dal comma 110 contraddice tale
finalita', impedendo sia di realizzare la piu'  ampia  partecipazione
possibile,  sia  di  assicurare  condizioni  di   effettiva   parita'
nell'accesso. 
    7.- Rimangono assorbite le ulteriori censure del rimettente. 
    8.- Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale va estesa,  in  via
consequenziale, all'art. 17, comma 3, ultimo periodo, del  d.lgs.  n.
59 del 2017. 
    Con questa disposizione, nel disciplinare la fase transitoria del
reclutamento  del  personale  docente,  il  legislatore  delegato  ha
previsto che, entro il  febbraio  2018,  sia  bandita  una  procedura
concorsuale in ciascuna Regione, per ciascuna classe  di  concorso  e
tipologia di posto. 
    Sebbene l'art. 21 del medesimo d.lgs. n. 59 del 2017  preveda  la
«disapplicazione» del comma 110 dell'art. 1 della legge  n.  107  del
2015 e della preclusione ivi stabilita, l'art. 17, terzo comma, dello
stesso decreto richiede, ancora una volta, per la partecipazione alla
prossima procedura concorsuale, «l'ulteriore requisito di non  essere
titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato  da  docente
presso le scuole statali». 
    E' bensi' vero che, a differenza del  comma  110,  in  precedenza
esaminato,  questa  disposizione  collega  la  rinnovata  preclusione
all'espressa finalita' «[...] di superare il precariato e ridurre  il
ricorso ai contratti a termine». Tuttavia, per i motivi illustrati in
riferimento all'illegittimita' della disposizione precedente, l'avere
esplicitato la finalita' che la norma intende realizzare rende ancora
piu'   irragionevole   e   discriminatoria   la   ripetizione   della
disposizione  che,  non  diversamente  dal  comma  110,  esclude  dal
concorso i docenti a tempo indeterminato della scuola  statale  e  vi
ammette, viceversa, quelli  alle  dipendenze  del  MIUR  o  di  altra
amministrazione, nonche' i docenti a tempo indeterminato della scuola
paritaria.  Cio'   evidenzia   l'incongruita',   gia'   rilevata   in
riferimento al comma 110, tra tale  asserita  finalita'  e  il  mezzo
prescelto per realizzarla e  rende  conseguentemente  illegittima  la
disposizione.