per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara ammissibile l'intervento spiegato  dall'Unione  delle
Camere Penali Italiane (UCPI); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2-bis della
legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme  sull'esercizio  del  diritto  di
sciopero nei servizi pubblici essenziali  e  sulla  salvaguardia  dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione  della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte  in
cui consente che il codice di autoregolamentazione  delle  astensioni
dalle udienze degli  avvocati  -  adottato  in  data  4  aprile  2007
dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA) e da altre associazioni
categoriali  (UCPI,  ANF,  AIGA,   UNCC),   valutato   idoneo   dalla
Commissione  di  garanzia  per  lo  sciopero  nei  servizi   pubblici
essenziali con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  3  del  2008  -  nel
regolare,  all'art.  4,  comma  1,  lettera  b),  l'astensione  degli
avvocati nei procedimenti  e  nei  processi  in  relazione  ai  quali
l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca  con
la disciplina della liberta' personale dell'imputato. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA