per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24,  comma  3,
del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non  esclude  dal  computo  di
sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo  di
astensione  obbligatoria   dal   lavoro   il   periodo   di   congedo
straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001,
di cui la lavoratrice  gestante  abbia  fruito  per  l'assistenza  al
coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione
di gravita' accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA