ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis  della
legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme  sull'esercizio  del  diritto  di
sciopero nei servizi pubblici essenziali  e  sulla  salvaguardia  dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione  della
Commissione di garanzia dell'attuazione della  legge),  promossi  dal
Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con ordinanze del 23  maggio  e
del 13 giugno 2017, iscritte rispettivamente  ai  nn.  75  e  76  del
registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visti gli atti di costituzione di P. R., di P. V., di G. B. e  di
M. V., nonche' gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri e dell'Unione delle Camere Penali Italiane; 
    udito nella  udienza  pubblica  del  4  luglio  2018  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    uditi gli avvocati Gaetano Pecorella per P. V., per M. V.  e  per
l'Unione delle Camere Penali Italiane, Luca Andrea  Brezigar  per  P.
R., Beniamino Migliucci per G. B.  e  l'avvocato  dello  Stato  Paolo
Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con ordinanza del 23
maggio 2017 (r.o. n. 75 del 2018), ha sollevato, in riferimento  agli
artt. 1, 3, 13, 24,  27,  70,  97,  102  e  111  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis della  legge
13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di  sciopero
nei servizi pubblici essenziali  e  sulla  salvaguardia  dei  diritti
della  persona   costituzionalmente   tutelati.   Istituzione   della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte  in
cui consente che il codice di autoregolamentazione  delle  astensioni
dalle udienze degli avvocati (valutato idoneo  dalla  Commissione  di
garanzia con delibera n. 07/749  del  13  dicembre  2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del  2008)  stabilisca
(art. 4, comma 1, lettera b) che nei procedimenti e nei  processi  in
relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare
o di detenzione, analogamente a quanto  previsto  dall'art.  420-ter,
comma  5,  del  codice  di  procedura  penale,  si  proceda  malgrado
l'astensione del difensore solo ove l'imputato lo consenta. 
    Il rimettente - premesso che innanzi a se' si sta  celebrando  un
processo con centocinquanta imputati per il reato di associazione per
delinquere «di stampo 'ndranghetistico» e di molteplici reati fine  -
riferisce che all'udienza del 23 maggio tutti  i  difensori,  con  il
consenso degli imputati in stato di custodia  cautelare  in  carcere,
hanno  aderito  all'astensione  proclamata  dall'Organismo   Unitario
dell'Avvocatura (OUA). 
    Il tribunale ordinario da' atto  di  aver  -  in  una  precedente
analoga occasione - investito  la  Commissione  di  garanzia  per  lo
sciopero nei servizi pubblici essenziali  (da  ora:  la  Commissione)
perche' si pronunciasse su una serie di temi; in particolare,  se  il
rinvio dell'udienza - sulla  base  della  previsione  del  codice  di
autoregolamentazione che consente agli avvocati di  dare  corso  alla
dichiarazione di astensione in un processo con  rilevante  numero  di
imputati detenuti (oltre venti), in qualche caso sottoposti al regime
di cui all'art. 41-bis della legge 26  aprile  1975,  n.  354  (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative  e  limitative  della  liberta'),  la'  dove  gli  imputati
prestino il consenso all'iniziativa dei propri difensori  -  presenti
profili da sottoporre in  via  preliminare  all'autonoma  valutazione
della Commissione affinche' la stessa possa  rivalutare  il  consenso
dato al codice di autoregolamentazione, sulla base degli strumenti  e
delle forme che alla stessa Commissione sono  conferiti  dalla  legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 
    Il rimettente - dopo aver esaminato la normativa risultante dalla
disposizione censurata (art. 2-bis della legge n.  146  del  1990)  e
dall'art.   4,   primo   comma,   lettera   b),   del    codice    di
autoregolamentazione - da' poi conto ampiamente della sentenza  della
Corte di cassazione,  sezioni  unite  penali,  27  marzo  2014  -  29
settembre 2014, n. 40187, che, per un verso, ha ribadito  la  valenza
cogente erga omnes delle norme  del  codice  di  autoregolamentazione
aventi forza e valore di normativa secondaria  e  regolamentare;  per
altro verso, ha  escluso  la  configurabilita'  nell'attuale  assetto
normativo di un potere giudiziale di  bilanciamento  tra  il  diritto
all'astensione  e   gli   altri   diritti   e   valori   di   rilievo
costituzionale, essendo tale bilanciamento  gia'  stato  operato  dal
legislatore. 
    Il Tribunale  rimettente,  dopo  aver  precisato  che  la  legge,
integrata  dal  codice  di   autoregolamentazione   approvato   dalla
Commissione, consente ai difensori nei processi penali  di  astenersi
anche in processi con detenuti in custodia cautelare, a meno che  gli
imputati non chiedano  espressamente  che  si  proceda  nonostante  i
difensori abbiano aderito all'astensione  collettiva  dalle  udienze,
afferma che la questione di legittimita' costituzionale «e' rilevante
in relazione  alla  decisione  che  il  tribunale  deve  adottare  di
disporre il rinvio dell'odierna udienza nella quale tutti i difensori
hanno ritualmente dichiarato  di  aderire  all'astensione  collettiva
proclamata  dall'associazione  delle  Camere  penali».  Pertanto,  in
presenza  di  un'astensione  collettiva   conforme   al   codice   di
autoregolamentazione, «il tribunale secondo il diritto vivente non ha
alcuna  possibilita'  di  valutare  autonomamente   la   legittimita'
dell'astensione e di bilanciare il diritto all'astensione  con  altri
beni e  valori  costituzionalmente  rilevanti  ma  deve  disporre  il
rinvio, nonostante sia evidente il pregiudizio per altri fondamentali
diritti  della  persona  e   del   cittadino   imputato,   producendo
conseguentemente gli effetti che si connettono al rinvio  determinato
dall'astensione dei difensori». 
    Il rimettente reputa illegittima la disciplina che e' chiamato ad
applicare in quanto i  valori  costituzionali  -  quali  la  liberta'
personale, il diritto di difesa dell'imputato in vinculis, il  giusto
processo, la garanzia che il processo con imputati detenuti si svolga
in tempi compatibili con la presunzione di non colpevolezza e  quindi
il  giusto  contemperamento  tra   esigenze   di   sicurezza,   tempi
processuali e tempi  della  custodia  -  risultano  considerati  come
subvalenti rispetto al diritto di astensione. 
    Secondo il Collegio rimettente vi  sarebbe  violazione  dell'art.
13, primo e quinto comma, Cost. in relazione all'art. 27 Cost., nella
parte in cui stabilisce l'inviolabilita' della liberta'  personale  e
la  rigorosa  definizione  per  via  legislativa  dei  casi  in   cui
l'imputato deve essere sottoposto a misura di custodia  cautelare  in
carcere durante lo svolgimento  del  processo.  L'imputato  non  puo'
subire il protrarsi della restrizione della  liberta'  personale  per
motivi diversi da quelli considerati espressamente dalla  legge,  con
riferimento a quegli essenziali interessi pubblici che  giustificano,
per l'imputato, presunto non  colpevole,  il  ricorso  alla  custodia
cautelare  in  carcere.  La  presunzione  di  non  colpevolezza   che
accompagna l'imputato  fino  al  momento  della  sentenza  definitiva
comporta che non solo  i  casi  di  restrizione  della  liberta'  per
esigenze processuali e di  sicurezza  nella  fase  processuale  siano
tassativamente definiti dalla legge, ma anche che  la  stessa  durata
della   custodia   sia   fissata   dal   legislatore   nell'esclusiva
considerazione  delle  esigenze  che  giustificano   un   ragionevole
contemperamento del diritto di liberta' fino a sentenza irrevocabile.
La tassativita' dei casi di restrizione della liberta'  personale  si
estende anche alla durata della stessa, nel senso che le sole ragioni
che possono giustificare per i tempi  stabiliti  dal  legislatore  la
privazione della liberta' devono essere espressamente considerate  da
quest'ultimo. 
    Sotto altro profilo, la disciplina dell'astensione dalle  udienze
degli avvocati in processi con imputati detenuti  confliggerebbe  con
il quinto comma dell'art. 13 Cost.,  in  relazione  al  principio  di
ragionevole  durata  del  processo  (art.  111  Cost.),  nonche'   al
principio di subordinazione del giudice alla legge (art. 101  Cost.).
Solo il legislatore potrebbe stabilire  il  tempo  massimo  assegnato
all'autorita' giudiziaria per concludere  il  processo  a  carico  di
imputati detenuti. Il legislatore ha previsto un termine massimo  per
la pronuncia di una  sentenza  irrevocabile  con  imputato  detenuto,
contemperando  le  esigenze  cautelari  e  l'esigenza   pubblica   di
perseguire i reati con il diritto alla liberta' personale. 
    Nei processi con imputati detenuti la custodia cautelare non puo'
oltrepassare, in relazione a tutti i gradi di giudizio, i termini  di
durata complessiva fissati nell'ultimo comma dell'art. 303 cod. proc.
pen. Cio' significa che il rinvio delle udienze nel  primo  grado  di
giudizio, a seguito dell'astensione dei difensori  nei  processi  con
imputati detenuti, non sarebbe affatto neutro,  quanto  agli  effetti
sulla possibilita' di definire il giudizio nei diversi gradi entro  i
termini massimi complessivi, ma finisce con l'erodere il tempo che il
legislatore ha ritenuto e assegnato  come  ragionevole  per  definire
tempestivamente il processo prima  della  scadenza  dell'invalicabile
termine cumulativo dei termini massimi di fase. 
    L'ordinanza di rimessione mette anche in evidenza la torsione che
la norma sull'astensione dalle udienze con imputati detenuti  produce
sul diritto di difesa. Far dipendere dall'imputato detenuto la scelta
di consentire al proprio difensore se astenersi, o  meno,  metterebbe
sullo stesso piano soggetti che sono su un piano  diverso,  imponendo
all'imputato detenuto, e  quindi  in  condizioni  di  minorita',  una
scelta  estranea  al  proprio  interesse,  che  sarebbe  quello  alla
definizione piu' rapida possibile del processo. 
    Vi sarebbe poi violazione dell'art.  3  Cost.  sotto  il  profilo
dell'intrinseca  irragionevolezza  della  previsione  normativa   che
finisce,  nel  solo  caso  degli  avvocati,   con   attribuire   alla
manifestazione di protesta e alla rivendicazione di categoria un peso
abnorme e sproporzionato, ben diverso e superiore rispetto  a  quello
di altre categorie di lavoratori autonomi e professionisti. 
    Ancora  sotto  il  profilo  della  violazione  del  principio  di
eguaglianza, l'ordinanza considera che la legge  sullo  sciopero  nei
servizi pubblici essenziali prevede una ben piu'  cogente  disciplina
dello sciopero dei dipendenti del Ministero della giustizia,  addetti
al servizio di assistenza all'udienza penale. Le prestazioni che tali
dipendenti sono tenuti ad assicurare ai sensi degli artt. 1 e 2 della
legge n. 146 del 1990,  pur  in  costanza  di  astensione,  sono  sia
l'assistenza alle udienze di convalida di arresti  e  fermi,  sia  le
udienze   con    imputati    detenuti.    Anche    il    codice    di
autoregolamentazione dello sciopero  dei  magistrati  stabilisce  che
l'astensione non  e'  consentita  nei  procedimenti  e  processi  con
imputati detenuti. 
    Un ultimo profilo  di  intrinseca  irragionevolezza  della  norma
impugnata  sta  nel  fatto  che  il  codice  di  autoregolamentazione
prevede,  alla  lettera  a)  dello  stesso  art.  4,  il  divieto  di
astensione degli avvocati nei casi di assistenza al compimento  degli
atti  di  perquisizione  e  sequestro,  alle  udienze  di   convalida
dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti a misure cautelari, agli
interrogatori ex art. 294 cod. proc. pen.,  all'incidente  probatorio
ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come
ad  esempio  di  accertamento   peritale   complesso,   al   giudizio
direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui  all'art.  467
cod. proc. pen. 
    Le differenze tra gli istituti sopra indicati e  i  processi  con
imputati detenuti non appaiono,  al  Tribunale  rimettente,  tali  da
giustificare la disciplina differenziata. 
    2.-  Il  medesimo  Tribunale  ordinario  di  Reggio  Emilia,  con
successiva ordinanza del 13 giugno 2017 (r.o. n.  76  del  2018),  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97, 102  e
111 Cost., questioni di legittimita' costituzionale del medesimo art.
2-bis della legge n. 146 del 1990, in termini e per motivi analoghi a
quelli espressi nella precedente ordinanza. 
    Osserva, in particolare, il Tribunale rimettente che  l'ulteriore
proclamazione dell'astensione collettiva - la quinta in cinque mesi e
mezzo - ha riguardato le udienze dal 12 al 16 giugno  2017,  nel  cui
intervallo cade l'udienza del 13 giugno. 
    Anche in relazione a tale ordinanza il rimettente precisa che  la
questione del citato art. 2-bis  della  legge  n.  146  del  1990  e'
rilevante in relazione alla decisione che il tribunale deve  adottare
in ordine al rinvio dell'udienza del  13  giugno.  Al  riguardo  sono
ribadite le argomentazioni svolte nell'ordinanza r.o. n. 75 del 2018. 
    Parimenti, il Collegio sottolinea che non  si  puo'  valutare  il
consenso  dell'imputato  al  prolungamento  della  privazione   della
liberta'  personale  oltre  il  tempo  strettamente  necessario  alla
celebrazione del processo.  I  tempi  della  custodia  cautelare  non
possono essere  ricondotti  alla  logica  privatistica  del  consenso
dell'avente diritto,  essendo  la  durata  della  custodia  cautelare
regolata da norme  imperative  di  diritto  pubblico,  rispetto  alle
quali, secondo i rispettivi codici di  autoregolamentazione,  non  e'
ammessa alcuna interferenza della volonta' dell'imputato. 
    3.- Con atto del 5 giugno 2018, e'  intervenuto  nei  giudizi  di
legittimita' costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
chiesto alla  Corte  di  dichiarare  inammissibili  le  questioni  di
costituzionalita' sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia. 
    In primo luogo, le questioni sarebbero inammissibili perche'  non
avrebbero  ad  oggetto  una  norma  di  legge  primaria,  bensi'  una
disposizione, come l'art. 4, comma  1,  lettera  b),  del  codice  di
autoregolamentazione,  a  cui  la  legge  n.  146  del  1990   e   la
giurisprudenza (segnatamente la citata sentenza delle  Sezioni  unite
penali n. 40187 del 2014) attribuiscono natura di fonte  subprimaria,
sostanzialmente regolamentare. 
    Le censure del rimettente,  infatti,  non  riguarderebbero  tanto
l'art. 2-bis della legge n. 146 del  1990,  nella  parte  in  cui  e'
rimesso  ai  codici  di  autoregolamentazione,  valutati  idonei,  il
contemperamento  con  i  diritti  della  persona   costituzionalmente
tutelati; bensi' si appuntano sulla modalita'  concreta  con  cui  il
codice  in  questione  ha  contemperato  il  diritto  del  difensore,
discendente dalla liberta' di  associazione  ex  art.  18  Cost.,  di
aderire a  una  protesta  collettiva  e  quindi  di  astenersi  dalle
udienze,  con  i  diritti  fondamentali  dell'imputato  in  stato  di
detenzione. 
    Conseguentemente, il giudice stesso avrebbe potuto procedere alla
disapplicazione  della   disciplina   di   autoregolamentazione   per
contrasto  con  la  legge  n.  146  del  1990  e   con   i   principi
costituzionali invocati nell'ordinanza di rimessione. 
    Nel merito, la difesa dello Stato ritiene che  la  questione  sia
infondata. Ai sensi dell'art. 304,  comma  6,  cod.  proc.  pen.,  il
termine di durata massima della custodia cautelare in una determinata
fase e' sospeso. Da cio' la difesa  statale  deduce  che  ci  sarebbe
un'adeguata remora a che l'imputato in stato  di  custodia  cautelare
accetti  l'astensione  del  proprio  difensore.  La  gravita'   della
conseguenza  della  sospensione   del   termine   richiederebbe   che
l'interessato  manifesti  il  proprio  consenso  solo  dopo   attenta
ponderazione. 
    4.- Con atti depositati in data  4  e  5  giugno  2018,  si  sono
costituiti in  entrambi  i  giudizi  di  legittimita'  costituzionale
alcuni imputati nel giudizio a quo (V.P., P.R., G.B. e M.V.). 
    La difesa delle  parti  private  sostiene  che  le  questioni  di
costituzionalita' sollevate dal  Tribunale  di  Reggio  Emilia  siano
inammissibili in quanto  le  censure  si  dirigono  direttamente  nei
confronti  della  disciplina  in  concreto  adottata  dal  codice  di
autoregolamentazione, il quale e' un atto di normazione secondaria. 
    Il rimettente,  inoltre,  richiederebbe  (inammissibilmente)  una
sentenza additiva non «a rime obbligate». 
    La difesa delle parti  private  pone,  altresi',  in  rilievo  un
ulteriore  profilo  di  inammissibilita'  incentrato  sulla  avvenuta
sospensione solo delle due udienze del 23 maggio 2017 e del 13 giugno
2017, anziche' di tutto il processo ai sensi dell'art. 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul  funzionamento
della Corte costituzionale). 
    Nel  merito,  poi,  non  vi  sarebbe  la  lesione   del   diritto
dell'imputato detenuto in custodia cautelare, perche' la disposizione
censurata contiene un bilanciamento a favore di quest'ultimo, tant'e'
che  se  l'imputato  chiede  espressamente  di   procedere   malgrado
l'astensione del difensore, il diritto  del  difensore  di  astenersi
recede. Peraltro, si osserva che in caso di rinvio per astensione  in
un processo con imputati sottoposti a custodia cautelare,  si  ha  la
sospensione dei relativi termini massimi di custodia cautelare  e  di
prescrizione dei reati; cio' risponde all'esigenza di evitare che  la
forzata inattivita'  processuale  si  risolva  in  un  ingiustificato
vantaggio per l'imputato. 
    5.- Con atto depositato in data 4 giugno 2018, e' intervenuta nei
giudizi di legittimita' costituzionale l'Unione delle  Camere  Penali
Italiane (d'ora in avanti:  UCPI)  chiedendo  alla  Corte,  in  primo
luogo,  di  dichiarare  l'ammissibilita'  dell'intervento   e,   poi,
l'inammissibilita'  o  la   non   fondatezza   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale. 
    In punto di ammissibilita' dell'intervento, si evidenzia  innanzi
tutto che l'UCPI e'  l'associazione  riconosciuta  come  maggiormente
rappresentativa dell'avvocatura penale, che promuove  la  conoscenza,
la diffusione, la concreta  realizzazione  e  la  tutela  dei  valori
fondamentali del diritto  penale  e  del  giusto  processo.  Inoltre,
l'UCPI,  che  ha  sottoscritto  il  codice  di  autoregolamentazione,
afferma di avere un interesse specifico e qualificato  immediatamente
inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. 
    In  punto  di  ammissibilita'  delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale e di non  fondatezza,  l'UCPI  formula  argomentazioni
analoghe a quelle svolte dalle parti costituite. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia,  con  due  ordinanze
del 23 maggio 2017 e del 13 giugno 2017, di contenuto sostanzialmente
analogo ed emesse nel corso  dello  stesso  procedimento  penale,  ha
sollevato, in riferimento a numerosi parametri (artt. 1, 3,  13,  24,
27, 70, 97, 102 e 111 della Costituzione), questioni di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2-bis della legge 13  giugno  1990,  n.  146
(Norme sull'esercizio del diritto di sciopero  nei  servizi  pubblici
essenziali  e  sulla   salvaguardia   dei   diritti   della   persona
costituzionalmente  tutelati.  Istituzione   della   Commissione   di
garanzia dell'attuazione della legge), nella parte  in  cui  consente
che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle  udienze
degli avvocati -  adottato  in  data  4  aprile  2007  dall'Organismo
Unitario dell'Avvocatura (di seguito: OUA) e  da  altre  associazioni
categoriali  (Unione  camere   penali   italiane-UCPI,   Associazione
nazionale forense-ANF, Associazione italiana  giovani  avvocati-AIGA,
Unione  nazionale  camere   civili-UNCC),   valutato   idoneo   dalla
Commissione  di  garanzia  per  lo  sciopero  nei  servizi   pubblici
essenziali con delibera n. 07/749 del 13  dicembre  2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008 -  stabilisca
(all'art. 4, comma 1, lettera b) che nei procedimenti e nei  processi
in relazione ai quali  l'imputato  si  trovi  in  stato  di  custodia
cautelare o di detenzione, analogamente a quanto  previsto  dall'art.
420-ter, comma 5, del codice di procedura penale, si proceda malgrado
l'astensione del difensore solo ove l'imputato lo consenta. 
    In particolare, il Tribunale rimettente ritiene che  sia  violato
l'art. 13, primo e quinto comma,  Cost.,  in  relazione  all'art.  27
Cost., in quanto, derivando dal rinvio dell'udienza  l'effetto  della
sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art.  304
cod.  proc.  pen.,  l'imputato,  presunto  non   colpevole,   subisce
restrizioni della liberta' personale per  motivi  diversi  da  quelli
espressamente considerati  dalla  legge.  La  durata  della  custodia
cautelare e' fissata nell'esclusiva considerazione delle esigenze che
giustificano una ragionevole limitazione del diritto  della  liberta'
personale fino alla sentenza irrevocabile. Non  e'  quindi  possibile
che sia rimessa alla volonta' dell'imputato la scelta in ordine  alla
restrizione della propria liberta' personale, atteso  che  la  durata
della custodia cautelare in  carcere  puo'  e  deve  dipendere  dalla
legge.  Solo  le   esigenze   cautelari   e   i   tempi   ragionevoli
dell'accertamento giudiziale  possono  determinare  la  durata  della
custodia cautelare e non anche il rinvio dell'udienza per  consentire
al difensore di aderire all'astensione  collettiva,  che  esprime  un
valore, pur tutelato a livello costituzionale, subvalente rispetto al
diritto di liberta' dell'imputato. 
    Inoltre, secondo il Tribunale rimettente e'  violato  l'art.  13,
quinto comma, Cost., in relazione al principio di ragionevole  durata
del processo (art. 111 Cost.), nonche' al principio di subordinazione
del giudice alla legge e alla sovranita' popolare (art.  101  Cost.),
parametro da integrarsi con riferimento agli artt. 1, 70 e 102 Cost.,
in quanto e' di esclusiva  competenza  del  legislatore,  espressione
della sovranita'  popolare,  stabilire  il  tempo  massimo  assegnato
all'autorita' giudiziaria per concludere  il  processo  a  carico  di
imputati detenuti, non  potendo  rilevare,  sulla  gestione  e  sulla
durata dei tempi processuali, fattori diversi da quelli espressamente
considerati  dal  legislatore  nella  previsione  della   ragionevole
durata. Il rinvio delle  udienze  nel  primo  grado  di  giudizio,  a
seguito dell'astensione  dei  difensori  nei  processi  con  imputati
detenuti,  incide  sulla  definibilita'  dello  stesso  prima   della
scadenza  dell'invalicabile  termine  complessivo  di  durata   della
custodia cautelare. 
    Ad avviso del rimettente, e' altresi' violato  l'art.  24  Cost.,
sotto il profilo della lesione del diritto di difesa, in  quanto  far
dipendere  dall'assenso   dell'imputato   l'esercizio   del   diritto
all'astensione dalle udienze del difensore, nella consapevolezza  del
"costo" che tale astensione determina per  l'imputato,  comporta  una
marcata  alterazione  della  relazione  tra  quest'ultimo  e  il  suo
difensore. 
    Inoltre,  sarebbe  violato  l'art.  3  Cost.,  sotto  il  profilo
dell'intrinseca irragionevolezza, in quanto la  censurata  previsione
normativa  attribuisce,  alla  manifestazione  di  protesta  e   alla
rivendicazione di  categoria  degli  avvocati,  «un  peso  abnorme  e
sproporzionato». 
    Parimenti, sarebbe  violato,  secondo  il  rimettente,  l'art.  3
Cost., sotto il profilo della lesione del principio  di  uguaglianza,
ponendosi in comparazione l'astensione collettiva degli avvocati  con
quella dei  dipendenti  del  Ministero  della  giustizia  addetti  al
servizio di assistenza all'udienza penale,  nonche'  con  quella  dei
magistrati,  per  i  quali  l'astensione  non   e'   consentita   nei
procedimenti e nei processi con imputati detenuti. 
    Il Tribunale denuncia, poi, la  non  giustificata  diversita'  di
disciplina prevista rispettivamente alla lettera a) e alla lettera b)
dello stesso art. 4 del codice di  autoregolamentazione,  nonche'  la
violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della
giustizia (art. 97 Cost.). 
    2.- Le questioni di legittimita'  costituzionale,  sollevate  dal
Tribunale di Reggio Emilia con le due menzionate ordinanze,  sono  in
larga parte sovrapponibili  e  quindi  si  rende  opportuna  la  loro
trattazione congiunta mediante riunione dei giudizi. 
    3.- In entrambi i giudizi e' intervenuta  l'Unione  delle  Camere
Penali Italiane (d'ora in avanti: UCPI), che non e' parte  in  alcuno
dei giudizi a  quibus,  chiedendo  in  via  preliminare  che  il  suo
intervento sia dichiarato ammissibile. 
    4.- L'intervento e' ammissibile. 
    E' vero che, secondo la costante giurisprudenza di  questa  Corte
(ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237
e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e
n. 291 del  2001),  la  partecipazione  al  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti del
giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e,
nel caso di legge regionale, al  Presidente  della  Giunta  regionale
(artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale). 
    Pero' a tale disciplina e' possibile derogare - senza  venire  in
contrasto   con   il   carattere   incidentale   del   giudizio    di
costituzionalita' - quando l'intervento e' spiegato da soggetti terzi
che  siano  titolari  di  un  interesse  qualificato,  immediatamente
inerente  al  rapporto  sostanziale  dedotto  in   giudizio   e   non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di
censura. 
    In  tal  caso,  ove  l'incidenza   sulla   posizione   soggettiva
dell'interveniente sia conseguenza immediata e  diretta  dell'effetto
che la pronuncia della  Corte  costituzionale  produce  sul  rapporto
sostanziale oggetto del giudizio a quo, l'intervento  e'  ammissibile
(ex multis, sentenza n. 345 del 2005). 
    Nella specie si  ha  che  la  posizione  dell'interveniente,  pur
estranea al giudizio a quo, e' suscettibile di  restare  direttamente
incisa dall'esito del giudizio della Corte. Infatti,  l'interveniente
e' una delle associazioni che hanno sottoposto  alla  Commissione  di
garanzia per l'attuazione della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi
pubblici  essenziali  il   codice   di   autoregolamentazione   delle
astensioni dalle udienze degli avvocati, poi  valutato  idoneo  dalla
Commissione stessa con delibera n. 07/749 del 13  dicembre  2007,  il
cui art. 4, lettera b), e' richiamato dal Tribunale di Reggio  Emilia
nell'ordinanza di rimessione. 
    E' innegabile che un'eventuale pronuncia  di  accoglimento  delle
questioni  di  legittimita'  costituzionale  sul   giudizio   a   quo
produrrebbe necessariamente un'immediata  incidenza  sulla  posizione
soggettiva dell'UCPI,  ente  rappresentativo  degli  interessi  della
categoria degli avvocati penalisti. 
    Pertanto,  l'UCPI  e'  portatore  di  un  interesse  specifico  a
contrastare le prospettate questioni di legittimita' costituzionale e
non gia' di un interesse solo generico (ex plurimis, sentenza n.  178
del 2015 e allegata ordinanza letta all'udienza del 23  giugno  2015;
sentenza n. 171 del 1996;  ordinanza  n.  200  del  2015  e  allegata
ordinanza letta all'udienza del 22 settembre 2015). 
    Deve quindi ritenersi ammissibile l'intervento dell'UCPI. 
    5.- Preliminarmente, la difesa delle parti private costituite  ha
eccepito  l'inammissibilita'  delle  questioni  di  costituzionalita'
perche'  il  tribunale  ordinario  a  quo,  con  ciascuna  delle  due
ordinanze di rimessione rese nello stesso procedimento penale in sede
dibattimentale, ha sospeso non gia' l'intero  giudizio,  ma  soltanto
l'attivita' processuale che era prevista (e  che  altrimenti  sarebbe
stata compiuta) nelle udienze alle quali si riferiva la dichiarazione
dei  difensori  di  adesione  all'astensione  collettiva   proclamata
dall'OUA. 
    La   prima   ordinanza   ha   sospeso   l'attivita'   processuale
dell'udienza del 23 maggio 2017 e  non  anche  quella  calendarizzata
nelle udienze immediatamente successive, gia' in precedenza  fissate.
Parimenti, la seconda ordinanza ha  sospeso  l'attivita'  processuale
dell'udienza del 13 giugno 2017 e  non  anche  quella  delle  udienze
successive. 
    La questione che quindi si pone e'  se  la  sospensione  limitata
all'attivita' processuale - da  svolgersi  nelle  udienze  che  hanno
visto  i  difensori  aderire  all'astensione  collettiva,  proclamata
dall'OUA ai sensi e con le modalita' dell'art. 2-bis della  legge  n.
146 del 1990, e in occasione delle quali il tribunale  ordinario  era
chiamato ad applicare la disposizione censurata - abbia inficiato,  o
no, la ritualita' e quindi l'ammissibilita'  della  (contestualmente)
sollevata questione di costituzionalita' in ragione della circostanza
che la  sospensione  stessa  non  sia  stata  estesa  anche  a  tutta
l'attivita' processuale da svolgersi nelle udienze  gia'  fissate  in
date successive, pur non interessate dall'astensione collettiva. 
    6.- Questa Corte ha piu' volte  ritenuto  l'irrilevanza  di  ogni
vicenda successiva all'ordinanza di  rimessione,  affermando  che  il
giudizio incidentale, «una volta iniziato in seguito ad ordinanza  di
rinvio  del  giudice  rimettente,  non  e'  suscettibile  di   essere
influenzato da successive vicende di fatto  concernenti  il  rapporto
dedotto nel processo che lo ha  occasionato»  (sentenza  n.  120  del
2013; nello stesso senso, sentenze n. 264 del 2017, n. 242 e  n.  162
del 2014). 
    Non di meno, nella specie, la vicenda processuale successiva alle
ordinanze di rimessione  ha  innegabili  punti  di  contatto  con  la
sollevata  eccezione   di   inammissibilita'   delle   questioni   di
costituzionalita', dei quali non puo' non darsi conto. 
    Risulta dagli atti che la difesa delle parti  private  costituite
ha proposto ricorso per cassazione avverso la prima ordinanza (quella
del 23 maggio 2017), lamentando la «abnormita'» -  vizio  di  matrice
giurisprudenziale deducibile con ricorso diretto ex art. 111, settimo
comma, Cost. - per non aver il Tribunale rimettente sospeso  l'intero
giudizio e quindi sostenendo la nullita'  dell'attivita'  processuale
svolta nelle udienze successive al 23 maggio 2017. 
    La Corte di cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza 30
marzo 2018  -  5  giugno  2018,  n.  25124,  ha  accolto  il  ricorso
argomentando sulla base di  un  precedente  di  quella  stessa  Corte
(Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17 aprile 1996 -
3 luglio 1996, n. 8), che aveva ritenuto che  il  giudice  rimettente
(in specie, tribunale  per  il  riesame),  dopo  aver  sollevato  una
questione incidentale di costituzionalita' in un procedimento  penale
a carico di un imputato  detenuto  in  stato  di  custodia  cautelare
sospendendo l'intero giudizio, fosse privo di potestas  decidendi  e,
quindi,  non  fosse   competente   a   provvedere   sull'istanza   di
scarcerazione per asserito, sopravvenuto, spirare di  un  termine  di
decadenza, essendo invece  competente  il  giudice  per  le  indagini
preliminari. La citata sentenza n. 25124 del 2018  ha  ritenuto  che,
parimenti, il rimettente Tribunale di Reggio Emilia non  avesse  piu'
potestas decidendi dopo aver sollevato le  questioni  incidentali  di
legittimita'  costituzionale  e  quindi  non  potesse   svolgere   le
attivita' processuali previste nelle udienze successive a quella  del
23  maggio  2017  in  cui   era   stato   promosso   l'incidente   di
costituzionalita'. In questa  parte  -  e  solo  in  questa  parte  -
l'ordinanza del 23 maggio 2017 e'  stata  annullata  dalla  Corte  di
cassazione, come emerge dalla motivazione  della  pronuncia,  nonche'
dalla testuale indicazione finale secondo cui, nell'ipotesi in cui le
sollevate questioni  di  costituzionalita'  non  fossero  accolte  da
questa  Corte,  si  avrebbe  allora  che  il   vizio   dell'attivita'
processuale svoltasi quando il giudizio avrebbe dovuto invece  essere
interamente sospeso - ossia nelle udienze successive a quella del  23
maggio 2017 - comporterebbe la nullita' degli atti  posti  in  essere
dal tribunale ordinario  con  conseguente  regressione  del  processo
penale. E' da escludere, quindi, che la  Corte  di  cassazione  abbia
inteso annullare l'intera ordinanza di rimessione facendo venir  meno
l'atto di promovimento del giudizio incidentale di costituzionalita',
che non e' suscettibile  di  alcuna  impugnazione,  ne'  puo'  essere
annullato  da  alcun  giudice,  spettando  solo  a  questa  Corte  di
verificarne la ritualita' e l'idoneita' ad attivare tale giudizio. 
    E' in questo contesto fattuale e normativo che  la  difesa  delle
parti private costituite sostiene l'inammissibilita' delle  questioni
di costituzionalita' sollevate sia  con  l'ordinanza  del  23  maggio
2017, alla quale si riferisce la recente citata pronuncia della Corte
di cassazione, sia con l'ordinanza del 13 giugno 2017, che invece ne'
le parti costituite, ne' le parti intervenute hanno  riferito  essere
stata impugnata con analogo ricorso per cassazione. 
    L'Avvocatura generale dello Stato, nella  sua  difesa  orale,  ha
avversato tale sollevata eccezione sostenendone l'infondatezza. 
    7.- L'eccezione - come correttamente deduce l'Avvocatura generale
- e' infondata. 
    Il giudizio incidentale di costituzionalita'  ha  necessariamente
carattere pregiudiziale nel senso che la relativa questione  si  pone
come antecedente logico di altra questione che il giudice  rimettente
deve decidere (art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  recante
«Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale»). Cio' comporta che  il  giudice  non  puo'  definire
l'attivita' processuale fin quando questa Corte non abbia  deciso  la
questione  pregiudicante.  Pertanto,  il  giudice  -   riservata   la
decisione della questione pregiudicata, sulla quale egli  deliberera'
solo dopo che questa Corte costituzionale avra' deciso l'incidente di
costituzionalita' - «sospende il giudizio in corso» (art. 23, secondo
comma, citato), nel disporre l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale. 
    Nell'ipotesi, pero', in cui il giudizio  si  svolga  in  distinti
momenti o segmenti processuali, identificabili in ragione  del  fatto
che  la  rilevanza  della  questione   di   costituzionalita'   possa
ragionevolmente circoscriversi solo ad uno di essi, si  ha  che,  pur
restando  che  la  pendenza  della  questione  di   costituzionalita'
condiziona la decisione dell'intero giudizio, e' sufficiente  che  il
giudice  rimettente  sospenda  anche  solo  quel   distinto   momento
processuale in cui la questione e'  rilevante,  e  che  possa  essere
effettivamente isolato nella sequenza procedimentale del  giudizio  a
quo. 
    Il citato art. 23 della legge n. 87 del 1953,  interpretato  alla
luce del principio della ragionevole durata del processo che  pervade
ogni giudizio - civile, penale,  o  amministrativo  che  sia  -,  non
esclude che il giudice rimettente possa limitare il provvedimento  di
sospensione al singolo momento  o  segmento  processuale  in  cui  il
giudizio si svolge, ove solo ad  esso  si  applichi  la  disposizione
censurata e la sospensione dell'attivita' processuale non richieda di
arrestare l'intero processo, che puo' proseguire con il compimento di
attivita' rispetto alle quali la questione sia del tutto irrilevante.
Resta fermo il controllo da  parte  di  questa  Corte  dell'effettiva
possibilita' di  circoscrivere  la  rilevanza  della  questione,  che
rimane pur sempre incidentale e  che,  come  tale,  e'  pregiudiziale
rispetto ad una decisione del giudice rimettente. 
    Nel caso  in  esame,  il  giudizio  penale  pervenuto  alla  fase
dibattimentale si articola  in  distinte  udienze  secondo  un  fitto
calendario predeterminato tipico dei processi con  numerosi  imputati
(cosiddetti  maxi-processi).  In  ogni  udienza,  la   presenza   del
difensore  dell'imputato  e'  necessaria,  ma   puo'   accadere   che
specifiche udienze cadano nell'intervallo  temporale  dell'astensione
collettiva dalle udienze, proclamata da  un'associazione  categoriale
della professione forense. La questione dello svolgimento, o  no,  di
attivita' processuale in quell'udienza in ragione  dell'adesione  del
difensore all'astensione collettiva si pone  solo  in  riferimento  a
tale udienza e non anche nelle molte altre udienze non interessate da
alcuna   proclamazione   di   astensione   collettiva.    L'attivita'
processuale in queste successive udienze e' del tutto  estranea  alla
questione di costituzionalita', nel senso che non e' influenzata  dal
suo esito. E', quindi, possibile isolare - come  distinti  momenti  o
segmenti processuali - le udienze in cui ci sia stata,  in  concreto,
l'adesione  del  difensore  all'astensione   collettiva.   Solo   con
riferimento a queste udienze il giudice e' chiamato ad applicare  una
normativa - quale appunto nella specie l'art. 2-bis  della  legge  n.
146 del 1990, integrato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del  codice
di autoregolamentazione - della cui legittimita' costituzionale  egli
dubita e solo in queste udienze la pregiudizialita'  della  questione
incidentale di costituzionalita' richiede che l'attivita' processuale
sia sospesa. Sicche', il giudice non si trova di fronte a quella  che
sarebbe  un'estrema  alternativa  tra  rispettare  il  principio   di
legalita'     costituzionale,     sollevando      l'incidente      di
costituzionalita', al prezzo di determinare un arresto  di  tutto  il
processo, oppure proseguire nell'attivita' processuale per rispettare
il principio della ragionevole durata del processo,  tenendo  in  non
cale un dubbio di legittimita' costituzionale che pure egli nutre  in
ordine alla norma che va ad applicare. 
    Il principio di economia degli atti processuali,  che  deriva  da
quello di ragionevole durata del processo, verrebbe in sofferenza  se
il dubbio di costituzionalita'  in  ordine  ad  un  determinato  atto
processuale da compiere in una singola udienza - quello che dispone o
nega il rinvio della stessa in ragione  dell'adesione  del  difensore
all'astensione   collettiva   -   dovesse   comportare   una    stasi
generalizzata di ogni attivita' processuale anche  nelle  udienze  su
cui il dubbio di costituzionalita' non rileva (perche'  il  difensore
puo' essere regolarmente presente in mancanza della proclamazione  di
alcuna astensione collettiva). Sarebbero  frustrati  sia  il  diritto
dell'imputato alla rapida verifica processuale della  presunzione  di
non colpevolezza, sia l'istanza punitiva riconducibile  all'esercizio
dell'azione penale che tende anch'essa alla  rapida  conclusione  del
processo. 
    Cio' e' tanto piu' vero se l'imputato - cosi' come nella specie -
sia  in  stato  di  custodia  cautelare,  atteso  che,   secondo   la
giurisprudenza di legittimita' (a partire  da  Corte  di  cassazione,
sezioni unite penali, sentenza 6 luglio 1990 - 23  ottobre  1990,  n.
9), il termine della sua durata massima, sia di fase che complessiva,
non e' suscettibile di sospensione per il solo fatto del promovimento
dell'incidente di costituzionalita' e della  conseguente  sospensione
del giudizio. 
    8.-  Le   considerazioni   finora   espresse   convergono   verso
un'interpretazione costituzionalmente  adeguata  dell'art.  23  della
legge n. 87 del 1953 (nella parte  in  cui  prevede  che  il  giudice
rimettente «sospende il giudizio in corso») - disposizione  di  rango
primario,  come  tale  anch'essa   suscettibile   di   sindacato   di
costituzionalita'  (ordinanza  n.  130  del  1971)  -  in   sintonia,
peraltro, con l'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale il quale  -  considerando  l'ipotesi  della
(sopravvenuta) «sospensione [...] del processo principale»  come  non
produttiva di effetti sul giudizio davanti alla Corte  costituzionale
- implica che  non  possa  escludersi  un'attivita'  processuale  nel
giudizio a quo successiva all'ordinanza di rimessione. 
    Puo' aggiungersi che nella  giurisprudenza  di  questa  Corte  si
rinvengono gia' affermazioni che possono intendersi in  sintonia  con
quanto sopra argomentato (sentenza n. 77 del 2018). 
    Se, invece, manca del tutto la statuizione circa  la  sospensione
del giudizio a quo, allora viene meno tout court la  pregiudizialita'
della questione di costituzionalita' che, pertanto, e'  inammissibile
(ordinanze n. 5 del 2012 e n. 285 del 1994). 
    9.- In conclusione, avendo il Collegio rimettente limitato - come
poteva fare sul piano del giudizio incidentale  di  costituzionalita'
(per quanto  finora  argomentato)  -  la  sospensione  dell'attivita'
processuale alle sole due udienze (del 23 maggio 2017 e del 13 giugno
2017)  in  cui  i  difensori  degli  imputati  detenuti  in  custodia
cautelare, con l'assenso di  questi  ultimi,  si  sono  astenuti  dal
partecipare per aver aderito all'astensione collettiva di  categoria,
si ha che la rilevanza delle sollevate questioni  va  verificata  con
riferimento a tali udienze. 
    Deve allora considerarsi  che  il  Tribunale  rimettente  non  ha
provveduto - e dovra' provvedere (ora per allora) -  in  ordine  alla
richiesta di rinvio dell'udienza presentata dal difensore in  ragione
dell'adesione  all'astensione  collettiva.  Cio'  di  per  se'   gia'
assicura la rilevanza della questione  perche'  il  tribunale  dovra'
applicare proprio la disposizione  censurata  (sentenza  n.  162  del
2014). 
    Ma vi e' anche che la durata temporale  tra  ciascuna  delle  due
udienze in cui il difensore ha esercitato il suo diritto  di  aderire
all'astensione collettiva di categoria  e  l'udienza  rispettivamente
successiva avra' un diverso regime quanto alla sospensione, o no, del
termine di prescrizione dei reati contestati e del termine massimo di
custodia cautelare, perche'  se  il  rinvio  dell'udienza  sara'  dal
tribunale, seppur  ex  post,  ascritto  al  legittimo  esercizio  del
diritto del difensore di aderire  all'astensione  collettiva,  i  due
termini suddetti saranno da considerare sospesi;  al  contrario,  ove
l'istanza dovesse  essere  rigettata,  i  due  termini  suddetti  non
potrebbero considerarsi sospesi. 
    10.- Ancora in  via  preliminare,  l'Avvocatura  dello  Stato  ha
eccepito l'inammissibilita' delle questioni sotto un diverso profilo. 
    Sostiene   la    difesa    erariale    che    le    censure    di
incostituzionalita',   contenute   nell'ordinanza   del   rimettente,
ancorche'  testualmente  indirizzate  nei  confronti  di  una   norma
primaria (art. 2-bis  della  legge  n.  146  del  1990),  in  realta'
riguardano la disciplina contenuta nell'art. 4, primo comma,  lettera
b), del citato codice di autoregolamentazione delle astensioni  dalle
udienze. Disposizione quest'ultima che, in ragione della  sua  natura
di  norma  subprimaria,  non  e'   suscettibile   di   sindacato   di
costituzionalita' ad opera di questa Corte, ma da' luogo, in caso  di
violazione di legge  o,  a  maggior  ragione,  di  violazione  di  un
parametro costituzionale,  alla  sua  disapplicazione  ad  opera  del
giudice comune. 
    Un'analoga eccezione era stata sollevata  dall'Avvocatura  in  un
precedente giudizio incidentale avente ad oggetto (anche)  la  stessa
disposizione di legge attualmente censurata (art.  2-bis);  eccezione
implicitamente superata da questa Corte (ordinanza n. 116  del  2008)
che ha invece dichiarato manifestamente  inammissibile  la  questione
perche' in quel giudizio  l'ordinanza  di  rimessione  mirava  a  una
pronuncia additiva a rime non obbligate. 
    11.- L'eccezione non e' fondata. 
    Non e' condivisibile la tesi dell'Avvocatura dello Stato che, non
dubitando della natura normativa del codice di  autoregolamentazione,
sostiene che l'oggetto delle censure del Tribunale rimettente sia  in
realta' la disciplina posta dall'art. 4, comma  1,  lettera  b),  del
medesimo codice per l'ipotesi in cui il processo abbia ad oggetto  un
imputato in custodia cautelare o detenuto. 
    Il tenore testuale ed il contenuto sostanziale delle ordinanze di
rimessione smentiscono tale ricostruzione. 
    Il rimettente ha censurato la norma primaria (l'art. 2-bis) nella
parte in cui consente alla norma  subprimaria  (l'art.  4,  comma  1,
lettera b) di regolare  l'esercizio  del  diritto  del  difensore  di
astenersi dall'udienza, in ipotesi di processo penale con imputato in
custodia cautelare, in adesione all'astensione collettiva  proclamata
dall'associazione   di   categoria,   individuando   le   prestazioni
indispensabili in termini tali che la  regolamentazione  cosi'  posta
interferisce con la disciplina della liberta' personale ed  entra  in
conflitto con numerosi parametri costituzionali. 
    La censura, pertanto, e' diretta proprio alla norma primaria  che
non avrebbe dovuto consentire cio' che poi la  norma  subprimaria  ha
regolamentato. 
    12.- Un  ulteriore  profilo  di  dedotta  inammissibilita'  delle
questioni di costituzionalita'  riguarda  il  petitum  del  Tribunale
rimettente che - secondo la difesa delle parti costituite,  le  quali
hanno formulato in proposito distinta eccezione  -  sarebbe  non  ben
definito e comunque non a rime obbligate. 
    Anche questa eccezione di inammissibilita' non e' fondata. 
    Dal tenore  complessivo  della  motivazione  delle  ordinanze  di
rimessione emerge con sufficiente chiarezza il verso delle  sollevate
questioni, che converge nella censura dell'art.  2-bis  citato  nella
parte in cui consente al codice di autoregolamentazione di  porre  il
divieto  di  astensione  dalle  udienze  solo  quando  e'  lo  stesso
imputato, che  si  trovi  detenuto  in  custodia  cautelare,  a  dare
l'assenso espresso o tacito (non formulando la richiesta espressa che
si proceda malgrado l'astensione  del  suo  difensore)  in  tal  modo
interferendo con la disciplina della liberta' personale.  Secondo  il
tribunale ordinario rimettente la disposizione censurata, per  essere
rispettosa dei parametri evocati, dovrebbe precludere  al  codice  di
autoregolamentazione una tale interferenza. 
    Il  petitum  e',  quindi,  ben  chiaro,  mentre   solo   la   sua
indeterminatezza  o  ambiguita'  comporterebbero   l'inammissibilita'
della questione (ex pluribus, sentenza n. 32 del 2016;  ordinanze  n.
227 e n. 177 del 2016 e n. 269 del 2015). 
    Ne'  alle  parti  che  hanno  eccepito  l'inammissibilita'  della
questione di legittimita' costituzionale  sotto  tale  profilo  giova
l'ordinanza  n.  116  del  2008  di  questa  Corte,  relativa  a  una
precedente questione incidentale di legittimita' (anche) della stessa
disposizione attualmente censurata. Infatti,  la  fattispecie  allora
esaminata era ben diversa, perche' in  quel  giudizio  il  rimettente
lamentava che il difensore, che aderisse  all'astensione  collettiva,
non sopportava alcun peso economico per la sua scelta,  a  differenza
del lavoratore subordinato che perde la retribuzione quando  aderisce
allo sciopero. Chiedeva, quindi, che fosse introdotto un contrappeso,
una misura di remora, anche per gli avvocati. Cio' che, all'evidenza,
mostrava l'assoluta genericita' del petitum. 
    Nella specie, invece, il  petitum  e'  -  come  gia'  rilevato  -
sufficientemente determinato nel suo verso perche' mira  a  eliminare
l'interferenza del codice di  autoregolamentazione  nella  disciplina
della liberta' personale. 
    Non sussiste, pertanto, neppure sotto tale profilo,  una  ragione
d'inammissibilita' delle sollevate questioni di costituzionalita'. 
    13.- Passando al merito, le due ordinanze,  lette  congiuntamente
in  ragione  del  loro  contenuto   sostanzialmente   sovrapponibile,
indicano numerosi  parametri  e  pongono  plurime  questioni.  Ma  e'
possibile ricondurre le censure  essenzialmente  a  tre  profili,  il
primo  dei  quali  attiene  al  diritto  di  liberta'   dell'imputato
sottoposto a custodia cautelare (art. 13 Cost.); il secondo al canone
della ragionevole durata del processo,  che  esprime  una  regola  di
maggior rigore nel caso di imputato detenuto  (art.  111  Cost.);  il
terzo  riguarda  la  ragionevolezza   intrinseca   della   disciplina
censurata e la sua  coerenza  con  il  principio  di  eguaglianza  in
riferimento ad altre fattispecie indicate  in  comparazione  (art.  3
Cost.). 
    Va precisato che le censure sono  circoscritte  alla  fattispecie
del processo penale con imputato  sottoposto  a  custodia  cautelare.
Infatti,  tutto  lo  sviluppo  argomentativo   delle   ordinanze   di
rimessione e la fattispecie all'esame del rimettente,  in  ordine  al
quale questi deve pronunciarsi (legittimita', o  no,  dell'astensione
dichiarata dal  difensore  in  adesione  all'astensione  collettiva),
mostra chiaramente che la fattispecie in riferimento alla quale  sono
mosse  le  censure   di   costituzionalita'   e'   quella   specifica
dell'imputato in custodia cautelare nel  processo  per  il  quale  si
procede, e non gia', in generale, dell'imputato  detenuto,  che  puo'
esser tale per altra causa estranea al processo in corso. 
    La questione posta in  riferimento  all'art.  13,  quinto  comma,
Cost.  e'  fondata  nei  limiti  e  nei  termini  che  seguono,   con
conseguente   assorbimento   degli   altri   profili    di    dedotta
illegittimita' costituzionale. 
    14.- Occorre prendere le mosse dalla sentenza n. 171 del 1996  di
questa Corte che ha  riconosciuto  che  «l'astensione  dalle  udienze
degli  avvocati  e  procuratori  e'  manifestazione  incisiva   della
dinamica associativa volta alla tutela  di  questa  forma  di  lavoro
autonomo», in relazione alla quale e' identificabile,  piu'  che  una
mera facolta' di rilievo costituzionale, un vero e proprio diritto di
liberta'. E' necessario, pero', un  bilanciamento  con  altri  valori
costituzionali meritevoli di tutela, tenendo  conto  che  il  secondo
comma, lettera a), dell'art. 1, della legge 146 del 1990 indica fra i
servizi pubblici essenziali «l'amministrazione della  giustizia,  con
particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi  della  liberta'
personale ed a quelli cautelari ed urgenti nonche' ai processi penali
con imputati in stato di detenzione». 
    Nel bilanciamento tra questi valori e il diritto del difensore di
aderire  all'astensione  collettiva,  i  primi   hanno   una   «forza
prevalente». Ha ammonito questa Corte,  con  la  sentenza  da  ultimo
citata, che «[q]uando la liberta' degli  avvocati  e  procuratori  si
eserciti in contrasto con la tavola di valori sopra richiamata,  essa
non puo' non arretrare per la forza prevalente di  quelli».  Sicche',
e' da privilegiare l'interpretazione costituzionalmente orientata che
riconosce «al giudice il potere di bilanciare i valori  in  conflitto
e, conseguentemente, di  far  recedere  la  "liberta'  sindacale"  di
fronte  a  valori  costituzionali  primari»;  bilanciamento  che  nel
processo penale non puo' dirsi realizzato con la nomina del difensore
d'ufficio. La legge  n.  146  del  1990,  che  non  ha  operato  tale
bilanciamento non avendo affatto previsto l'astensione collettiva dei
professionisti,  e'  risultata  (all'epoca)  carente  in  quanto  non
apprestava una razionale e coerente disciplina che  includesse  tutte
le altre manifestazioni collettive capaci di comprimere detti  valori
primari. Con la sentenza n. 171 del 1996, quindi, e' stata dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge
n. 146  del  1990,  nella  parte  in  cui  non  prevedeva,  nel  caso
dell'astensione collettiva dall'attivita' defensionale degli avvocati
e dei procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso  e  di  un
ragionevole limite temporale dell'astensione e, altresi', nella parte
in cui non prevedeva gli strumenti idonei a individuare e  assicurare
le prestazioni essenziali durante  l'astensione  stessa,  nonche'  le
procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza. 
    15.- A seguito di  questa  pronuncia  di  incostituzionalita'  il
legislatore avrebbe dovuto introdurre «misure idonee ad  evitare  che
vengano compromessi i beni primari della convivenza  civile  che  non
tollera la paralisi della funzione giurisdizionale e,  quindi,  esige
prescrizioni volte ad assicurare, durante l'astensione dell'attivita'
giudiziaria, le prestazioni  indispensabili»  (sentenza  n.  171  del
1996). 
    A tal fine, il Governo ha inizialmente presentato un  disegno  di
legge  (A.S.  1268),  che  elencava  una  serie  di  fattispecie   di
«prestazioni indispensabili» da  assicurare  in  caso  di  astensione
collettiva  degli   avvocati,   prevedendo,   in   particolare,   che
l'astensione non era consentita nei procedimenti relativi ad imputati
in stato di custodia cautelare. La  disciplina  proposta  era  quindi
interamente di fonte legale. 
    Il legislatore, pero', e' intervenuto solo qualche anno dopo, con
la legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della legge
12 giugno 1990, n. 146,  in  materia  di  esercizio  del  diritto  di
sciopero nei  servizi  pubblici  essenziali  e  di  salvaguardia  dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati),  inserendo  nella
legge n. 146 del 1990 il censurato art. 2-bis. La  scelta  di  fondo,
che appartiene alla discrezionalita' legislativa, e'  stata  diversa:
non  piu'  una  disciplina  diretta  da  parte  della   legge   delle
fattispecie   che   richiedono   l'effettuazione   di    «prestazioni
indispensabili», ma il coinvolgimento delle associazioni di categoria
mediante  il  richiamo  del  «codice  di   autoregolamentazione»   in
un'ottica, piu' avanzata, di assetto partecipativo degli strumenti di
composizione    del    conflitto,    insito    nella    proclamazione
dell'astensione collettiva  di  categoria.  Il  legislatore,  da  una
parte, ha  riconosciuto,  in  linea  di  continuita'  con  la  citata
sentenza n. 171 del 1996, il diritto di astensione collettiva anche a
lavoratori  autonomi,  professionisti  o  piccoli  imprenditori,  ma,
d'altra  parte,  ha  chiamato   in   causa   le   loro   associazioni
rappresentative  per  individuare  le  fattispecie  di   «prestazioni
indispensabili» che comunque devono  essere  assicurate  perche'  non
siano lesi  i  diritti  della  persona  costituzionalmente  tutelati,
indicati dall'art. 1 della stessa legge n. 146 del 1990,  concernenti
segnatamente,  per  quanto  qui  rileva,   «l'amministrazione   della
giustizia, con particolare riferimento ai  provvedimenti  restrittivi
della liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai
processi penali con imputati in stato di detenzione».  La  disciplina
di  fonte  legale  e'  quindi  destinata  a   saldarsi   con   quella
eteroprodotta dal codice di autoregolamentazione. 
    16.- In questa diversa ottica si ha che la norma  primaria  (art.
2-bis) si limita a definire il perimetro di riferimento: riconosce il
diritto (sindacale) di «astensione collettiva  dalle  prestazioni,  a
fini di protesta o  di  rivendicazione  di  categoria»  e  fissa,  al
contempo, il principio del necessario «contemperamento con i  diritti
della persona costituzionalmente  tutelati»,  ma  poi  coinvolge  gli
stessi destinatari di questo bilanciamento richiedendo l'adozione, da
parte «delle associazioni o degli organismi di  rappresentanza  delle
categorie  interessate»,  di  «codici  di  autoregolamentazione».  In
particolare - oltre ad indicare un criterio molto  puntuale,  essendo
prescritto che il codice deve in ogni caso prevedere  un  termine  di
preavviso non inferiore a quello indicato  al  comma  5  dell'art.  2
(dieci giorni) e  l'indicazione  della  durata  e  delle  motivazioni
dell'astensione collettiva - l'art. 2-bis fissa nel resto, in termini
ampi, la missione affidata al codice:  assicurare  in  ogni  caso  un
livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2
dell'art. 1 della medesima legge. 
    Il meccanismo di questo rinvio - che e' formale  perche'  rimette
alla disciplina subprimaria il completamento della  regolamentazione,
ossia   l'individuazione   delle    fattispecie    di    «prestazioni
indispensabili», e non gia' materiale, che richiede  invece  che  «il
richiamo  sia  indirizzato  a  norme   determinate   ed   esattamente
individuate dalla stessa norma che lo effettua» (sentenza n. 311  del
1993; ordinanza n. 484 del 1993) - si articola nella  promozione,  da
parte   della   Commissione    di    garanzia,    del    codice    di
autoregolamentazione  delle  associazioni  o   degli   organismi   di
rappresentanza  delle  categorie  interessate  e   nella   successiva
valutazione di  idoneita'  ad  opera  della  stessa  Commissione.  E'
quest'ultima - deputata  ad  esercitare  una  funzione  eminentemente
pubblicistica - che con la delibera di idoneita'  del  codice  attrae
quest'ultimo, tipico atto di  autonomia  privata,  nell'orbita  delle
fonti (subprimarie) del diritto. 
    17.- Quindi, il  codice  di  autoregolamentazione,  ove  ritenuto
"idoneo" dalla  Commissione  di  garanzia,  costituisce  una  vera  e
propria normativa subprimaria e non gia' solo un  atto  di  autonomia
privata delle associazioni categoriali che raggruppano  gli  avvocati
nell'esercizio del diritto di associarsi  (art.  18  Cost.).  In  tal
senso, e' l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimita'
nella sua massima espressione nomofilattica costituita dalle  sezioni
unite, nella specie penali,  della  Corte  di  cassazione  (Corte  di
cassazione, sezioni unite, sentenza 30 maggio 2013 - 19 giugno  2013,
n. 26711, e soprattutto Corte di cassazione, sezioni unite,  sentenza
27 marzo 2014 - 29 settembre 2014, n. 40187), che ha  in  particolare
sottolineato l'esigenza di uniformita' (id  est  applicabilita'  erga
omnes) della disciplina delle prestazioni indispensabili nei  servizi
pubblici essenziali; esigenza presente parimenti in caso  di  vero  e
proprio sciopero nell'area del lavoro privato e pubblico (sentenza n.
344 del 1996). 
    Cio' e' coerente con il sistema  delle  fonti  del  diritto.  Una
norma  primaria  puo'   autorizzare   un'altra   fonte,   come   tale
sottordinata  e  quindi  subprimaria,  a  dettare   una   determinata
disciplina avente carattere generale  ed  astratto;  fonte  che  puo'
anche originare nell'ambito dell'autonomia privata, se mediata da  un
atto di ricezione, derivazione o validazione di natura pubblicistica.
In passato si e' ritenuto in  giurisprudenza  (Corte  di  cassazione,
sezioni unite civili, sentenza 20 dicembre 1993, n. 12595) che tipici
atti di autonomia privata, quali gli accordi collettivi nazionali per
il personale sanitario a rapporto convenzionale, acquisissero  natura
di  normazione  subprimaria,  in  ragione  della   dichiarazione   di
esecutivita', con decreto del Presidente della Repubblica (ex art. 48
della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale»). 
    Nella fattispecie in esame e' la  stessa  disposizione  censurata
(art.  2-bis  della  legge  n.  146  del  1990)  ad  assegnare   alla
Commissione di garanzia, quale autorita' amministrativa indipendente,
il   potere   di   verificare   la   "idoneita'"   dei   codici    di
autoregolamentazione  per  le   categorie   previste   dalla   stessa
disposizione   (lavoratori   autonomi,   professionisti   o   piccoli
imprenditori)  e,  in  caso  di  ritenuta  inidoneita'   del   codice
categoriale ovvero di mancata presentazione  dello  stesso  da  parte
della  categoria   interessata,   di   deliberare   la   «provvisoria
regolamentazione».  Tale  valutazione  di  idoneita'  del  codice  di
autoregolamentazione dell'astensione collettiva dalle prestazioni  di
una determinata categoria (nella specie, quella forense), sussume  al
livello  di  normazione  subprimaria  questo  codice  che  altrimenti
rimarrebbe un tipico atto di autonomia privata (quale, ad esempio, si
ritiene che sia il codice deontologico forense: Corte di  cassazione,
sezioni unite civili, sentenza 25 giugno 2013, n. 15873). 
    Si ha allora che, costituendo il codice di  autoregolamentazione,
qualificato idoneo dalla  Commissione  di  garanzia,  una  normazione
subprimaria valida erga omnes, il giudice e' tenuto ad applicarne  le
disposizioni in quanto conformi alla legge (art. 101, secondo  comma,
Cost.) ed e' nei confronti della legge - come sopra rilevato - che e'
rivolta la questione di legittimita' costituzionale. 
    Costituisce, quindi, regola di diritto quella  che  il  Tribunale
rimettente e' chiamato ad applicare per stabilire se la richiesta  di
rinvio  del  difensore,  che  dichiari  di   aderire   all'astensione
collettiva, sia legittima, o no. 
    Da una parte, l'art. 2-bis della legge n. 146  del  1990  prevede
che, in caso di astensione collettiva dalle prestazioni,  a  fini  di
protesta o di rivendicazione di categoria,  da  parte  di  lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, vanno rispettate  le
misure  dirette   a   consentire   l'erogazione   delle   prestazioni
indispensabili per assicurare la funzionalita' dei  servizi  pubblici
essenziali, quale l'amministrazione della giustizia «con  particolare
riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta' personale  ed
a quelli  cautelari  ed  urgenti,  nonche'  ai  processi  penali  con
imputati in stato di detenzione». 
    Dall'altra parte, l'art. 4, comma 1, lettera b),  del  codice  di
autoregolamentazione prescrive che  l'astensione  non  e'  consentita
nella materia penale in riferimento ai «procedimenti e  nei  processi
in relazione ai quali  l'imputato  si  trovi  in  stato  di  custodia
cautelare o  di  detenzione,  ove  l'imputato  chieda  espressamente,
analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto
dalla legge n. 479/1999) del  codice  di  procedura  penale,  che  si
proceda  malgrado  l'astensione  del  difensore».  In  tal  caso,  il
difensore di fiducia o d'ufficio non puo' legittimamente astenersi ed
ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale. 
    18.- La disposizione del codice di autoregolamentazione (art.  4,
comma 1, lettera b) richiama in particolare l'art. 420-ter, comma  5,
cod. proc. pen. che stabilisce che il giudice provvede  a  norma  del
comma 1, rinviando ad una nuova udienza,  nel  caso  di  assenza  del
difensore, quando risulta che l'assenza stessa e' dovuta ad  assoluta
impossibilita'  di   comparire   per   legittimo   impedimento,   con
conseguente sospensione dei termini di durata massima della  custodia
cautelare  ai  sensi  dell'art.  304  cod.  proc.  pen.,  salvo   che
l'imputato chieda che si proceda in assenza del difensore impedito. 
    Espressamente,   quindi,   la   disposizione   del   codice    di
autoregolamentazione  mira  ad  introdurre  -  ed  introduce  -   una
fattispecie analoga e parallela a quella legale  che,  dando  rilievo
all'assenso dell'imputato, incide parimenti sul prolungamento, o  no,
dei termini di durata massima della custodia cautelare, e finisce per
toccare proprio la disciplina legale di tali termini. 
    Mentre lo stesso art. 4, comma 1, alla lettera a),  si  limita  a
prevedere che l'astensione del difensore non  e'  consentita  in  una
serie di ipotesi relative, tra  l'altro,  alle  misure  cautelari,  e
quindi anche ai procedimenti ed ai processi aventi ad oggetto proprio
la stessa custodia cautelare, rimanendo regolati per legge i  termini
della sua durata massima e la loro  sospensione  o  proroga,  invece,
nell'ipotesi  della  lettera  b),  concernente  i  procedimenti  e  i
processi in relazione ai  quali  l'imputato  si  trovi  in  stato  di
custodia  cautelare  o  di  detenzione,  non  si  limita  a  fare  il
contemperamento tra diritto del difensore di  aderire  all'astensione
collettiva e i diritti della persona costituzionalmente tutelati,  ma
introduce una regolamentazione dell'assenso dell'imputato  sottoposto
a custodia cautelare che ha una diretta ricaduta  sul  suo  stato  di
liberta'. 
    19.- Orbene, con riferimento al primo dei tre richiamati  profili
delle  censure  di  illegittimita'  costituzionale,  e'  decisiva  la
prescrizione della riserva di legge, di carattere assoluto, che  pone
l'art. 13, quinto comma, Cost.: e' la legge che stabilisce  i  limiti
massimi  della  carcerazione  preventiva,  oggi  custodia   cautelare
(sentenza n. 293 del 2013). 
    La  liberta'  personale,   diritto   fondamentale   espressamente
definito inviolabile (art. 13, primo comma, Cost.), e' presidiata  da
un'ampia riserva di legge che riguarda innanzi tutto i casi ed i modi
in cui e' ammessa la  detenzione  con  atto  motivato  dell'autorita'
giudiziaria (art. 13,  secondo  comma,  Cost.)  o  con  provvedimento
provvisorio dell'autorita' di  pubblica  sicurezza  (art.  13,  terzo
comma, Cost.), e concerne poi, in particolare, i limiti massimi della
custodia cautelare (art. 13, quinto comma, Cost.). 
    La tutela della liberta' personale, che si realizza attraverso  i
limiti massimi di custodia cautelare, che l'art.  13,  quinto  comma,
Cost. demanda alla legge di  stabilire,  e'  «un  valore  unitario  e
indivisibile, che non puo' subire  deroghe  o  eccezioni  riferite  a
particolari e contingenti vicende processuali» (sentenza n.  299  del
2005). 
    Il codice di rito prevede un'articolata disciplina dei termini di
durata, fissando termini finali complessivi, in  funzione  di  limite
massimo  insuperabile,   si'   da   coprire   l'intera   durata   del
procedimento, garantendo, da un lato, un ragionevole limite di durata
della custodia cautelare, e, dall'altro, attribuendo al  giudice  una
discrezionalita' vincolata nella valutazione  della  sussistenza  dei
presupposti per la sua  sospensione  ex  art.  304  cod.  proc.  pen.
(sentenza n. 204 del 2012). 
    Questa Corte ha precisato che i «limiti che  deve  incontrare  la
durata della custodia cautelare, discendono direttamente dalla natura
servente che la Costituzione  assegna  alla  carcerazione  preventiva
rispetto al perseguimento delle finalita' del processo, da un lato, e
alle esigenze di tutela  della  collettivita',  dall'altro,  tali  da
giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli  di  tutela,
il temporaneo sacrificio della  liberta'  personale  di  chi  non  e'
ancora stato giudicato colpevole in via definitiva» (sentenze n.  219
del 2008 e n. 229 del 2005). 
    20.- La riserva di legge di cui all'art. 13, quinto comma,  Cost.
e' strettamente funzionale a disegnare lo  statuto  di  tutela  della
liberta' personale, collocato a livello di normazione primaria. 
    E' solo la legge che deve assicurare il  minor  sacrificio  della
liberta' personale, cui ripetutamente  ha  fatto  riferimento  questa
Corte a partire dalla fondamentale sentenza n. 64 del 1970; la  quale
- aprendo la via alla vigente disciplina in tema di  termini  massimi
(di fase,  complessivi  e  finali)  della  custodia  cautelare  -  ha
evidenziato che con l'art.  13,  quinto  comma,  la  Costituzione  ha
voluto evitare che il sacrificio  della  liberta'  determinato  dalla
custodia cautelare «sia  interamente  subordinato  alle  vicende  del
procedimento; ed  ha,  pertanto,  voluto  che,  con  la  legislazione
ordinaria,  si  determinassero  i  limiti  temporali  massimi   della
carcerazione preventiva, al di la' dei quali verrebbe compromesso  il
bene della liberta' personale, che [...] costituisce una  delle  basi
della convivenza civile». 
    21.- In conclusione, la disposizione censurata viola  la  riserva
di legge posta dall'art. 13, quinto comma, Cost. nella parte  in  cui
consente al  codice  di  autoregolamentazione  di  interferire  nella
disciplina nella liberta' personale; interferenza  consistente  nella
previsione che  l'imputato  sottoposto  a  custodia  cautelare  possa
richiedere,  o  no,  in  forma  espressa,   di   procedere   malgrado
l'astensione del suo difensore, con l'effetto di determinare,  o  no,
la sospensione, e quindi il prolungamento, dei  termini  massimi  (di
fase) di custodia cautelare. 
    22.- Cio', pero', non comporta - come ritiene l'Avvocatura  dello
Stato - la disapplicazione  della  norma  subprimaria  ad  opera  del
giudice comune e quindi anche del Tribunale rimettente. 
    La disposizione del codice di autoregolamentazione  si  e'  mossa
nell'ampio perimetro assegnatole dalla norma primaria che - come gia'
ricordato - le aveva demandato di assicurare in ogni caso un  livello
di prestazioni compatibile  con  le  finalita'  di  salvaguardia  dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati. 
    La regola sulle «prestazioni  indispensabili»  da  assicurare  in
caso di procedimento o processo nei confronti di imputato detenuto in
custodia  cautelare,  regola  che  finisce  per   interferire   nella
disciplina della liberta'  personale,  e'  posta  dalla  disposizione
subprimaria (art. 4, comma 1, lettera b, citato), che  si  muove  nel
perimetro  tracciato  dalla   norma   primaria,   fonte   della   sua
legittimazione.  Ma,  nella  parte  in  cui  la  norma  primaria   ha
consentito cio', e' essa stessa in contrasto con  l'art.  13,  quinto
comma, Cost. che prescrive che la legge stabilisce i  limiti  massimi
della custodia cautelare. 
    Nella specie, l'art.  2-bis  della  legge  n.  146  del  1990  e'
costituzionalmente illegittimo proprio perche' consente -  nel  senso
che non preclude - al codice di  autoregolamentazione  di  andare  ad
incidere sulla disciplina legale  dei  limiti  di  restrizione  della
liberta' personale, prevedendo una facolta' dell'imputato - quella di
richiedere, o  no,  che  si  proceda  malgrado  la  dichiarazione  di
astensione  del  suo  difensore  che  abbia  aderito   all'astensione
collettiva -  con  diretta  ricaduta  sui  termini  di  durata  della
custodia cautelare. Quindi, non e' (nell'immediato)  un  problema  di
disapplicazione   della   disposizione   subprimaria,   in    ipotesi
illegittima per violazione dei limiti posti dalla norma primaria,  ma
e' innanzi tutto  una  questione  di  costituzionalita'  della  norma
primaria nella parte in cui ha consentito  a  quella  subprimaria  di
incidere  sulla  durata  della  custodia  cautelare  prevedendo  tale
facolta' dell'imputato detenuto. 
    23.- L'illegittimita' costituzionale della disposizione censurata
per violazione dell'art. 13, quinto comma, Cost. comporta - come gia'
rilevato - che rimangono assorbiti gli  ulteriori  parametri  evocati
dal rimettente nelle due ordinanze di promovimento dell'incidente  di
costituzionalita'. 
    24.-  Va,  quindi,  dichiarata  l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 2-bis della legge n. 146  del  1990,  nella  parte  in  cui
consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle
udienze degli avvocati - adottato in data 4 aprile 2007 dall'OUA e da
altre associazioni categoriali  (UCPI,  ANF,  AIGA,  UNCC),  valutato
idoneo dalla Commissione di garanzia  per  lo  sciopero  nei  servizi
pubblici essenziali con delibera n.  07/749  del  13  dicembre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008  -
nel regolare, all'art. 4, comma 1,  lettera  b),  l'astensione  degli
avvocati nei procedimenti  e  nei  processi  in  relazione  ai  quali
l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca  con
la disciplina della liberta' personale dell'imputato. 
    Restano fermi, per il passato, i provvedimenti di sospensione del
termine  di  custodia  cautelare  stante  il  rinvio   dell'attivita'
processuale su richiesta del  difensore  ovvero  a  causa  della  sua
mancata presentazione o partecipazione.