per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1475, comma 2,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), in quanto prevede che «I militari non  possono  costituire
associazioni professionali a carattere sindacale o aderire  ad  altre
associazioni sindacali» invece di prevedere che «I  militari  possono
costituire associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  alle
condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad
altre associazioni sindacali». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                      Ordinanza emessa all'udienza del 10 aprile 2018 
 
                              ORDINANZA 
 
    Rilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza del  Consiglio  di
Stato n. 111 del  reg.  ord.  2017  sono  intervenuti:  F.P.  CGIL  -
Federazione  Lavoratori  della  Funzione  Pubblica   CGIL;   CGIL   -
Confederazione Generale Italiana del Lavoro; SILP  CGIL  -  Sindacato
Italiano Lavoratori Polizia CGIL; FICIESSE - Associazione  Finanzieri
Cittadini e Solidarieta'; Di Natale  Pierluigi  e  altri;  Dellabella
Stefano e altri; Bassi Attilio e altri; Cappellino Piercarlo e altri. 
    Considerato che, per costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,
sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale  di  legittimita'
costituzionale, in base all'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n.  87
(Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale), e all'art. 3 delle Norme integrative per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti  che
erano  parti  del  giudizio  a  quo  al  momento  dell'ordinanza   di
rimessione (ex plurimis, sentenze n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017;  n.
187 del 2016 e allegata ordinanza letta  all'udienza  del  17  maggio
2016); 
    che  l'intervento  di  soggetti  estranei   al   detto   giudizio
principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) e'  ammissibile
soltanto per i terzi titolari di un interesse  qualificato,  inerente
in modo diretto  e  immediato  al  rapporto  sostanziale  dedotto  in
giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni  altro,  dalla
norma oggetto di censura (ex plurimis, citate sentenze n. 275, n.  85
e n. 16 del  2017;  n.  187  del  2016  e  allegata  ordinanza  letta
all'udienza del 17 maggio 2016); 
    che questa Corte ha piu' volte espresso tale  orientamento  anche
in relazione alla  richiesta  di  intervento  da  parte  di  soggetti
rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex  plurimis,
ordinanza n. 227 del 2016); 
    che la circostanza che un  soggetto  sia  parte  in  un  giudizio
diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, sul quale  la
decisione della  Corte  costituzionale  possa  influire,  neppure  e'
sufficiente a rendere ammissibile l'intervento (ex plurimis, sentenza
n. 69 del 2017 e allegata ordinanza letta all'udienza del 22 febbraio
2017); 
    che, nel caso in esame, F.P. CGIL - Federazione Lavoratori  della
Funzione Pubblica CGIL, CGIL - Confederazione Generale  Italiana  del
Lavoro, SILP CGIL - Sindacato Italiano Lavoratori Polizia  CGIL,  non
sono parti del giudizio a quo; 
    che FICIESSE − Associazione Finanzieri Cittadini e  Solidarieta',
non e' parte nel giudizio a quo e non e' titolare  di  un  interesse,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in  giudizio,
che ne legittimi l'intervento; 
    che Di Natale Pierluigi e  altri,  Dellabella  Stefano  e  altri,
Bassi Attilio e altri, Cappellino Piercarlo e altri, non  sono  parti
nel giudizio a quo; ne' lo status  di  militare,  quali  appartenenti
all'Arma dei Carabinieri o alla Guardia di Finanza, li rende titolari
di un interesse, inerente in modo diretto  e  immediato  al  rapporto
sostanziale dedotto in giudizio. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibili gli interventi spiegati  da  F.P.  CGIL  −
Federazione  Lavoratori  della  Funzione  Pubblica   CGIL;   CGIL   −
Confederazione Generale Italiana del Lavoro; SILP  CGIL  −  Sindacato
Italiano Lavoratori Polizia CGIL; FICIESSE − Associazione  Finanzieri
Cittadini e Solidarieta'; Di Natale  Pierluigi  e  altri;  Dellabella
Stefano e altri; Bassi Attilio e altri; Cappellino Piercarlo e altri. 
 
                 F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente